Cassazione Penale, Ordinanza n. 08005/2025 del 26/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La Corte di appello, in parziale riforma della decisione di primo grado, aveva rideterminato la pena inflitta all'imputato per un reato in materia di stupefacenti, concedendo le attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti contestate e applicando una pena ridotta. L'imputato ha proposto ricorso per cassazione deducendo, con un solo motivo, violazione dell'art. 606, lett. e), c.p.p. in relazione all'art. 129 c.p.p., lamentando un vizio di motivazione della sentenza impugnata. La doglianza, tuttavia, secondo la Corte, era del tutto generica, perché non si confrontava con le argomentazioni della sentenza di appello, limitandosi a formule di stile senza specifica correlazione con la motivazione censurata.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso perché il motivo era totalmente generico e privo della necessaria specificità intrinseca ed estrinseca, non confrontandosi con la motivazione della sentenza impugnata. Ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, rilevando l'assenza di elementi per escludere la colpa nella causa di inammissibilità.
Norme richiamate
Disposizione richiamata quale base normativa del reato in materia di stupefacenti oggetto di condanna.
Richiamato come aggravante contestata del reato in materia di stupefacenti.
È la norma invocata dal ricorrente per denunciare un vizio di motivazione della sentenza impugnata.
Richiamato dal ricorrente in relazione alla dedotta omissione di una decisione favorevole nei casi di immediata evidenza del proscioglimento.
Norma applicata per la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende in conseguenza dell'inammissibilità.
sent. Corte cost. n. 186 del 2000
Richiamata per affermare che la sanzione pecuniaria alla Cassa delle ammende presuppone l'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione dedotto ai sensi dell'art. 606, lett. e), c.p.p. deve confrontarsi in modo puntuale con la motivazione della sentenza impugnata; censure generiche o meramente assertive sono inammissibili.
- La specificità del motivo di ricorso richiede un aggancio concreto alle rationes decidendi della decisione censurata, non essendo sufficiente l'impiego di formule di stile prive di correlazione con il provvedimento.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile e non risulta che la parte sia incorsa senza colpa nella causa di inammissibilità, il ricorrente è tenuto al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende prevista dall'art. 616 c.p.p.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 26 feb 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 07809/2025 del 26/02/2025
- ordinanza_penale · 26 feb 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 07810/2025 del 26/02/2025
- ordinanza_penale · 26 feb 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 07826/2025 del 26/02/2025
- ordinanza_penale · 26 feb 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 07827/2025 del 26/02/2025
- ordinanza_penale · 26 feb 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 07828/2025 del 26/02/2025
- ordinanza_penale · 26 feb 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 07829/2025 del 26/02/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →