Cassazione Civile, Ordinanza n. 31588/2022 del 25/10/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
Il ricorrente aveva proposto opposizione allo stato passivo della procedura di liquidazione coatta amministrativa dell’ente resistente per ottenere l’ammissione di un credito di euro 7.784,66 a titolo di trattamento incentivante riferito a prestazioni di lavoro subordinato svolte nel periodo 1.1.2010-31.12.2010. Il credito era stato già accertato da una sentenza del Tribunale di Roma in sede lavoro, ma il tribunale dell’opposizione aveva respinto la domanda ritenendo che la precedente decisione avesse pronunciato una condanna generica e che il creditore non avesse poi fornito gli elementi probatori necessari alla quantificazione. In Cassazione il ricorrente ha dedotto, con un unico motivo ex art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c., omessa e/o insufficiente e/o contraddittoria motivazione su un punto decisivo, sostenendo che il Tribunale avesse erroneamente qualificato la sentenza di primo accertamento come generica anziché specifica e avesse altresì erroneamente posto l’onere della prova a suo carico. Prima della decisione, però, il ricorrente ha depositato atto di rinuncia al ricorso, non risultando prova di accettazione della controparte.
La decisione
La Corte non è entrata nel merito del motivo di ricorso perché ha rilevato il deposito di un atto di rinuncia sottoscritto dal ricorrente e comunicato alla controparte. Richiamando l’orientamento consolidato, ha affermato che la rinuncia al ricorso per cassazione, anche senza accettazione della parte intimata, determina l’estinzione del giudizio ai sensi dell’art. 391 c.p.c., con conseguente passaggio in giudicato della decisione impugnata e venir meno dell’interesse alla prosecuzione dell’impugnazione. Ha inoltre condannato il ricorrente alle spese del giudizio per il principio di causalità, poiché aveva introdotto il ricorso e poi determinato l’estinzione mediante rinuncia. Ha escluso l’applicazione dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, ritenendo che la declaratoria di estinzione non comporti l’obbligo del contributo unificato aggiuntivo. Il processo è stato quindi dichiarato estinto.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
È la norma invocata dal ricorrente per censurare il vizio motivazionale della decisione impugnata.
La rinuncia al ricorso, anche senza accettazione della controparte, determina l’estinzione del giudizio di cassazione.
È il rito camerale richiamato per la proposta del relatore nel procedimento di legittimità.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
La Corte esclude la sua applicabilità quando il giudizio di cassazione si estingue per rinuncia.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso per cassazione produce l’estinzione del giudizio anche in difetto di accettazione della parte resistente, essendo sufficiente la manifestazione unilaterale di volontà del ricorrente.
- L’estinzione del giudizio per rinuncia determina il passaggio in giudicato della sentenza impugnata e rende priva di interesse la prosecuzione dell’impugnazione.
- Le spese del giudizio di cassazione, in caso di rinuncia del ricorrente, possono essere poste a suo carico secondo il principio di causalità, salvo speciali ragioni per derogare.
- La declaratoria di estinzione per rinuncia esclude l’obbligo del versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato previsto per l’impugnazione non accolta.
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