Cassazione Civile, Ordinanza n. 18676/2022 del 09/06/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (debitore)
La controversia
La controversia trae origine da un'opposizione all'esecuzione definita in primo grado dal Giudice di Pace e poi gravata in appello davanti al Tribunale di Tivoli, che ha rigettato sia l'appello principale sia quello incidentale. In cassazione il difensore che aveva agito in proprio ha impugnato la sentenza di appello con due motivi: il primo denunciava violazione di norme in tema di spese del processo esecutivo, sostenendo che la regolazione delle spese fosse errata alla luce degli artt. 310, 362 e 95 c.p.c., anche in relazione all'asserito accordo transattivo tra le parti; il secondo denunciava violazione dell'art. 112 c.p.c. per pretesa violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, assumendo che il giudice di appello avrebbe deciso oltre i limiti della domanda e che fosse stata erroneamente considerata la somma intimata con il precetto. Il resistente, pur ritualmente intimato, non si è costituito.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo manifestamente inammissibile e comunque infondato, osservando che l'art. 95 c.p.c. si applica solo se l'esecuzione forzata è iniziata con un pignoramento utile, mentre nel caso di pignoramento negativo e mancato inizio dell'espropriazione, con inefficacia del precetto per decorso del termine di novanta giorni, le spese restano a carico di chi le ha anticipate, secondo gli artt. 310 e 632, ultimo comma, c.p.c. Ha inoltre escluso che potesse valorizzarsi un accordo transattivo, perché non risultava provato e l'accertamento di fatto del giudice di merito era insindacabile in cassazione. Il secondo motivo è stato ritenuto inammissibile in quanto sostanzialmente diretto a rimettere in discussione questioni di fatto sull'importo intimato e comunque assorbito dalla reiezione del primo motivo. Nulla è stato disposto sulle spese per mancata costituzione dell'intimato. È stato inoltre dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115/2002, se dovuto.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
indicato come parametro del primo motivo di ricorso per violazione di legge
richiamato insieme all'art. 632 c.p.c. per affermare che le spese del processo estinto restano a carico delle parti che le hanno anticipate
richiamato dal ricorrente nel primo motivo, senza autonoma valorizzazione nella decisione
le spese a carico dell'esecutato presuppongono che l'espropriazione sia iniziata con pignoramento; non opera in caso di pignoramento negativo e mancato inizio dell'esecuzione
richiamato dal ricorrente per lamentare un vizio di ultrapetizione, ma le censure sono state qualificate come fattuali e non scrutinabili in cassazione
richiamato nel secondo motivo senza autonoma incidenza nella motivazione
art. 632, ultimo comma, c.p.c.
le spese del processo estinto restano a carico delle parti che le hanno anticipate
richiamato per la trattazione in camera di consiglio
richiamato per il rito camerale
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002
a seguito del rigetto del ricorso sussistono i presupposti per l'ulteriore contributo unificato, se dovuto
art. 13, comma 1 bis, d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato quale parametro dell'importo dell'ulteriore contributo unificato
Massime di principio
- In tema di spese dell'esecuzione forzata, l'art. 95 c.p.c. opera solo quando il processo esecutivo sia effettivamente iniziato con un pignoramento utile; se il pignoramento è negativo e l'espropriazione non prende avvio, le spese non possono essere poste a carico del debitore esecutato in base a tale norma.
- Quando il precetto diviene inefficace per mancato inizio dell'esecuzione, le spese restano a carico della parte che le ha anticipate secondo la disciplina del processo estinto, in combinato disposto con gli artt. 310 e 632 c.p.c.
- L'allegazione di un accordo transattivo idoneo a derogare alla regola legale di riparto delle spese deve risultare provata; in cassazione non è censurabile l'accertamento di merito che escluda la conclusione dell'accordo, salvo specifiche doglianze sul relativo percorso argomentativo nei limiti del giudizio di legittimità.
- Le censure che, sotto la veste della violazione dell'art. 112 c.p.c., mirano in realtà a contestare accertamenti di fatto o la quantificazione dell'importo intimato non sono scrutinabili in sede di legittimità.
- Il rigetto del ricorso comporta, ove dovuto, l'obbligo per il ricorrente del versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato ex art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115/2002.
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