Cassazione Civile, Ordinanza n. 15124/2026 del 19/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (proprietari)
La controversia
Due proprietari di terreni espropriati avevano proposto opposizione alla stima delle indennità definitive e, in parallelo, domanda di determinazione giudiziale dell'indennità davanti alla Corte d'appello. La Corte territoriale aveva ritenuto legittimata passiva solo la società delegata all'attuazione della procedura espropriativa, escludendo il Comune beneficiario dell'espropriazione, e aveva poi determinato l'indennità applicando criteri estimativi elaborati dal consulente tecnico d'ufficio. In cassazione i ricorrenti hanno censurato: la legittimazione passiva esclusiva della società, sostenendo che la norma sull'opposizione alla stima contempla anche l'autorità espropriante/promotore e, se del caso, il beneficiario dell'espropriazione; l'omessa considerazione del fatto che l'espropriazione era stata pronunciata a favore del Comune; plurime censure sulla consulenza tecnica e sulla motivazione della stima, contestando l'uso di documenti e criteri comparativi/analitici, l'omesso esame di fatti decisivi, la carenza di motivazione e la regolazione delle spese.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo e il secondo motivo di ricorso, ritenendo erronea l'esclusione del Comune dal novero dei legittimati passivi e affermando che, nell'opposizione alla stima ex art. 29 d.lgs. 150/2011 e art. 54 d.P.R. 327/2001, la notifica deve essere effettuata all'autorità espropriante e al promotore dell'espropriazione, con possibile coinvolgimento anche di altri soggetti delegati e del concessionario solo se specificamente ricorre il relativo assetto. Ha quindi cassato l'ordinanza impugnata nei limiti delle censure accolte e ha rinviato la causa alla Corte d'appello di Napoli in diversa composizione, anche per le spese. I restanti motivi sono stati dichiarati inammissibili; il nono è stato assorbito.
Norme richiamate
ricorso ex art. 702-bis cod. proc. civ.
È stato il rito utilizzato per introdurre l'opposizione alla stima davanti alla Corte d'appello.
art. 29, comma 4, d.lgs. n. 150 del 2011
rubricato “Delle controversie in materia di opposizione alla stima nelle espropriazioni per pubblica utilità”
La disposizione individua i soggetti ai quali deve essere notificata l'opposizione alla stima; non prevede un ordine di preferenza né un beneficiario finale come litisconsorte necessario in via autonoma.
art. 54 d.P.R. n. 327 del 2001
come modificato dall'art. 34, comma 37, lett. a) e b) del d.lgs. n. 150 del 2011
Norma sostituita/di analogo contenuto rispetto all'art. 29 d.lgs. 150/2011, richiamata per la disciplina delle opposizioni alla stima.
art. 6, comma 8, d.P.R. n. 327 del 2001
La delega dei poteri pubblici può trasferire a un soggetto l'attuazione della procedura espropriativa e gli obblighi connessi, ma nel caso concreto la delega "in nome e per conto" del Comune non è stata ritenuta idonea a trasformare la società delegata nel solo soggetto obbligato in via esclusiva.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
È stato invocato per la violazione di legge relativa alla legittimazione passiva nella opposizione alla stima.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
È stato invocato per il vizio di omesso esame di fatti decisivi e, più in generale, per contestare la motivazione e l'accertamento di fatto; la Corte ha ribadito che non consente la rivalutazione del merito né la critica alla consulenza tecnica come tale.
Richiamato nel motivo sul preteso vizio del contraddittorio nella consulenza tecnica.
Richiamato per il deposito della consulenza tecnica e il contraddittorio tra le parti.
Richiamato nel motivo relativo alla consulenza tecnica d'ufficio.
Richiamato nel motivo relativo alla consulenza tecnica d'ufficio.
Richiamato come norma sul contraddittorio asseritamente violato dal consulente d'ufficio.
art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c.
Invocato per la dedotta carenza assoluta di motivazione dell'ordinanza impugnata; la Corte ha ritenuto inammissibili le censure perché generiche o inconferenti.
art. 32 d.P.R. n. 327 del 2001
Richiamato in relazione alla determinazione del valore venale dei terreni espropriati e ai criteri di stima.
art. 37 d.P.R. n. 327 del 2001
Richiamato per il criterio di determinazione dell'indennità di espropriazione delle aree edificabili.
art. 38 d.P.R. n. 327 del 2001
Richiamato nel complesso delle doglianze sulla quantificazione dell'indennità.
Richiamato insieme all'art. 2729 c.c. per censurare il ragionamento presuntivo utilizzato nella stima.
Richiamato insieme all'art. 2727 c.c. per censurare il ragionamento presuntivo utilizzato nella stima.
art. 111 Cost.
Invocato per denunciare violazioni del giusto processo e del dovere di motivazione, ma senza esito favorevole.
Richiamato nel motivo sulla consulenza tecnica d'ufficio e sulla sua utilizzazione.
Richiamato nel motivo sulla consulenza tecnica d'ufficio e sulla sua utilizzazione.
Richiamato per dedurre ultrapetizione o omissione di pronuncia nella motivazione della stima.
Richiamato per contestare la valutazione delle prove e dei documenti posti a base della stima.
Richiamato per contestare la valutazione delle prove e dei documenti posti a base della stima.
Richiamato in tema di consulenza tecnica d'ufficio.
Richiamato in tema di consulenza tecnica d'ufficio.
Richiamato come regola sull'onere della prova nella contestazione dei criteri di stima.
art. 92, secondo comma, c.p.c.
Richiamato nel motivo sulle spese di lite, poi assorbito.
Massime di principio
- Nell'opposizione alla stima delle indennità di espropriazione, il novero dei soggetti da evocare in giudizio è quello previsto dalla disciplina speciale: autorità espropriante, promotore dell'espropriazione e, se del caso, altri soggetti specificamente indicati dalla norma; non è configurabile un litisconsorte necessario ulteriore identificabile in un generico "beneficiario finale" solo per effetto degli assetti negoziali interni.
- La delega all'attuazione della procedura espropriativa, anche se comprensiva degli adempimenti indennitari, non elimina di per sé la legittimazione concorrente dell'autorità espropriante/promotore, salvo che dall'assetto negoziale emerga una vera concessione traslativa con poteri esercitati "nomine proprio".
- In cassazione il vizio di omesso esame ex art. 360, n. 5, c.p.c. consente di denunciare solo l'omissione di un fatto storico decisivo oggetto di discussione tra le parti; non consente di trasformare la censura in una rivalutazione della consulenza tecnica o del merito della stima.
- La critica alla consulenza tecnica d'ufficio è inammissibile se non investe specificamente il provvedimento del giudice che l'abbia recepita, e se si limita a riproporre contestazioni di merito sulla metodologia estimativa e sui dati utilizzati.
- Le censure miste che cumulentano in modo indistinto violazione di legge e vizio di motivazione sono inammissibili quando non consentono di distinguere chiaramente i singoli profili di doglianza e richiedono alla Corte una selezione dei motivi al posto della parte ricorrente.
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