Cassazione Civile, Ordinanza n. 28637/2021 del 18/10/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia trae origine da una cartella di pagamento relativa a IVA 2008. La Commissione Tributaria Regionale del Piemonte aveva accolto l'appello della società contribuente e riformato la decisione di primo grado che aveva ritenuto legittimo l'atto impositivo. L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha denunciato violazione e falsa applicazione degli artt. 19, 27, 28, 30, 54-bis e 55 del d.P.R. n. 633 del 1972, sostenendo che, in caso di omessa presentazione della dichiarazione annuale IVA, il credito non potrebbe comunque essere utilizzato nella dichiarazione successiva; con il secondo motivo, non riportato nel dettaglio nel testo, ha censurato ulteriori profili della sentenza impugnata. La società contribuente è rimasta intimata.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondato il primo motivo, richiamando l'orientamento secondo cui, in caso di omessa dichiarazione annuale IVA, è consentita l'iscrizione a ruolo dell'imposta detratta e l'emissione della cartella, fermo restando che il contribuente può dimostrare nel giudizio di impugnazione la spettanza sostanziale della detrazione entro il termine biennale previsto dall'art. 19 d.P.R. n. 633/1972. Nel caso concreto, la CTR aveva accertato che l'esistenza del credito originario non era contestata; pertanto, la Corte ha reputato corretta la conclusione secondo cui l'eccedenza IVA può essere portata in detrazione anche in assenza della dichiarazione annuale finale, purché sussistano i requisiti sostanziali e sia rispettato il termine di esercizio del diritto. Il secondo motivo è stato dichiarato assorbito. Il ricorso è stato rigettato e non sono state liquidate spese per mancata costituzione dell'intimata.
Norme richiamate
termine biennale per l'esercizio del diritto di detrazione
Il diritto alla detrazione dell'eccedenza IVA può essere esercitato anche in mancanza della dichiarazione annuale, purché siano rispettati i requisiti sostanziali e il limite temporale previsto per la dichiarazione del secondo anno successivo a quello in cui il diritto è sorto.
artt. 27, 28, 30 d.P.R. n. 633/1972
Sono richiamati dalla ricorrente a sostegno della tesi sull'utilizzo del credito IVA, ma la Corte non sviluppa su di essi una autonoma interpretazione nel dispositivo della decisione.
artt. 54-bis e 55 d.P.R. n. 633/1972
Consentono al fisco, mediante procedure automatizzate e controllo formale, l'iscrizione a ruolo dell'imposta detratta e la conseguente emissione della cartella in caso di omessa dichiarazione annuale IVA, senza entrare nella valutazione sostanziale della posizione del contribuente.
È richiamato insieme all'art. 54-bis quale base del controllo formale e dell'emissione della cartella in ipotesi di omessa dichiarazione IVA.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
È il parametro processuale del motivo di ricorso per violazione e falsa applicazione di legge.
Massime di principio
- In caso di omessa presentazione della dichiarazione annuale IVA, l'amministrazione può iscrivere a ruolo l'imposta detratta e notificare la cartella di pagamento tramite controllo formale automatizzato, purché il controllo resti limitato al raffronto con i dati dell'anagrafe tributaria e non comporti valutazioni sostanziali o estimative.
- L'assenza della dichiarazione annuale non impedisce, di per sé, l'esercizio del diritto alla detrazione dell'eccedenza IVA, se il contribuente dimostra in giudizio la ricorrenza dei requisiti sostanziali dell'operazione e il diritto sia esercitato entro il termine previsto dall'art. 19 d.P.R. n. 633/1972.
- Quando il giudice di merito accerta come non contestata l'esistenza del credito originario, tale accertamento di fatto non è sindacabile in cassazione se non nei limiti propri del giudizio di legittimità.
- Se il primo motivo è infondato e assorbe la censura decisiva, gli ulteriori motivi di ricorso restano assorbiti e non devono essere esaminati.
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