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Cassazione Civile, Ordinanza n. 28637/2021 del 18/10/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

La controversia trae origine da una cartella di pagamento relativa a IVA 2008. La Commissione Tributaria Regionale del Piemonte aveva accolto l'appello della società contribuente e riformato la decisione di primo grado che aveva ritenuto legittimo l'atto impositivo. L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha denunciato violazione e falsa applicazione degli artt. 19, 27, 28, 30, 54-bis e 55 del d.P.R. n. 633 del 1972, sostenendo che, in caso di omessa presentazione della dichiarazione annuale IVA, il credito non potrebbe comunque essere utilizzato nella dichiarazione successiva; con il secondo motivo, non riportato nel dettaglio nel testo, ha censurato ulteriori profili della sentenza impugnata. La società contribuente è rimasta intimata.

La decisione

La Corte ha ritenuto infondato il primo motivo, richiamando l'orientamento secondo cui, in caso di omessa dichiarazione annuale IVA, è consentita l'iscrizione a ruolo dell'imposta detratta e l'emissione della cartella, fermo restando che il contribuente può dimostrare nel giudizio di impugnazione la spettanza sostanziale della detrazione entro il termine biennale previsto dall'art. 19 d.P.R. n. 633/1972. Nel caso concreto, la CTR aveva accertato che l'esistenza del credito originario non era contestata; pertanto, la Corte ha reputato corretta la conclusione secondo cui l'eccedenza IVA può essere portata in detrazione anche in assenza della dichiarazione annuale finale, purché sussistano i requisiti sostanziali e sia rispettato il termine di esercizio del diritto. Il secondo motivo è stato dichiarato assorbito. Il ricorso è stato rigettato e non sono state liquidate spese per mancata costituzione dell'intimata.

Norme richiamate

  • art. 19 d.P.R. n. 633/1972

    termine biennale per l'esercizio del diritto di detrazione

    Il diritto alla detrazione dell'eccedenza IVA può essere esercitato anche in mancanza della dichiarazione annuale, purché siano rispettati i requisiti sostanziali e il limite temporale previsto per la dichiarazione del secondo anno successivo a quello in cui il diritto è sorto.

  • artt. 27, 28, 30 d.P.R. n. 633/1972

    Sono richiamati dalla ricorrente a sostegno della tesi sull'utilizzo del credito IVA, ma la Corte non sviluppa su di essi una autonoma interpretazione nel dispositivo della decisione.

  • artt. 54-bis e 55 d.P.R. n. 633/1972

    Consentono al fisco, mediante procedure automatizzate e controllo formale, l'iscrizione a ruolo dell'imposta detratta e la conseguente emissione della cartella in caso di omessa dichiarazione annuale IVA, senza entrare nella valutazione sostanziale della posizione del contribuente.

  • art. 60 d.P.R. n. 633/1972

    È richiamato insieme all'art. 54-bis quale base del controllo formale e dell'emissione della cartella in ipotesi di omessa dichiarazione IVA.

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    È il parametro processuale del motivo di ricorso per violazione e falsa applicazione di legge.

Massime di principio

  • In caso di omessa presentazione della dichiarazione annuale IVA, l'amministrazione può iscrivere a ruolo l'imposta detratta e notificare la cartella di pagamento tramite controllo formale automatizzato, purché il controllo resti limitato al raffronto con i dati dell'anagrafe tributaria e non comporti valutazioni sostanziali o estimative.
  • L'assenza della dichiarazione annuale non impedisce, di per sé, l'esercizio del diritto alla detrazione dell'eccedenza IVA, se il contribuente dimostra in giudizio la ricorrenza dei requisiti sostanziali dell'operazione e il diritto sia esercitato entro il termine previsto dall'art. 19 d.P.R. n. 633/1972.
  • Quando il giudice di merito accerta come non contestata l'esistenza del credito originario, tale accertamento di fatto non è sindacabile in cassazione se non nei limiti propri del giudizio di legittimità.
  • Se il primo motivo è infondato e assorbe la censura decisiva, gli ulteriori motivi di ricorso restano assorbiti e non devono essere esaminati.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamento
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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