Cassazione Civile, Ordinanza n. 15576/2022 del 16/05/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (donatari)
La controversia
La controversia riguarda un fabbricato rurale con corte, prato e pascolo sito in Cantalice. I proprietari originari, poi succeduti dai loro eredi, hanno convenuto in giudizio i soggetti che detenevano il bene, assumendo che uno di essi lo avesse soltanto condotto in affitto e che non avesse mai acquistato la proprietà per usucapione, sicché la successiva donazione del bene ai figli sarebbe stata nulla o inefficace perché avente ad oggetto un bene altrui. Hanno chiesto rilascio e risarcimento del danno per occupazione abusiva. I convenuti hanno resistito sostenendo, in via principale, che il padre avesse usucapito il fondo per effetto di interversione del possesso; in via subordinata hanno chiesto di accertare l'usucapione abbreviata in favore dei donatari ex art. 1159 bis, comma 2, c.c. Nel giudizio di legittimità i ricorrenti hanno impugnato la sentenza d'appello con sette motivi: 1) asserita inammissibilità dell'appello per difetto di specificità ex art. 342 c.p.c.; 2) omessa pronuncia ex art. 346 c.p.c. sull'eccezione di prescrizione del credito risarcitorio e sulla compensazione con le spese di manutenzione straordinaria; 3) violazione degli artt. 2947, comma 2, c.c. e 167, comma 2, c.p.c. per il computo del danno dal 1984 anziché dal 2002; 4) violazione dell'art. 1141 c.c. per avere escluso l'interversione del possesso nonostante il rifiuto di rilascio e la coltivazione protratta del fondo; 5) violazione dell'art. 1159 bis, comma 2, c.c. per mancata valutazione dell'usucapione abbreviata; 6) violazione dell'art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia sulla domanda di usucapione abbreviata già accolta in primo grado; 7) omesso esame di un fatto decisivo in ordine ai presupposti dell'usucapione abbreviata e alla buona fede dei donatari.
La decisione
La Corte di cassazione ha respinto il primo e il quarto motivo, ha accolto il secondo, il quinto, il sesto e il settimo motivo e ha dichiarato assorbito il terzo. Ha quindi cassato la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e ha rinviato la causa alla Corte d'appello di Roma in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità. La Corte ha ritenuto infondata la censura sulla specificità dell'appello, perché le doglianze formulate in grado di appello erano idonee a contrastare la ratio della decisione di primo grado. Ha invece ravvisato l'omessa pronuncia della Corte territoriale sull'eccezione di prescrizione del danno e sulla compensazione, poiché tali questioni erano state riproposte e non esaminate. Quanto all'interversione del possesso, ha confermato che il mero mancato rilascio del fondo dopo la scadenza del rapporto e la sua coltivazione non bastano a trasformare la detenzione in possesso uti dominus. Ha però cassato la sentenza nella parte in cui aveva ordinato il rilascio senza esaminare la domanda di usucapione abbreviata dei donatari, osservando che la donazione di bene altrui, pur nulla, può costituire titolo idoneo ai fini dell'art. 1159 bis, comma 2, c.c., e che occorre accertare se i donatari abbiano esercitato autonomamente e in buona fede un possesso pieno per il tempo richiesto.
Norme richiamate
l'appello era sufficientemente specifico perché conteneva censure idonee a confutare la motivazione di primo grado e dunque non era inammissibile
le eccezioni non accolte o non esaminate dal primo giudice, se riproposte, devono essere esaminate dal giudice di appello; la loro omissione integra vizio di pronuncia
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
utilizzato come parametro di deduzione dei vizi di violazione di legge
art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
utilizzato come parametro di deduzione del vizio di omessa pronuncia
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
utilizzato come parametro di deduzione della violazione dell'art. 1141 c.c. e dell'art. 1159 bis, comma 2, c.c.
art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
utilizzato per denunciare la violazione dell'art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
utilizzato per denunciare l'omesso esame di un fatto decisivo
la detenzione non si trasforma in possesso per il solo inadempimento del rapporto o per il mero rifiuto di rilascio; occorre un atto di interversione esteriormente riconoscibile dal proprietario
la donazione di bene altrui, pur nulla per difetto di legittimazione del donante, può costituire titolo idoneo per l'usucapione abbreviata, dovendosi verificare il possesso pieno e in buona fede dei donatari per il periodo richiesto
il giudice non può omettere di pronunciare sulla domanda di usucapione abbreviata ritualmente riproposta
richiamato in relazione alla prescrizione del credito risarcitorio da occupazione abusiva
richiamato in relazione alla tempestività dell'eccezione di prescrizione
richiamato implicitamente nel passaggio sull'onere di provare gli elementi dell'usucapione, gravante su chi la invoca
richiamato per affermare che, anche se il donante era semplice detentore, la domanda dei donatari non poteva essere rigettata in via automatica
Massime di principio
- Quando un appello contiene censure che attaccano la ratio decidendi della sentenza di primo grado, la sua specificità va valutata in modo sostanziale e non formalistico; non è richiesta una confutazione analitica parola per parola della motivazione originaria.
- Le eccezioni o domande non esaminate dal primo giudice, se ritualmente riproposte in appello, devono essere esaminate dal giudice di secondo grado: la loro omissione integra vizio di omessa pronuncia.
- La detenzione qualificata da un rapporto contrattuale non si converte in possesso utile ad usucapionem per il solo fatto della scadenza del contratto, del mancato rilascio o della prosecuzione della coltivazione del fondo; serve un atto di interversione del possesso, esteriormente riconoscibile dal proprietario.
- L'accertamento dell'interversione del possesso è un giudizio di fatto riservato al giudice di merito e, in cassazione, è censurabile solo nei limiti consentiti dal sindacato di legittimità.
- La coltivazione del fondo e la protrazione della detenzione per lungo tempo hanno valore solo indiziario e, da sole, non provano il possesso uti dominus.
- La donazione di bene altrui, pur nulla per difetto di legittimazione del disponente, può costituire titolo idoneo ai fini dell'usucapione abbreviata prevista per i fondi rustici, se i donatari abbiano poi esercitato un possesso pieno e in buona fede per il tempo richiesto dalla legge.
- Il giudice non può ordinare il rilascio di un immobile qualificando gli occupanti come abusivi senza aver prima esaminato una domanda di usucapione abbreviata ritualmente proposta e, se già accolta in primo grado, riproposta in appello.
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