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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 3998/2022 del 04/02/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Entrambi i ricorrenti impugnano la sentenza della Corte d'Assise d'Appello di Napoli del 25/02/2020 che confermava la responsabilità per il duplice omicidio del 5/08/2011. Antonio Lo Russo censura la determinazione della pena in continuazione ex art. 133 cod. pen. ritenendola eccedente e chiede il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche nonostante sia stata già concessa l'attenuante speciale per la collaborazione. Vincenzo Bonavolta deduce l'omessa valutazione favorevole della sua confessione e dissociazione ai fini delle attenuanti generiche, e contesta la ritualità e la determinazione dell'aggravante della premeditazione invocando anche profili di violazione dell'art. 6 CEDU.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi per mancanza di specificità, ritenendo che le doglianze ripropongano motivazioni già esaminate e ritenute infondate in sede di appello. Per Lo Russo la richiesta di rivedere la dosimetria e il riconoscimento delle attenuanti generiche impone una rivalutazione fattuale e discrezionale non sindacabile in cassazione; inoltre la collaborazione era già stata considerata con riconoscimento dell'attenuante speciale. Per Bonavolta la censura sulla genericità della contestazione della premeditazione non era specificamente dedotta in appello e non può essere proposta per la prima volta in cassazione; la Corte ha inoltre ritenuto rituale la contestazione della premeditazione se indicato il nomen juris e ha giudicato motivata l'esclusione delle attenuanti generiche in base alla valutazione della confessione. Entrambi i ricorrenti sono condannati al pagamento delle spese processuali e di una somma a titolo di rimborso.

Norme richiamate

  • art. 133 cod. pen.

    Regola la determinazione della pena e le circostanze attenuanti; la Corte ha ritenuto che la valutazione delle attenuanti generiche e della collaborazione sia discrezionale e insindacabile in cassazione se congruamente motivata dal giudice di merito.

  • art. 7 L. n. 203/1991

    Aggravante richiamata nella sentenza di merito; la Corte ha ritenuto che taluni motivi aggravanti fossero assorbenti rispetto ad altre aggravanti minori.

  • art. 591 comma 1 lett. c) cod. proc. pen.

    Imposta il criterio di specificità del motivo di ricorso in cassazione; la mancata specificità determina l'inammissibilità.

  • art. 606 comma 3 cod. proc. pen.

    Vieta di sollevare in cassazione questioni di fatto o di diritto non dedotte in appello; la Corte ha escluso la nuova censura sulla genericità dell'imputazione per premeditazione.

  • art. 6 comma 3 lett. a) CEDU

    Richiama il diritto dell'imputato a essere informado in modo dettagliato delle accuse; la Corte ha osservato che per l'aggravante della premeditazione è sufficiente l'indicazione del nomen juris e non una dettagliata descrizione fattuale.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Consente la condanna alle spese processuali; la Corte ha condannato i ricorrenti al pagamento delle spese e di una somma a titolo di rimborso.

  • art. 23 comma 8 D.L. n. 137/2020

    Norma menzionata in relazione all'invio tempestivo delle conclusioni del Procuratore generale; utilizzata per attestare la regolarità della partecipazione del resistente.

  • Sentenza Corte Costituzionale n. 186/2000

    Richiamata in tema di esclusione di cause di esenzione dalla condanna alle spese per la dichiarazione di inammissibilità.

Massime di principio

  • La Corte di cassazione dichiara inammissibili i ricorsi che ripropongono motivazioni già discusse in grado di merito senza un concreto e specifico confronto con le ragioni del giudice d'appello.
  • Le valutazioni discrezionali di merito, quali la quantificazione della pena e il riconoscimento delle attenuanti generiche, sono sindacabili in cassazione solo se emerge un vizio di diritto o manifesta illogicità nella motivazione.
  • Il riconoscimento di un'attenuante speciale (es. collaborazione) può assorbire o rendere recessivi altri profili favorevoli; non sempre è possibile ottenere ulteriore beneficio automatico invocando le medesime ragioni.
  • Questioni di fatto o censure nuove non sollevate in appello non possono essere proposte per la prima volta in cassazione ai sensi dell'art. 606 c.3 c.p.p.
  • La contestazione dell'aggravante della premeditazione è rituale se nel capo di imputazione è indicato il nomen juris; non è richiesta una dettagliazione fattuale esaustiva per consentire la difesa.
  • La valutazione della confessione o della dissociazione rispetto al contesto criminale è rimessa alla discrezionalità del giudice di merito e può essere disattesa se ritenuta insufficiente o non significativa rispetto alla gravità del fatto.

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