Cassazione Civile, Ordinanza n. 20042/2022 del 21/06/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
La lite trae origine da un giudizio di rinvio nel quale la Corte d'Appello di Roma aveva condannato la società datrice di lavoro al pagamento in favore della lavoratrice di un'indennità onnicomprensiva pari a 12 mensilità della retribuzione globale di fatto, ai sensi dell'art. 32, comma 5, della l. n. 183/2010. La Corte territoriale aveva liquidato la misura massima valorizzando l'anzianità di servizio e rilevando che nessuna delle parti aveva allegato ulteriori circostanze utili alla quantificazione. La società ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo; la controparte ha resistito con controricorso. Prima della decisione, la ricorrente ha però depositato atto di rinuncia al ricorso, notificato alla difesa avversaria.
La decisione
La Corte di cassazione ha preso atto della rinuncia al ricorso, ritenendo sussistenti le condizioni dell'art. 390 c.p.c. e dichiarando l'estinzione del processo. Quanto alle spese, ha disposto la compensazione del giudizio di legittimità, rilevando da un lato la mancata adesione formale della controparte alla rinuncia, dall'altro il tenore dell'atto di rinuncia e la circostanza che la proposta ex art. 380-bis c.p.c. era nel senso della manifesta fondatezza del ricorso. Ha inoltre escluso l'obbligo della ricorrente di versare l'ulteriore contributo unificato, in conseguenza dell'estinzione.
Norme richiamate
art. 32, comma 5, l. n. 183/2010
è richiamato come base normativa dell'indennità onnicomprensiva liquidata in favore del lavoratore nel giudizio di merito
la rinuncia al ricorso notificata alla controparte integra il presupposto per dichiarare l'estinzione del processo
l'assenza di adesione della controparte alla rinuncia impedisce l'applicazione delle regole che presuppongono tale adesione, ma non esclude la compensazione delle spese nel caso concreto
viene richiamato in relazione alla proposta del relatore, indicata come di manifesta fondatezza del ricorso
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002
l'estinzione del giudizio esonera la parte ricorrente dal versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso per cassazione, se validamente depositata e notificata alla controparte, comporta l'estinzione del giudizio ai sensi dell'art. 390 c.p.c.
- La mancata adesione formale della controparte alla rinuncia non impedisce, in concreto, la compensazione delle spese di legittimità quando il tenore della rinuncia e le circostanze processuali la giustifichino.
- L'estinzione del giudizio di cassazione esclude l'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato previsto per il ricorso.
- In presenza di rinuncia al ricorso, la Corte non decide il merito della censura, limitandosi a dichiarare l'estinzione del processo e a regolare le spese e gli oneri conseguenti.
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