Ordinanza n. 999/2026 - Roma, Sezione 2Q
per l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia, nei limiti di quanto di interesse della ricorrente in relazione al suo reinserimento in graduatoria in posizione utile a percepire il contributo o, in subordine, annullamento totale, ogni caso previa concessione delle più idonee misure cautelari: 1) del decreto del Ministero del Turismo - Direzione Generale Promozione Investimenti e Innovazione per il Turismo Reg. Gen. n. 267769 del 27.11.2025, pubblicato in pari data sul sito istituzionale del Ministero, intitolato “Decreto concessione e impegno a valere sul fondo istituito dall'articolo 1, comma 592, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 per la realizzazione di interventi finalizzati alla promozione dell’attrattività turistica e all’incentivazione dei flussi turistici nei luoghi montani e nei comprensori sciistici, mediante la realizzazione di interventi di ristrutturazione, ammodernamento e manutenzione degli impianti di risalita a fune e di innevamento artificiale” e recante: - l’approvazione degli esiti dell’istruttoria condotta ai sensi dell’avviso pubblico prot. n.15791/24 del 3.06.2024, concernente la concessione dei contributi previsti dal Fondo istituito dall’rt. 1, comma 592, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, e la graduatoria finale delle istanze ammesse; - la concessione ai soggetti individuati nella suddetta graduatoria e riportati nell’allegato 1) del decreto, costituente sua parte integrante e sostanziale, del contributo di cui al suddetto avviso pubblico, nella misura ivi indicata per ciascun beneficiario. 2) di tutti gli atti e provvedimenti presupposti, connessi e conseguenti al decreto ministeriale Reg. Gen. n. 267769 del 27.11.2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto del Ministero del Turismo che approva gli esiti dell'istruttoria, la graduatoria finale e la concessione dei contributi per interventi su impianti di risalita e innevamento artificiale
Esito
La controversia
La società ricorrente ha impugnato, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare, il decreto ministeriale che ha approvato la graduatoria finale e concesso contributi a diversi soggetti nell'ambito del fondo istituito dall'art. 1, comma 592, della legge n. 197/2022. La domanda è stata proposta per ottenere, nei limiti dell'interesse della ricorrente, il reinserimento in graduatoria in posizione utile a percepire il contributo oppure, in subordine, l'annullamento integrale della procedura. Dal testo emerge che il ricorso contiene più censure, alcune delle quali, in particolare il sesto motivo, sono ritenute potenzialmente idonee a travolgere l'intera procedura. Non sono riportati il contenuto analitico dei singoli motivi né gli specifici vizi di legittimità dedotti.
La decisione
Il TAR ha ritenuto che le questioni dedotte richiedano un approfondimento incompatibile con la fase cautelare e ha rinviato la valutazione di merito all'udienza pubblica del 28 settembre 2026, fissata ai sensi dell'art. 55, comma 10, c.p.a. Non è stata adottata una misura cautelare sospensiva, né il giudice ha anticipato una valutazione favorevole o sfavorevole sui motivi di ricorso. Il Collegio ha inoltre disposto l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei controinteressati non evocati, individuati nei soggetti ammessi a contributo per progetti localizzati nell'area montana delle Alpi e indicati nell'Allegato 1 del decreto impugnato. Considerato il numero elevato dei controinteressati, è stata autorizzata la notificazione per pubblici proclami mediante pubblicazione di un avviso sul sito istituzionale del Ministero del Turismo entro trenta giorni dalla comunicazione dell'ordinanza, con successivo deposito della prova della pubblicazione entro cinque giorni. La pubblicazione dovrà permanere sino alla definizione del giudizio. Le spese della fase cautelare sono state rinviate al definitivo.
Norme richiamate
Disciplina la tutela cautelare; il giudice ha ritenuto necessario un approfondimento nella sede di merito e ha fissato direttamente l'udienza pubblica ai sensi del comma 10.
Consente, quando le esigenze cautelari possono essere adeguatamente tutelate mediante una sollecita definizione del giudizio, di fissare l'udienza di merito senza adottare una distinta misura cautelare.
È stato applicato per disporre l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei controinteressati non evocati in giudizio.
È stato richiamato quale base per autorizzare la notificazione per pubblici proclami in ragione del consistente numero dei controinteressati.
È stato richiamato, insieme all'art. 49, comma 3, c.p.a., per disciplinare le modalità della notificazione per pubblici proclami.
art. 1, comma 592, legge 29 dicembre 2022, n. 197
È la disposizione istitutiva del fondo pubblico cui si riferisce il decreto ministeriale impugnato; il testo non espone ulteriori profili interpretativi.
Massime di principio
- Quando le questioni dedotte in sede cautelare richiedono un approfondito esame di merito, ma le esigenze della parte possono essere adeguatamente tutelate mediante una rapida definizione della controversia, il giudice amministrativo può fissare sollecitamente l'udienza pubblica ai sensi dell'art. 55, comma 10, c.p.a., senza pronunciarsi immediatamente sulla fondatezza della domanda cautelare.
- Se alcune censure sono astrattamente idonee a travolgere l'intera procedura amministrativa e il ricorso non è stato notificato a tutti i soggetti potenzialmente lesi dall'eventuale accoglimento, il giudice deve disporre l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei controinteressati non evocati.
- Quando il numero dei controinteressati rende eccessivamente gravosa o impraticabile la notificazione individuale, il giudice può autorizzare la notificazione per pubblici proclami, stabilendo contenuto, modalità, termini di pubblicazione e obbligo di deposito della relativa prova.
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