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Cassazione Penale, Ordinanza n. 06470/2026 del 17/02/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Due imputati hanno proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che, in riforma della decisione di primo grado, aveva assolto gli stessi dal reato di ricettazione e aveva riqualificato il fatto di cui al capo A) nella fattispecie di contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni. Con il primo motivo hanno dedotto che il reato di cui al capo A) sarebbe stato già prescritto prima della sentenza di appello. Con il secondo motivo hanno dedotto violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla responsabilità della coimputata indicata come legale rappresentante della società, sostenendo essenzialmente che la sua assenza all’atto della perquisizione sarebbe incompatibile con la consapevolezza dell’attività illecita svolta nei locali sociali.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi. Il motivo sulla prescrizione è stato ritenuto manifestamente infondato perché il termine massimo di prescrizione del reato, calcolato in anni sette e mesi sei dal 3 marzo 2017, scadeva il 3 settembre 2024, ma dovevano aggiungersi 420 giorni di sospensione dovuti ai rinvii per adesione all’astensione, con termine finale al 28 ottobre 2025, quindi successivo alla sentenza di appello del 9 maggio 2025. Il motivo sulla responsabilità della legale rappresentante è stato ritenuto inammissibile perché ripetitivo di censure già esaminate e disattese dalla corte territoriale e comunque aspecifico: la sola assenza della imputata al momento della perquisizione non basta a escludere la consapevolezza dell’illecita attività svolta nei locali della società, né è stata allegata una reale estraneità alle attività sociali o l’esclusiva ingerenza di un amministratore di fatto. I ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 648 c.p.

    richiamato come reato di ricettazione oggetto di assoluzione in appello, ma non trattato nel merito dalla Corte di cassazione

  • art. 473 c.p.

    norma evocata indirettamente dalla riqualificazione del fatto come contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni

  • art. 157 c.p.

    applicato ai fini del calcolo della prescrizione, con individuazione del termine massimo e della sua estensione per sospensione

  • art. 159 c.p.

    richiamato implicitamente per la sospensione del corso della prescrizione dovuta ai rinvii per adesione all'astensione

  • art. 616 c.p.p.

    base per la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende

Massime di principio

  • La deduzione della prescrizione è infondata quando, al termine massimo di maturazione del reato, debba sommarsi un periodo di sospensione del corso prescrizionale che sposti la scadenza oltre la data della decisione impugnata.
  • Nel giudizio di legittimità è inammissibile il motivo che si limiti a riproporre censure già specificamente esaminate e disattese dal giudice di merito, senza confrontarsi effettivamente con la motivazione impugnata.
  • La mera assenza dell’imputato dal luogo o dal momento dell’accertamento non è, di per sé sola, idonea a escludere la consapevolezza dell’attività illecita svolta nell’ambito di un’impresa di cui egli rivesta una posizione apicale.
  • Quando si contesta la responsabilità di un soggetto quale legale rappresentante, la censura deve confrontarsi con gli elementi valorizzati dal giudice di merito e indicare specificamente fatti incompatibili con la conoscenza o l’avallo dell’attività illecita; altrimenti il motivo è aspecifico.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieFalsità in atto pubblicoImpugnazioniCause di non punibilità
RamiReati contro la fede pubblicaProcesso penaleParte generale
IstitutiPrescrizione del reato

Testo integrale

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