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Cassazione Civile, Ordinanza n. 25177/2022 del 23/08/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (beneficiario patrocinio)

La controversia

La controversia nasce dalla revoca dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato in un procedimento civile. L’interessata aveva proposto opposizione avverso il provvedimento di revoca, ma il Tribunale di Marsala l’ha dichiarata inammissibile per tardività, ritenendo decorso il termine di trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento. Con il ricorso per cassazione la parte ha dedotto la violazione dell’art. 83 del D.L. n. 18/2020 e dell’art. 36 del D.L. n. 23/2020, sostenendo che il giudice di merito non avesse considerato la sospensione dei termini processuali disposta per l’emergenza epidemiologica. In via preliminare, la ricorrente ha chiesto rimessione in termini per il tardivo deposito del ricorso per cassazione, spiegando di aver tentato il deposito telematico nei termini, senza perfezionamento per un errore del gestore dei servizi telematici, circostanza non imputabile alla parte.

La decisione

La Corte ha accolto l’istanza di rimessione in termini, ritenendo provata la tempestiva attivazione della ricorrente e la non imputabilità del mancato perfezionamento del deposito telematico. Ha quindi considerato il ricorso procedibile. Nel merito, ha ritenuto fondato il motivo: il Tribunale aveva dichiarato tardiva l’opposizione senza tenere conto della sospensione dei termini processuali prevista dalla normativa emergenziale nel periodo 9 marzo 2020 - 11 maggio 2020. Per tale ragione, la Corte ha cassato l’ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Marsala, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 369 c.p.c.

    Il rispetto del termine per il deposito del ricorso per cassazione rileva ai fini della procedibilità; il mancato perfezionamento per causa non imputabile può essere superato con rimessione in termini e deposito tempestivo dell’istanza appena cessato l’impedimento.

  • art. 153 c.p.c.

    Consente la rimessione in termini quando la decadenza sia derivata da causa non imputabile alla parte; la Corte lo applica al mancato perfezionamento del deposito telematico.

  • art. 83 del D.L. n. 18/2020

    Norma emergenziale richiamata per la sospensione dei termini processuali nel periodo dell’emergenza epidemiologica, rilevante ai fini della tempestività dell’opposizione.

  • art. 36 del D.L. n. 23/2020

    Norma emergenziale richiamata per la sospensione dei termini processuali, che incide sul computo del termine per proporre opposizione.

  • Corte Costituzionale n. 106/2016

    Richiamata per individuare il termine di opposizione avverso il provvedimento di revoca dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato.

  • Cass. n. 22092/2019

    È richiamata come precedente che ammette la rimessione in termini in caso di mancato tempestivo deposito del ricorso dovuto a causa non imputabile, con contestuale deposito dell’atto appena cessato l’impedimento.

  • Cass. n. 104/2020

    È ritenuta inconferente perché relativa a un periodo anteriore all’ammissione dei depositi telematici nei giudizi di cassazione.

Massime di principio

  • Se il deposito del ricorso per cassazione non si perfeziona per una causa non imputabile alla parte, la decadenza può essere evitata mediante tempestiva istanza di rimessione in termini ex art. 153, comma 2, c.p.c., presentata non appena l’impedimento sia cessato e accompagnata dal deposito dell’atto.
  • Ai fini della procedibilità del ricorso per cassazione, non basta la sola difficoltà tecnica: occorre che risulti la tempestiva attivazione della parte e la prova dell’errore o del malfunzionamento non imputabile che ha impedito il perfezionamento del deposito.
  • Nella verifica della tempestività dell’opposizione contro la revoca del patrocinio a spese dello Stato, il giudice deve considerare le sospensioni dei termini processuali disposte dalla normativa emergenziale; la loro omissione rende erronea la declaratoria di tardività.
  • La declaratoria di improcedibilità per tardivo deposito del ricorso è rilevabile d’ufficio, ma non opera quando la tardività sia giustificata da impedimento non imputabile e la parte si attivi immediatamente per sanarlo.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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