Cassazione Penale, Sentenza n. 35219/2025 del 29/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del tribunale di Avellino che aveva rigettato l'istanza di riesame promossa dallo Iavarone, terzo interessato, avverso il decreto di sequestro preventivo. Il ricorrente ha dedotto: 1) vizio per mancata procura speciale conferita al difensore (sostegno che non vi sia distinzione tra indagato e terzo interessato ai fini del riesame); 2) mancata concessione del termine per sanare la rappresentanza ex art. 182 c.p.c.; 3) violazioni degli artt. 369 e 369-bis c.p.p. per notifiche e garanzie, sostenendo che la convalida era stata notificata solo nella veste di indagato e non come Sindaco.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile: i primi due motivi (mancanza della procura speciale e impossibilità di sanare con termine ex art. 182 c.p.c.) sono stati ritenuti inammissibili. Si è affermato che, per il terzo interessato alla restituzione dei beni, il difensore deve essere munito di procura speciale ai sensi dell'art. 100 c.p.p.; la regola non può essere derogata con la sanatoria prevista dall'art. 182 c.p.c. in quanto quella norma è propria del processo civile e non si applica al procedimento penale incidentale per la revoca di misure cautelari reali. La presunta procura prodotta non era idonea a manifestare la volontà specifica di conferire mandato per il riesame. Sui profili relativi agli artt. 369 e 369-bis c.p.p. la Corte non ha deciso nel merito a causa dell'inammissibilità procedurale. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e a versare, in via equitativa, euro 3.000,00 alla Cassa delle Ammende.
Norme richiamate
Imposta la necessità che il difensore del terzo interessato stia in giudizio munito di procura speciale; senza tale procura la domanda di riesame è inammissibile.
Richiamato in analogia per spiegare la regola della procura speciale per soggetti con interesse civilistico, usata dalla Corte per interpretare la rappresentanza del terzo interessato nel procedimento penale incidentale.
Norma civile che consente la sanatoria del difetto di rappresentanza in certa fase civile; la Corte ha escluso la sua applicabilità al procedimento penale incidentale per la revoca di misure cautelari reali, dove i termini sono perentori.
Regola la convalida e la notifica del sequestro preventivo; nel giudizio di cassazione la questione non è stata esaminata nel merito a causa dell'inammissibilità del ricorso.
Prevede avvisi e garanzie in caso di misure cautelari reali; anche su questo punto non è stata pronunciata decisione di merito per l'inammissibilità procedurale.
Consente la condanna alle spese processuali a carico del ricorrente in caso di dichiarazione di inammissibilità.
Sentenza Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186
Richiamata come criterio per determinare l'assenza di 'colpa grave' che avrebbe giustificato diverso trattamento nella quantificazione della somma dovuta alla Cassa delle Ammende; usata per motivare l'imposizione della somma equitativa.
Massime di principio
- Il terzo interessato alla restituzione di beni sottoposti a sequestro preventivo deve conferire al proprio difensore una procura speciale per proporre istanza di riesame; l'assenza di tale procura rende l'impugnazione inammissibile.
- L'indagato o l'imputato sono assistiti e rappresentati ex lege dal difensore e, pertanto, non richiedono procura speciale per proporre impugnazioni riconducibili alla loro posizione processuale personale.
- La sanatoria prevista dall'art. 182 c.p.c. (o altre ipotesi di regolarizzazione delle forme) non si applica automaticamente ai procedimenti penali incidentali relativi alla revoca di misure cautelari reali: i termini e le formalità sono perentori.
- La procura speciale non necessita di formule sacramentali ma deve esprimere chiaramente la volontà di conferire il mandato per la specifica procedura (es. riesame/impugnazione); la genericità dell'incarico può essere insufficiente.
- Se l'impugnazione è dichiarata inammissibile per vizi formali, i rilievi sostanziali (ad es. irregolarità di notifica secondo artt. 369 e 369-bis) non verranno esaminati: garantire l'ammissibilità prima di sviluppare argomentazioni di merito.
- In caso di inammissibilità, il ricorrente può essere condannato alle spese e ad un versamento equitativo alla Cassa delle Ammende; è quindi essenziale curare le formalità per evitare oneri economici aggiuntivi.
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