Cassazione Penale, Sentenza n. 31114/2024 del 30/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
La ricorrente impugna la sentenza per due motivi principali: 1) violazione dell'art. 157 c.p. e travisamento della prova relativamente alla decorrenza della prescrizione, sostenendo che l'attività agricola era cessata nel 2015 e quindi il reato permanente sarebbe terminato allora (prescrizione già intervenuta); la Corte d'appello invece ha fissato la decorrenza della prescrizione a gennaio 2017 sulla base di prove testimoniali e documentali che avrebbero attestato emissioni fino a quella data; 2) violazione dell'art. 674 c.p. e travisamento della prova perché la condanna si sarebbe fondata su dichiarazioni soggettive e contraddittorie (percezioni olfattive) delle parti civili e di testimoni, senza una perizia tecnica a dimostrare la idoneità a molestare.
La decisione
La Corte di legittimità ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che i giudici di merito avessero correttamente motivato la ricostruzione dei fatti, valorizzando sia dati documentali (ASL, ordinanze sindacali) sia dichiarazioni testimoniali che attestavano emissioni e odori sino al gennaio 2017; ha precisato che le percezioni sensoriali di terzi possono costituire prova valida quando riportino dati fenomenici e non mere valutazioni tecnico-interpretative, e che non era necessario alcun accertamento peritale per escludere la sussistenza del reato. La decorrenza della prescrizione fissata a gennaio 2017 è stata ritenuta congruamente motivata alla luce di sversamenti, residui e rotture di vasche collegati alla gestione del biodigestore. Conseguentemente il ricorso viene rigettato, la ricorrente è condannata alle spese e a versare euro 3.000,00 alla Cassa delle Ammende.
Norme richiamate
Il reato di getto pericoloso di cose può configurarsi anche se non è provato un danno effettivo, essendo sufficiente l'idoneità della condotta a molestare le persone; la prova può fondarsi su dichiarazioni testimoniali che riportino percezioni sensoriali oggettive.
La prescrizione decorre dall'ultimo momento in cui permane la condotta del reato permanente; la decorrenza può essere fissata anche sulla base di elementi documentali e testimoniali che attestino la persistenza delle emissioni fino a certa data.
Norma richiamata per l'onere delle spese del procedimento in caso di inammissibilità del ricorso per cassazione.
Sentenza Corte Costituzionale n. 186/2000
Richiamata in relazione alla valutazione circa l'eventuale assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità e per la fissazione di una somma equitativa alla Cassa delle Ammende.
Giurisprudenza Cassazione (Sez. 3, n. 971 del 11/12/2014 Rv. 261794-01)
Conferma che la dimostrazione di cattivi odori può avvenire tramite prove testimoniali e che il giudice può fondare il suo convincimento su elementi di diversa natura quando si tratti di percezioni fenomeniche non meramente valutative.
Massime di principio
- Le percezioni sensoriali (es. odori) riferite da terzi possono costituire prova valida per reati come il getto pericoloso di cose quando descrivono dati fenomenici concreti e non semplici valutazioni tecniche o giudizi di valore.
- La prescrizione per reati permanenti decorre dall'ultimo momento di protrazione della condotta: se emergono elementi (documentali o testimonianze) che collegano emissioni a condotte gestionali anche oltre la cessazione formale dell'attività, la decorrenza può essere posteriore alla chiusura amministrativa dell'attività.
- Non sempre è necessaria una perizia tecnica: il giudice può decidere sulla base di una valutazione complessiva di documenti, ordinanze, accertamenti degli organi di controllo e deposizioni testimoniali, purché queste ultime siano riferimenti a percezioni oggettive.
- Chi impugna deve criticare in modo specifico la valutazione probatoria dei giudici di merito; contestazioni generiche sulla presunta soggettività delle dichiarazioni difficilmente bastano a ribaltare la decisione se i giudici hanno adeguatamente motivato.
- In caso di inammissibilità del ricorso per cassazione la parte ricorrente può essere condannata alle spese processuali e a un versamento equitativo alla Cassa delle Ammende, salvo che il ricorso non sia stato presentato con colpa grave.
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