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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 15908/2024 del 16/04/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

La ricorrente impugnava l'ordinanza del Tribunale del riesame di Bari del 27/07/2023 che aveva respinto la richiesta di riesame avverso l'ordinanza coercitiva emessa dal GIP di Trani nel procedimento penale per i delitti indicati (artt. 416, 440, 515, 516, 483, 48 e 479 c.p.), confermando la misura cautelare del divieto di dimora nel Comune di Avellino. In Cassazione la ricorrente deduceva violazione di legge in relazione agli artt. 274, comma 1 e 275, commi 1 e 2 c.p.p. e del principio di proporzionalita', contestando l'applicazione di misure ex art. 283 c.p.p. per prevenire il rischio di reiterazione del reato quando, a suo avviso, la finalita' perseguita era propria della misura di cui all'art. 290 c.p.p. (divieto temporaneo di esercitare determinate professioni). Successivamente il difensore ha comunicato che il GIP ha revocato la misura (18/12/2023), e ha quindi dichiarato la rinuncia al ricorso per sopravvenuta cessazione dell'interesse.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso per sopravvenuta rinuncia/carenza di interesse, ritenendo valida la rinuncia formalizzata dal difensore procuratore speciale. Ha stabilito che la sopravvenuta carenza di interesse non comporta condanna al pagamento delle spese processuali né della sanzione pecuniaria in favore della Cassa per le ammende, aderendo all'orientamento maggioritario della giurisprudenza e richiamando le Sezioni Unite (con riferimento ai precedenti citati). Pertanto il ricorso e' stato dichiarato inammissibile e non sono state imposte conseguenze economiche al ricorrente.

Norme richiamate

  • Codice di procedura penale, art. 274, comma 1

    Articolo richiamato come motivo di impugnazione per vizio di violazione di legge; la Corte non ha affrontato nel merito perche' ha dichiarato l'inammissibilita' per rinuncia

  • Codice di procedura penale, art. 275, commi 1 e 2

    Richiamato dalla ricorrente come norma violata; la pronuncia non entra nel merito ma dichiara l'inammissibilita' per rinuncia

  • Codice di procedura penale, art. 283

    Norma sulla limitazione di accesso ad edifici/luoghi; la ricorrente sosteneva che tale misura fosse impropria rispetto alla finalita' perseguita, ma la Corte non si e' pronunciata nel merito alla luce della rinuncia

  • Codice di procedura penale, art. 290

    Norma sul divieto temporaneo di esercitare determinate professioni invocata dalla ricorrente quale misura piu' idonea rispetto all'art. 283; utilizzata nell'argomentazione sulla proporzionalita', ma non decisa per intervenuta rinuncia

  • Codice di procedura penale, art. 616

    Norma richiamata in relazione alle conseguenze economiche: la Corte ha ritenuto che la declaratoria di inammissibilita' per sopravvenuta carenza di interesse non comporta applicazione delle sanzioni previste dall'art. 616

  • Codice penale, artt. 416, 440, 515, 516, 483, 48, 479

    Fatti-reato per i quali erano in corso le indagini: le norme sono indicate nel capo di imputazione ma la decisione di inammissibilita' non ha approfondito la fondatezza delle contestazioni penali

  • Giurisprudenza della Corte di Cassazione (Sez. U., Sez. 3, Sez. 1, ecc.)

    La Corte ha richiamato orientamenti maggioritari e Sezioni Unite secondo i quali la sopravvenuta carenza d'interesse alla decisione, non imputabile al ricorrente, esclude la condanna per spese e la sanzione pecuniaria

Massime di principio

  • Se, nel corso del giudizio di legittimita', viene a mancare l'interesse dell'impugnante (es. per revoca della misura), il ricorso puo' essere dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse se il ricorrente rinuncia validamente; in tal caso la Corte non decide il merito.
  • La rinuncia al ricorso deve essere formalizzata validamente (anche tramite difensore/procuratore speciale) per essere efficace; una rinuncia cosi' espressa e' idonea a determinare l'inammissibilita' del ricorso.
  • La sopravvenuta carenza di interesse non costituisce una 'soccombenza' e, secondo l'orientamento maggioritario e le Sezioni Unite, non determina condanna al pagamento delle spese processuali né l'applicazione della sanzione pecuniaria in favore della Cassa per le ammende.
  • Quando la controversia perde attualita' a causa di fatti o provvedimenti intervenuti (es. revoca della misura cautelare), il giudice di legittimita' puo' limitarsi ad dichiarare l'inammissibilita' senza entrare nel merito delle questioni di diritto sollevate.
  • Se si ritiene che l'interesse sia venuto meno per cause imputabili al ricorrente, la valutazione puo' essere diversa: in quei casi potrebbero sussistere conseguenze processuali o economiche; e' quindi rilevante se la causa della perdita d'interesse sia o meno riconducibile al comportamento del ricorrente.

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