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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 27648/2024 del 11/07/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso in cassazione avverso la conferma, in sede di appello, della condanna per peculato (capo 7) - reato limitato all'impugnazione - contestata nella forma della gestione/indebita appropriazione delle somme erogate dall'AISI per la remunerazione di informatori che il Barca gestiva (Stocchi, Falappa, Derkaoui). Il ricorrente ha dedotto: 1) violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza (art. 521 c.p.p.), sostenendo che l'imputazione del pubblico ministero lo indicava come semplice ricevente delle somme mentre le sentenze lo riterrebbero responsabile in ragione della qualifica di gestore/erogatore; 2) carenza e illogicità della motivazione (art. 606 lett. b) ed e) c.p.p.) in ordine al concorso di persone nel reato, con mancanza di specificazione del contributo dei coautori e del nesso causale e finalistico tra le condotte.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Sul primo motivo ha ritenuto che non sussista violazione del principio di correlazione: la contestazione, nella sua interezza, conteneva gli elementi corrispondenti al fatto ritenuto in sentenza (il Barca quale gestore diretto delle fonti incaricato della consegna delle retribuzioni), per cui non si è verificata alcuna eterogeneità dell'addebito. Sul secondo motivo ha ritenuto il rilievo generico e privo della necessaria specificità: il ricorrente non ha precisato le reali carenze argomentative rispetto alle motivazioni dei giudici di merito. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il ricorrente è stato condannato alle spese del procedimento e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 521 cod. proc. pen.

    Principio di correlazione tra accusa e sentenza: la sentenza non può ricondurre l'imputato a un fatto sostanzialmente diverso da quello contestato; la Corte ha ritenuto che l'imputazione originaria conteneva gli elementi cui la sentenza si è attenuta

  • art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    Norma di rito sulla sintesi dei motivi nel ricorso per cassazione: il ricorso è stato formulato conformemente a tale disposizione

  • art. 606 lett. b) ed e) cod. proc. pen.

    Criteri di valutazione dei motivi di ricorso: lett. b) (violazione di norme penali) ed e) (motivazione), la Corte ha ritenuto il secondo motivo generico e non specifico rispetto alle ragioni di merito

  • art. 110 cod. pen.

    Concetto di concorso di persone nel reato: richiede specificazione dei contributi individuali e del nesso finalistico; la Corte ha valutato che i giudici di merito avevano adeguatamente motivato la ricostruzione

  • art. 314 cod. pen.

    Norma sul peculato: la Cassazione ha ritenuto che la qualificazione della condotta e il ruolo gestionale del dipendente possano integrare la fattispecie, anche senza prova di possesso materiale, ove la prova indichi l'assegnazione e l'attesa delle somme da parte delle fonti

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Prevede l'onere del versamento alla Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso, salvo colpa grave nella proposizione del gravame; la Corte ha applicato la sanzione nella misura di euro 3.000 ritenendo non sussistente colpa rilevante

Massime di principio

  • Il principio di correlazione (art. 521 c.p.p.) tutela il diritto di difesa: per ottenere l'annullamento per mutamento del fatto bisogna dimostrare che la decisione giudiziaria abbia introdotto un fatto eterogeneo o una trasformazione sostanziale dell'addebito rispetto all'imputazione originaria
  • In cassazione i rilievi devono essere specifici e circostanziati: censure generiche sulla carenza motivazionale o sul concorso di persone sono frequentemente dichiarate inammissibili per difetto di specificità
  • La qualificazione soggettiva (es. ruolo di "gestore" delle fonti) può giustificare una condanna per peculato anche se non dimostrata la detenzione materiale del denaro, purché le prove dimostrino che le somme erano destinate alle fonti e che l'imputato era incaricato della loro consegna
  • Quando si contesta il concorso di più persone è necessario indicare concretamente il contributo causale e finalistico di ciascun concorrente; la mera evocazione teorica dei requisiti del concorso non è sufficiente
  • La dichiarazione di inammissibilità in Cassazione può comportare condanna alle spese e obbligo di versamento alla Cassa delle ammende (art. 616 c.p.p.), salvo che emerga colpa grave nella determinazione del ricorso
  • Per impugnazioni basate su presunte carenze da parte dei giudici di merito è utile accompagnare i profili critici con riferimenti puntuali alle parti della motivazione che si ritengono contraddittorie o illogiche e con l'indicazione delle prove ritenute erroneamente valutate

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