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Cassazione Civile, Ordinanza n. 07607/2025 del 21/03/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce da una verifica doganale svolta su importazioni di prodotti di abbigliamento a marchio Guess effettuate da una società licenziataria. L’Ufficio ha rilevato che al valore dichiarato in dogana non erano state sommate le royalties dovute alla capogruppo titolare del marchio e ha ritenuto che tali corrispettivi dovessero concorrere alla determinazione del valore in dogana perché riferiti alle merci e dovuti come condizione di vendita. Sono stati quindi emessi avvisi di rettifica e atti sanzionatori sia nei confronti dell’importatrice sia nei confronti delle società di spedizione/rappresentanza indiretta, ritenute responsabili in solido. Le società hanno impugnato gli atti e sia in primo grado sia in appello hanno ottenuto l’annullamento. In cassazione l’Agenzia ha dedotto, con un unico motivo, violazione e falsa applicazione degli artt. 1362 e 1363 c.c. e delle norme doganali europee in tema di valore in dogana, sostenendo che la CTR avesse erroneamente escluso: 1) che le royalties fossero da includere nel valore doganale perché condizione della vendita; 2) che i rappresentanti indiretti rispondessero solidalmente dell’obbligazione doganale. Le controparti hanno eccepito anche l’inammissibilità del motivo e la pretesa estraneità di una delle società al giudizio.

La decisione

La Corte ha respinto le eccezioni preliminari delle controparti sulla trattazione camerale, sulla presunta estraneità di una società e sull’inammissibilità del motivo. Ha quindi ritenuto fondato il ricorso dell’Agenzia, affermando che la CTR non aveva correttamente applicato i criteri in tema di inclusione delle royalties nel valore in dogana e non aveva verificato, con riferimento ai contratti di licenza, se il titolare dei diritti immateriali esercitasse un controllo idoneo a subordinare la vendita al pagamento delle royalties. La Corte ha inoltre rilevato che, in materia doganale, il rappresentante indiretto risponde in solido per la dichiarazione presentata e per l’esattezza dei dati dichiarati, dovendo operare con diligenza qualificata e controllare le informazioni fornite. La sentenza impugnata è stata dunque cassata, con rinvio al giudice di merito per nuovo esame conforme ai principi indicati.

Norme richiamate

  • art. 1362 c.c.

    Richiamato come criterio di interpretazione del contratto; la Corte censura la CTR per non avere letto le clausole contrattuali secondo i canoni ermeneutici legali.

  • art. 1363 c.c.

    Richiamato per l’interpretazione complessiva e coordinata delle clausole contrattuali relative alle royalties e ai poteri del licenziante.

  • art. 29 Reg. CEE n. 2913/1992

    Individuato come norma base sul valore di transazione delle merci importate, salvo rettifiche previste dal codice doganale.

  • art. 32 Reg. CEE n. 2913/1992

    Le royalties vanno aggiunte al valore di transazione quando ricorrano i presupposti di legge, tra cui il loro riferimento alle merci e il pagamento quale condizione di vendita.

  • art. 157 Reg. CEE n. 2454/1993

    Specifica che il corrispettivo o diritto di licenza si aggiunge al prezzo solo se si riferisce alle merci valutate e costituisce condizione di vendita.

  • art. 159 Reg. CEE n. 2454/1993

    Per i marchi di fabbrica, l’addebito delle royalties richiede ulteriori condizioni, tra cui il legame tra marchio, merci e assenza di libertà di approvvigionamento da altri fornitori.

  • art. 160 Reg. CEE n. 2454/1993

    Se le royalties sono pagate a un terzo, le condizioni di cui all’art. 157, par. 2, si considerano soddisfatte solo se il venditore o persona a lui legata chiede il pagamento.

  • art. 143 Reg. CEE n. 2454/1993

    Il controllo tra persone legate può essere anche di fatto e ricorre quando una persona è in grado di esercitare potere di costrizione o di orientamento sull’altra.

  • art. 199 Reg. CEE n. 2454/1993

    Il rappresentante indiretto è impegnato dall’esattezza delle indicazioni della dichiarazione, dall’autenticità dei documenti e dall’osservanza degli obblighi connessi alle merci importate.

  • art. 201 CDC

    La dichiarazione doganale presentata dal rappresentante indiretto lo qualifica come dichiarante e fonda la sua responsabilità per l’obbligazione doganale.

  • art. 1176 c.c.

    Al rappresentante indiretto è richiesta la diligenza qualificata propria dell’attività professionale esercitata, comprensiva di obblighi di informazione e controllo.

  • art. 303 D.P.R. n. 43/1973

    Richiamato per i provvedimenti di irrogazione delle sanzioni emessi in conseguenza della rettifica doganale.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Ha regolato la trattazione camerale del ricorso per cassazione.

  • art. 375 c.p.c.

    La Corte ribadisce il rapporto regola-eccezione tra camera di consiglio e pubblica udienza nel giudizio di cassazione.

  • art. 348-ter c.p.c.

    L’eccezione di inammissibilità fondata sulla doppia conforme è respinta perché la censura riguarda violazione di legge.

Massime di principio

  • Ai fini del valore in dogana, le royalties non incluse nel prezzo devono essere sommate al valore di transazione quando si riferiscono alle merci importate e costituiscono una condizione di vendita, da verificare in concreto sulla base dei rapporti contrattuali e degli indici di controllo del licenziante.
  • La nozione di "condizione di vendita" non richiede formule sacramentali: va accertato se, in assenza del pagamento del diritto di licenza, il venditore o persona a lui legata non sarebbe disposta a vendere le merci.
  • Nel caso di royalties relative a marchi di fabbrica, l’indagine deve essere condotta coordinando le disposizioni generali e speciali del codice doganale e delle disposizioni di applicazione, valorizzando anche gli strumenti interpretativi della giurisprudenza UE e delle note esplicative.
  • Il controllo del licenziante può essere anche di fatto e si desume da elementi quali approvazione dei prodotti, monitoraggio, controllo su produzione, logistica, destinatari e condizioni commerciali; non è limitato al solo controllo qualitativo.
  • Il rappresentante indiretto in dogana risponde in solido dell’obbligazione doganale in quanto dichiarante, dovendo controllare con diligenza professionale l’esattezza dei dati dichiarati e non potendo limitarsi a una ricezione passiva delle informazioni fornite dall’importatore o dal fornitore.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioRiscossioneImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

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