Cassazione Civile, Ordinanza n. 07607/2025 del 21/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da una verifica doganale svolta su importazioni di prodotti di abbigliamento a marchio Guess effettuate da una società licenziataria. L’Ufficio ha rilevato che al valore dichiarato in dogana non erano state sommate le royalties dovute alla capogruppo titolare del marchio e ha ritenuto che tali corrispettivi dovessero concorrere alla determinazione del valore in dogana perché riferiti alle merci e dovuti come condizione di vendita. Sono stati quindi emessi avvisi di rettifica e atti sanzionatori sia nei confronti dell’importatrice sia nei confronti delle società di spedizione/rappresentanza indiretta, ritenute responsabili in solido. Le società hanno impugnato gli atti e sia in primo grado sia in appello hanno ottenuto l’annullamento. In cassazione l’Agenzia ha dedotto, con un unico motivo, violazione e falsa applicazione degli artt. 1362 e 1363 c.c. e delle norme doganali europee in tema di valore in dogana, sostenendo che la CTR avesse erroneamente escluso: 1) che le royalties fossero da includere nel valore doganale perché condizione della vendita; 2) che i rappresentanti indiretti rispondessero solidalmente dell’obbligazione doganale. Le controparti hanno eccepito anche l’inammissibilità del motivo e la pretesa estraneità di una delle società al giudizio.
La decisione
La Corte ha respinto le eccezioni preliminari delle controparti sulla trattazione camerale, sulla presunta estraneità di una società e sull’inammissibilità del motivo. Ha quindi ritenuto fondato il ricorso dell’Agenzia, affermando che la CTR non aveva correttamente applicato i criteri in tema di inclusione delle royalties nel valore in dogana e non aveva verificato, con riferimento ai contratti di licenza, se il titolare dei diritti immateriali esercitasse un controllo idoneo a subordinare la vendita al pagamento delle royalties. La Corte ha inoltre rilevato che, in materia doganale, il rappresentante indiretto risponde in solido per la dichiarazione presentata e per l’esattezza dei dati dichiarati, dovendo operare con diligenza qualificata e controllare le informazioni fornite. La sentenza impugnata è stata dunque cassata, con rinvio al giudice di merito per nuovo esame conforme ai principi indicati.
Norme richiamate
Richiamato come criterio di interpretazione del contratto; la Corte censura la CTR per non avere letto le clausole contrattuali secondo i canoni ermeneutici legali.
Richiamato per l’interpretazione complessiva e coordinata delle clausole contrattuali relative alle royalties e ai poteri del licenziante.
art. 29 Reg. CEE n. 2913/1992
Individuato come norma base sul valore di transazione delle merci importate, salvo rettifiche previste dal codice doganale.
art. 32 Reg. CEE n. 2913/1992
Le royalties vanno aggiunte al valore di transazione quando ricorrano i presupposti di legge, tra cui il loro riferimento alle merci e il pagamento quale condizione di vendita.
art. 157 Reg. CEE n. 2454/1993
Specifica che il corrispettivo o diritto di licenza si aggiunge al prezzo solo se si riferisce alle merci valutate e costituisce condizione di vendita.
art. 159 Reg. CEE n. 2454/1993
Per i marchi di fabbrica, l’addebito delle royalties richiede ulteriori condizioni, tra cui il legame tra marchio, merci e assenza di libertà di approvvigionamento da altri fornitori.
art. 160 Reg. CEE n. 2454/1993
Se le royalties sono pagate a un terzo, le condizioni di cui all’art. 157, par. 2, si considerano soddisfatte solo se il venditore o persona a lui legata chiede il pagamento.
art. 143 Reg. CEE n. 2454/1993
Il controllo tra persone legate può essere anche di fatto e ricorre quando una persona è in grado di esercitare potere di costrizione o di orientamento sull’altra.
art. 199 Reg. CEE n. 2454/1993
Il rappresentante indiretto è impegnato dall’esattezza delle indicazioni della dichiarazione, dall’autenticità dei documenti e dall’osservanza degli obblighi connessi alle merci importate.
art. 201 CDC
La dichiarazione doganale presentata dal rappresentante indiretto lo qualifica come dichiarante e fonda la sua responsabilità per l’obbligazione doganale.
Al rappresentante indiretto è richiesta la diligenza qualificata propria dell’attività professionale esercitata, comprensiva di obblighi di informazione e controllo.
Richiamato per i provvedimenti di irrogazione delle sanzioni emessi in conseguenza della rettifica doganale.
Ha regolato la trattazione camerale del ricorso per cassazione.
La Corte ribadisce il rapporto regola-eccezione tra camera di consiglio e pubblica udienza nel giudizio di cassazione.
L’eccezione di inammissibilità fondata sulla doppia conforme è respinta perché la censura riguarda violazione di legge.
Massime di principio
- Ai fini del valore in dogana, le royalties non incluse nel prezzo devono essere sommate al valore di transazione quando si riferiscono alle merci importate e costituiscono una condizione di vendita, da verificare in concreto sulla base dei rapporti contrattuali e degli indici di controllo del licenziante.
- La nozione di "condizione di vendita" non richiede formule sacramentali: va accertato se, in assenza del pagamento del diritto di licenza, il venditore o persona a lui legata non sarebbe disposta a vendere le merci.
- Nel caso di royalties relative a marchi di fabbrica, l’indagine deve essere condotta coordinando le disposizioni generali e speciali del codice doganale e delle disposizioni di applicazione, valorizzando anche gli strumenti interpretativi della giurisprudenza UE e delle note esplicative.
- Il controllo del licenziante può essere anche di fatto e si desume da elementi quali approvazione dei prodotti, monitoraggio, controllo su produzione, logistica, destinatari e condizioni commerciali; non è limitato al solo controllo qualitativo.
- Il rappresentante indiretto in dogana risponde in solido dell’obbligazione doganale in quanto dichiarante, dovendo controllare con diligenza professionale l’esattezza dei dati dichiarati e non potendo limitarsi a una ricezione passiva delle informazioni fornite dall’importatore o dal fornitore.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 21 mar 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 07499/2025 del 21/03/2025
- ordinanza_civile · 21 mar 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 07501/2025 del 21/03/2025
- ordinanza_civile · 21 mar 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 07503/2025 del 21/03/2025
- ordinanza_civile · 21 mar 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 07505/2025 del 21/03/2025
- ordinanza_civile · 21 mar 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 07518/2025 del 21/03/2025
- ordinanza_civile · 21 mar 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 07521/2025 del 21/03/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →