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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 38141/2022 del 10/10/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

La ricorrente impugnava la conferma della condanna per trasferimento fraudolento di valori (art. 512-bis c.p.) e per riciclaggio aggravato (art. 648-bis c.p.), deducendo: difetto di correlazione tra accusa e sentenza per una diversa ricostruzione del "tempus" della condotta di riciclaggio (violazione art. 521, comma 2 c.p.p.); illegittima modifica dell'imputazione in udienza e conseguente nullità (contestazione dell'applicazione dell'art. 182, comma 2 c.p.p. in relazione agli artt. 178, 180 c.p.p. e norme sul rito abbreviato); motivazione illogica circa la provenienza illecita della provvista (nonostante redditi significativi dei coniugi); e vizio sulla qualificazione dell'elemento soggettivo, con doglianza sulla compatibilità del dolo eventuale con il reato di trasferimento fraudolento di valori (art. 512-bis).

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso limitatamente al profilo dell'assorbimento: ha annullato senza rinvio la condanna per il reato di cui all'art. 512-bis c.p., ritenendolo assorbito nella più grave e unitaria condotta di riciclaggio (art. 648-bis c.p.) configurata come reato a formazione progressiva. Di conseguenza è stato eliminato l'aumento di pena stabilito per continuità relativo all'art. 512-bis. Per il resto il ricorso è stato rigettato: la Corte ha ritenuto fondate le valutazioni di merito sulla provenienza illecita delle somme e sull'elemento soggettivo del reato di riciclaggio (anche mediante dolo eventuale), non ravvisando vizi tali da annullare la condanna per riciclaggio aggravato.

Norme richiamate

  • art. 512-bis c.p.

    "salvo che il fatto costituisca più grave reato"

    La norma sul trasferimento fraudolento di valori contiene una clausola di riserva per i reati più gravi: se la condotta è assorbita o configurabile come parte di un reato più grave (es. riciclaggio), non è applicabile una duplicazione sanzionatoria

  • art. 648-bis c.p.

    Il reato di riciclaggio è considerato a "forma libera" e può realizzarsi mediante pluralità di atti anche leciti compiuti in tempi diversi purché unitariamente diretti all'occultamento della provenienza delittuosa; può configurarsi come reato a formazione progressiva

  • art. 521, comma 2, c.p.p.

    Principio di correlazione tra accusa e sentenza: la sentenza non può fondarsi su un fatto significativamente diverso da quello contestato, salvo che la difesa abbia potuto efficacemente esercitare il contraddittorio sulla diversa ricostruzione

  • art. 182, comma 2, c.p.p.

    Norma rilevante in tema di emendatio o precisazione dell'imputazione in udienza; la decisione ha esaminato se la modifica fosse mera precisazione o modifica sostanziale che avrebbe potuto comportare nullità nel rito abbreviato condizionato

  • art. 61, primo comma, n. 7 c.p.

    Circostanza aggravante specificamente richiamata (danno di rilevante gravità) nel riconoscimento dell'aggravante applicata al reato di riciclaggio

  • art. 444, comma 1; art. 441-bis; art. 423 c.p.p.

    Norme del procedimento penale richiamate dalla difesa in relazione a possibili vizi procedurali e nullità derivanti da modifiche dell'imputazione nel corso del giudizio abbreviato o della integrazione probatoria

Massime di principio

  • Se più condotte sono unitariamente funzionali a un unico scopo di occultamento della provenienza delittuosa (riciclaggio), possono costituire un unico reato a formazione progressiva e assorbire reati minori collegati (applicare la clausola di riserva di art. 512-bis).
  • Nel rito abbreviato e in sede di conclusioni, le modifiche dell'imputazione devono essere valutate se siano mera precisazione (ammissibile) o emendatio sostanziale (potenziale causa di nullità); la tempestiva eccezione difensiva è rilevante ma la Corte valuta anche l'effettiva possibilità di contraddittorio.
  • Per il reato di riciclaggio la condotta passiva di accettare di figurare come intestatario/beneficiario di beni provento di reato può integrare il reato, anche se non consistendo in atti dispositivi diretti.
  • Il dolo eventuale può essere idoneo a integrare il reato di riciclaggio quando l'agente si rappresenta concretamente la possibilità che i fondi siano illeciti e accetta il rischio; invece per reati a dolo specifico (come talvolta configurati in fattispecie collegate) va valutata la compatibilità tra struttura del reato e dolo eventuale.
  • Nelle contestazioni sulla provenienza dei beni, il giudice può fondare la prova sulla valutazione di circostanze economiche e comportamentali (redditi, spese straordinarie, apertura di conti, passività di gestione), purché la motivazione sia congrua e non contraddittoria.
  • In difesa, per contrastare l'assorbimento tra reati o modifiche di fatto, è importante eccepire tempestivamente vizi di correlazione e nullità e dimostrare che una diversa ricostruzione del fatto ha pregiudicato il diritto di difesa.

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