Sentenza n. 394/2026 - Reggio Calabria, Sezione 1
per quanto riguarda il ricorso introduttivo: per l'ottemperanza: - al giudicato di cui alla sentenza n. 259/2017 del TAR Calabria, Reggio Calabria pubblicata il 28.03.2017; e per l'annullamento: - in parte qua del decreto n. 5-E-22/07/2021 del 4/8/2021 adottato dal Commissario straordinario del Governo per il coordinamento delle iniziative antiracket ed antiusura; per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati in data 10.05.2022: per l’ottemperanza: - del giudicato di cui alla sentenza TAR Calabria - Reggio Calabria n. 259 del 28.3.2017; e per l’annullamento: - in parte qua del decreto n. 11-E-14/10/2021 del 24 novembre 2021, adottato dal Commissario straordinario del Governo per il coordinamento delle iniziative antiracket ed antiusura; per quanto riguarda i motivi aggiunti depositati in data 22.11.2022: per l’ottemperanza: - del giudicato di cui alla sentenza TAR Calabria - Reggio Calabria n. 259 del 28.3.2017; e per l’annullamento: - in parte qua del verbale n. 25/2021 relativo alla seduta del Comitato di solidarietà del 14 ottobre 2021;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Decreto commissariale di riedizione del potere in esecuzione del giudicato, successivo decreto di liquidazione dell'elargizione e verbale del Comitato di solidarietà
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione concedente)
Prevale l’amministrazione
La controversia
I ricorrenti, proprietari iure hereditatis di due aziende agricole, hanno chiesto l'ottemperanza alla sentenza del TAR Calabria n. 259/2017 e l'annullamento, in parte qua, del decreto commissariale n. 5-E-22/07/2021, del successivo decreto n. 11-E-14/10/2021 e del verbale del Comitato di solidarietà del 14 ottobre 2021. Hanno dedotto, in primo luogo, la violazione o elusione del giudicato, sostenendo che l'amministrazione avrebbe dovuto riesaminare anche la domanda del 20 febbraio 2012 relativa ai danni patrimoniali derivanti dall'incendio doloso del 29 ottobre 2011, già non esaminata nel precedente provvedimento annullato. In secondo luogo hanno censurato il decreto per violazione della l. 44/1999, difetto di istruttoria e motivazione, travisamento, sviamento, illogicità e violazione dei principi di imparzialità e giusto procedimento. Con i primi motivi aggiunti hanno contestato la liquidazione complessiva di euro 376.970,00 per mancato guadagno, lamentando l'omessa esplicitazione dei criteri di calcolo, il mancato rispetto della stima del Corpo Forestale dello Stato e l'omessa rivalutazione monetaria. Con i secondi motivi aggiunti hanno impugnato il verbale del Comitato, ribadendo il difetto di istruttoria e motivazione e sostenendo che l'elargizione avrebbe dovuto essere calcolata sul reddito medio aziendale o, in subordine, sulla stima forestale. L'amministrazione ha eccepito il difetto di giurisdizione amministrativa in favore del giudice ordinario.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso, esteso ai motivi aggiunti, compensando integralmente le spese. Ha anzitutto affermato la propria giurisdizione: la domanda di ottemperanza rientra nella giurisdizione amministrativa estesa al merito ai sensi dell'art. 134 c.p.a.; la domanda di annullamento rientra nella giurisdizione amministrativa perché le elargizioni ex l. 44/1999 sono attribuite mediante esercizio di potere discrezionale e le censure riguardano vizi dell'istruttoria e della motivazione. Nel merito, ha escluso la violazione o elusione del giudicato. La sentenza del 2017 imponeva il riesame delle poste allora non adeguatamente esaminate, ma non impediva all'amministrazione di considerare sopravvenienze anteriori alla notificazione della sentenza, tra cui il decreto di diniego del 2016 relativo all'istanza del 20 febbraio 2012. Poiché tale decreto non era stato impugnato, ma era stato soltanto oggetto di istanze di autotutela, il diniego si era consolidato e il mancato riscontro alle istanze di riesame non imponeva all'amministrazione una nuova decisione. Pertanto era legittimo non riaprire l'istruttoria su quella specifica domanda. Quanto al decreto di liquidazione, il TAR ha ritenuto sufficiente la motivazione per relationem mediante il richiamo al verbale del Comitato, successivamente osteso agli interessati. Ha inoltre rilevato che la liquidazione riguardava soltanto le campagne olearie compromesse dagli eventi delittuosi oggetto delle istanze del 2010 e del 2011, e non gli anni successivi. L'importo riconosciuto, pari a euro 376.970,00 al lordo della provvisionale di euro 50.000,00, era superiore sia alla stima del Corpo Forestale dello Stato di euro 67.023,00 per campagna sia alle somme richieste originariamente dal dante causa. Non sussisteva quindi il dedotto difetto di istruttoria o l'erroneità dei criteri di computo. È stata infine esclusa la rivalutazione monetaria, poiché l'elargizione prevista dalla l. 44/1999 ha natura indennitaria e solidaristica, non risarcitoria, e non costituisce adempimento dell'obbligo risarcitorio gravante sull'autore del reato.
Norme richiamate
La domanda di ottemperanza al giudicato rientra nella giurisdizione amministrativa estesa al merito.
Il giudice ha richiamato per relationem principi già affermati in una precedente sentenza del Consiglio di Stato, ritenendoli applicabili alla controversia.
La norma è richiamata tra quelle che disciplinano le elargizioni a favore delle vittime dell'estorsione e dell'usura.
È richiamato quale parametro della riconducibilità dei danni derivanti da condotte estorsive alla misura di solidarietà.
È indicato tra i parametri normativi invocati dai ricorrenti, senza una distinta applicazione nella motivazione.
art. 10, commi 1, lett. b), e 2, l. 44/1999
Il mancato guadagno, se non può essere provato nel suo preciso ammontare, è valutato con equo apprezzamento delle circostanze, tenendo conto anche della riduzione del valore dell'avviamento commerciale.
La quantificazione del mancato guadagno costituisce parte della valutazione discrezionale dell'amministrazione; quando l'importo non sia precisamente provabile, deve essere stimato equitativamente considerando le circostanze rilevanti.
Richiama l'art. 7 l. 302/1990, imponendo all'amministrazione una valutazione discrezionale delle circostanze e degli elementi di fatto rilevanti.
Le somme corrisposte sono state destinate ad attività economiche di tipo imprenditoriale.
L'elargizione è soggetta a un vincolo di destinazione, ulteriore elemento della sua natura pubblicistica e solidaristica.
Richiamato dall'art. 14 l. 44/1999 quale fondamento della valutazione discrezionale delle circostanze e degli elementi di fatto.
Richiamato nell'epigrafe in relazione alla trattazione dell'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Ha costituito il presupposto per disporre l'oscuramento delle generalità della parte interessata.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati quale ulteriore fondamento della tutela dei dati personali mediante oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- In sede di ottemperanza, il giudice deve verificare la conformità dell'attività amministrativa al giudicato e assicurare il conseguimento dell'utilità riconosciuta, ma l'amministrazione può considerare le sopravvenienze di fatto e di diritto anteriori alla notificazione della sentenza da eseguire; sono invece irrilevanti le sopravvenienze successive a tale notificazione.
- L'annullamento per difetto di motivazione impone la riedizione del potere nei limiti conformativi stabiliti dal giudicato, ma non impedisce all'amministrazione di opporre, nella nuova istruttoria, un precedente diniego consolidatosi prima della notificazione della sentenza, se tale diniego non è stato impugnato.
- Il mancato riscontro a un'istanza di autotutela non determina l'illegittimità del successivo provvedimento, poiché l'amministrazione non è ordinariamente obbligata ad avviare o concludere un procedimento di riesame su un atto ormai consolidato.
- Le controversie sulle elargizioni previste dalla l. 44/1999 appartengono alla giurisdizione amministrativa quando riguardano provvedimenti adottati nell'esercizio di un potere discrezionale e sono dedotti vizi di motivazione o istruttoria; anche la quantificazione dell'elargizione è parte della complessiva valutazione discrezionale circa la concessione del beneficio.
- Il richiamo per relationem al verbale dell'organo istruttorio può soddisfare l'obbligo di motivazione della liquidazione dell'elargizione, purché il documento richiamato sia individuabile e accessibile all'interessato.
- L'elargizione prevista dalla l. 44/1999 ha natura indennitaria e solidaristica, non risarcitoria; di conseguenza, sugli importi concessi non spetta la rivalutazione monetaria quale componente dell'obbligo risarcitorio.
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