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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 11182/2026 del 25/03/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione avverso la condanna per furto di energia elettrica. Quattro motivi: (1) vizio di motivazione e violazione delle norme processuali per aver imputato al ricorrente la sottrazione nonostante l'allaccio fosse in un ripostiglio esterno non accessibile dall'imputato e l'impossibilità di dedurre consapevolezza dal solo uso dell'energia; richiesta di retrodatazione della consumazione al termine della precedente fornitura per effetti di prescrizione; (2) censura sull'errata configurazione/insussistenza dell'aggravante di cui al n.2 dell'art.625 (violenza sulle cose) e sulla tardività della contestazione dell'aggravante relativa alla destinazione della res a pubblico servizio, con conseguente decorso della prescrizione; (3) vizio nel giudizio di comparazione delle circostanze applicato in termini di equivalenza senza adeguata motivazione; (4) omessa motivazione circa la richiesta di estinzione del reato ai sensi dell'art.131-bis c.p.

La decisione

La Cassazione ha rigettato il ricorso in tutte le sue parti. Sul primo motivo ha ritenuto indeducibile e irrilevante la questione sulla data del collegamento e sulla materiale partecipazione: il reato si concretizza nella fruizione continuativa dell'energia e la consapevolezza si desume dalla precedente esistenza di contratto e dalla protrazione del consumo dopo il distacco. Sul secondo motivo ha ritenuto fondata la sussistenza dell'aggravante per violenza sulle cose, atteso il danneggiamento necessario allo allaccio abusivo, e ha dichiarato irrilevante la presunta tardività della contestazione dell'aggravante relativa alla destinazione a pubblico servizio, poiché la descrizione fattuale del capo di imputazione evocava già tale destinazione. Il terzo motivo è stato dichiarato indeducibile in quanto il giudizio di equivalenza delle circostanze è di natura discrezionale e nella specie adeguatamente motivato. Il quarto motivo è indeducibile perché il limite di pena previsto per il furto pluriaggravato esclude l'applicazione dell'art.131-bis. Esito finale: ricorso rigettato; condanna alle spese processuali; confermata la responsabilità per furto di energia elettrica con aggravanti applicate.

Norme richiamate

  • art. 625 cod. pen.

    Applicazione delle aggravanti previste nei nn.2 (violenza sulle cose), 7 (esposizione della res alla pubblica fede) e 7-bis; la Corte ritiene integrata la n.2 quando l'allaccio comporta danneggiamento dello strumento di protezione e conferma la rilevanza della destinazione a pubblico servizio se il fatto concerne la rete di distribuzione pubblica

  • art. 624 cod. pen.

    Norma base sul reato di furto richiamata in combinato disposto con l'art.625 per la qualificazione aggravata del fatto

  • art. 131-bis cod. pen.

    Richiesta di estinzione del reato per particolare tenuità non accolta perché il massimale edittale del reato pluriaggravato ostacola l'applicazione della causa di estinzione

  • art. 192 cod. proc. pen.

    Richiamata con riferimento al vizio di motivazione e agli oneri probatori; la Corte ritiene le censure indeducibili o infondate

  • art. 530 cod. proc. pen.

    Richiamato rispetto alla contestazione di errori di motivazione e valutazione delle prove, ritenuti non sussistenti

  • art. 2 cod. proc. pen.

    Richiamato in ordine al principio del giusto processo e obbligo di motivazione; la Cassazione ritiene rispettati i principi invocati

  • artt. 157 e 158 cod. pen.

    Richiamati in relazione alla disciplina della prescrizione e dei termini di decorrenza; la Corte ha ritenuto irrilevante la presunta tardività della contestazione dell'aggravante quando la descrizione fattuale la evocava già

  • artt. 129 e 531 cod. proc. pen.

    Richiamati in ordine alla formulazione dell'imputazione e ai limiti dell'impugnazione; la Corte ha ritenuto che la formulazione originaria del capo d'imputazione conteneva già l'elemento descrittivo idoneo a evocare l'aggravante

Massime di principio

  • Il furto di energia elettrica si consuma per la fruizione continuativa dell'energia: la consumazione può considerarsi protratta per tutto il periodo in cui l'abitazione è abitata e l'energia è consumata, indipendentemente dalla data materiale dell'allaccio
  • Non è necessario che l'imputato abbia materialmente eseguito l'allaccio: l'uso continuato dell'allaccio abusivo e la precedente esistenza di un contratto di fornitura possono far desumere la consapevolezza della sottrazione
  • L'aggravante di violenza sulle cose (n.2 art.625) può ritenersi integrata anche quando l'allaccio comporta un danneggiamento marginale o funzionale degli strumenti di protezione (contatore, fili) che richiede successivo ripristino
  • La destinazione della res a pubblico servizio può risultare dalla stessa descrizione fattuale (uso della rete di distribuzione pubblica) e non richiede, se già evocata nel capo di imputazione, una nuova o tardiva specifica formale per essere valutata
  • Exceptioni sulla tardività della contestazione di un'aggravante possono risultare irrilevanti se il fatto descritto nel capo d'imputazione contiene gli elementi di fatto che evocano l'aggravante stessa
  • Il giudizio di comparazione delle circostanze è valutazione discrezionale di merito: la Cassazione interviene solo se emerge mero arbitrio, contraddittorietà o manifesta illogicità nella motivazione
  • L'applicabilità dell'istituto di estinzione per particolare tenuità (art.131-bis) può essere preclusa dal limite di pena edittale del reato nella sua specie pluriaggravata

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