Cassazione Penale, Sentenza n. 11182/2026 del 25/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione avverso la condanna per furto di energia elettrica. Quattro motivi: (1) vizio di motivazione e violazione delle norme processuali per aver imputato al ricorrente la sottrazione nonostante l'allaccio fosse in un ripostiglio esterno non accessibile dall'imputato e l'impossibilità di dedurre consapevolezza dal solo uso dell'energia; richiesta di retrodatazione della consumazione al termine della precedente fornitura per effetti di prescrizione; (2) censura sull'errata configurazione/insussistenza dell'aggravante di cui al n.2 dell'art.625 (violenza sulle cose) e sulla tardività della contestazione dell'aggravante relativa alla destinazione della res a pubblico servizio, con conseguente decorso della prescrizione; (3) vizio nel giudizio di comparazione delle circostanze applicato in termini di equivalenza senza adeguata motivazione; (4) omessa motivazione circa la richiesta di estinzione del reato ai sensi dell'art.131-bis c.p.
La decisione
La Cassazione ha rigettato il ricorso in tutte le sue parti. Sul primo motivo ha ritenuto indeducibile e irrilevante la questione sulla data del collegamento e sulla materiale partecipazione: il reato si concretizza nella fruizione continuativa dell'energia e la consapevolezza si desume dalla precedente esistenza di contratto e dalla protrazione del consumo dopo il distacco. Sul secondo motivo ha ritenuto fondata la sussistenza dell'aggravante per violenza sulle cose, atteso il danneggiamento necessario allo allaccio abusivo, e ha dichiarato irrilevante la presunta tardività della contestazione dell'aggravante relativa alla destinazione a pubblico servizio, poiché la descrizione fattuale del capo di imputazione evocava già tale destinazione. Il terzo motivo è stato dichiarato indeducibile in quanto il giudizio di equivalenza delle circostanze è di natura discrezionale e nella specie adeguatamente motivato. Il quarto motivo è indeducibile perché il limite di pena previsto per il furto pluriaggravato esclude l'applicazione dell'art.131-bis. Esito finale: ricorso rigettato; condanna alle spese processuali; confermata la responsabilità per furto di energia elettrica con aggravanti applicate.
Norme richiamate
art. 625 cod. pen.
Applicazione delle aggravanti previste nei nn.2 (violenza sulle cose), 7 (esposizione della res alla pubblica fede) e 7-bis; la Corte ritiene integrata la n.2 quando l'allaccio comporta danneggiamento dello strumento di protezione e conferma la rilevanza della destinazione a pubblico servizio se il fatto concerne la rete di distribuzione pubblica
art. 624 cod. pen.
Norma base sul reato di furto richiamata in combinato disposto con l'art.625 per la qualificazione aggravata del fatto
art. 131-bis cod. pen.
Richiesta di estinzione del reato per particolare tenuità non accolta perché il massimale edittale del reato pluriaggravato ostacola l'applicazione della causa di estinzione
art. 192 cod. proc. pen.
Richiamata con riferimento al vizio di motivazione e agli oneri probatori; la Corte ritiene le censure indeducibili o infondate
art. 530 cod. proc. pen.
Richiamato rispetto alla contestazione di errori di motivazione e valutazione delle prove, ritenuti non sussistenti
art. 2 cod. proc. pen.
Richiamato in ordine al principio del giusto processo e obbligo di motivazione; la Cassazione ritiene rispettati i principi invocati
artt. 157 e 158 cod. pen.
Richiamati in relazione alla disciplina della prescrizione e dei termini di decorrenza; la Corte ha ritenuto irrilevante la presunta tardività della contestazione dell'aggravante quando la descrizione fattuale la evocava già
artt. 129 e 531 cod. proc. pen.
Richiamati in ordine alla formulazione dell'imputazione e ai limiti dell'impugnazione; la Corte ha ritenuto che la formulazione originaria del capo d'imputazione conteneva già l'elemento descrittivo idoneo a evocare l'aggravante
Massime di principio
- Il furto di energia elettrica si consuma per la fruizione continuativa dell'energia: la consumazione può considerarsi protratta per tutto il periodo in cui l'abitazione è abitata e l'energia è consumata, indipendentemente dalla data materiale dell'allaccio
- Non è necessario che l'imputato abbia materialmente eseguito l'allaccio: l'uso continuato dell'allaccio abusivo e la precedente esistenza di un contratto di fornitura possono far desumere la consapevolezza della sottrazione
- L'aggravante di violenza sulle cose (n.2 art.625) può ritenersi integrata anche quando l'allaccio comporta un danneggiamento marginale o funzionale degli strumenti di protezione (contatore, fili) che richiede successivo ripristino
- La destinazione della res a pubblico servizio può risultare dalla stessa descrizione fattuale (uso della rete di distribuzione pubblica) e non richiede, se già evocata nel capo di imputazione, una nuova o tardiva specifica formale per essere valutata
- Exceptioni sulla tardività della contestazione di un'aggravante possono risultare irrilevanti se il fatto descritto nel capo d'imputazione contiene gli elementi di fatto che evocano l'aggravante stessa
- Il giudizio di comparazione delle circostanze è valutazione discrezionale di merito: la Cassazione interviene solo se emerge mero arbitrio, contraddittorietà o manifesta illogicità nella motivazione
- L'applicabilità dell'istituto di estinzione per particolare tenuità (art.131-bis) può essere preclusa dal limite di pena edittale del reato nella sua specie pluriaggravata
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