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Cassazione Civile, Ordinanza n. 21724/2024 del 01/08/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (fallimento)

La controversia

Nel corso di un procedimento ante causam per sequestro conservativo dei beni immobili di alcuni amministratori della società fallita, il tribunale aveva nominato una consulente tecnica contabile. Successivamente era stato emesso un decreto di liquidazione in favore della consulente per euro 50.000, contro il quale il fallimento aveva proposto opposizione dinanzi al Tribunale di Firenze, rigettata con ordinanza. In cassazione il fallimento ha articolato due motivi: con il primo ha denunciato violazione dell'art. 50 d.P.R. 115/2002 e dell'art. 1 dell'allegato al d.m. 30 maggio 2002, sostenendo che il valore della controversia ai fini della liquidazione del compenso del CTU fosse indeterminabile perché il sequestro conservativo riguardava beni immobili e che comunque non potesse assumersi il valore indicato dal tribunale; con il secondo ha dedotto violazione degli artt. 2 e 29 dell'allegato al d.m. 30 maggio 2002, assumendo che il compenso non dovesse essere liquidato separatamente per ciascun quesito, poiché le richieste peritali erano riconducibili a un'unica attività di indagine e verifica tecnica e quindi dovevano essere considerate unitariamente.

La decisione

La Corte ha rigettato il primo motivo, ritenendo corretto l'apprezzamento del tribunale sul valore della controversia, individuato in euro 8.700.000 sulla base della domanda cautelare e della quantificazione del danno imputato agli amministratori. Ha invece accolto il secondo motivo, rilevando che il giudice di merito non aveva verificato se le indagini affidate alla consulente fossero unitarie o plurime, limitandosi a liquidare il compenso come se ogni quesito corrispondesse a una distinta consulenza. L'ordinanza impugnata è stata quindi cassata in relazione al motivo accolto e la causa è stata rinviata al Tribunale di Firenze, in diversa composizione, per il riesame della unitarietà o pluralità degli accertamenti peritali e per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 50 d.P.R. 115/2002

    Richiamato dal ricorrente per contestare la liquidazione del compenso del consulente tecnico d'ufficio in relazione al valore della controversia.

  • art. 1 dell'allegato al d.m. 30 maggio 2002

    Per la liquidazione a percentuale dell'onorario del consulente tecnico occorre avere riguardo al valore della controversia, da individuarsi secondo il valore della domanda giudiziale.

  • art. 10, comma 1 c.p.c.

    Il valore della controversia, ai fini della liquidazione del compenso del CTU, va individuato sulla base della domanda proposta.

  • art. 2 dell'allegato al d.m. 30 maggio 2002

    Richiamato per censurare la liquidazione del compenso in relazione alla tipologia e complessità dell'attività peritale.

  • art. 29 dell'allegato al d.m. 30 maggio 2002

    Le indagini e valutazioni affidate al consulente devono essere considerate unitariamente o pluralmente in base alla loro autonomia e interdipendenza, non alla mera pluralità dei quesiti.

Massime di principio

  • Ai fini della liquidazione del compenso del consulente tecnico d'ufficio in misura percentuale, il valore della controversia deve essere determinato con riferimento al valore della domanda giudiziale, secondo i criteri dell'art. 10 c.p.c., anche quando la domanda sia proposta in sede cautelare.
  • La liquidazione del compenso del CTU non può essere effettuata meccanicamente per singolo quesito: occorre verificare se gli accertamenti richiesti costituiscano una sola indagine tecnico-peritale oppure più incarichi autonomi e autosufficienti.
  • L'unicità o pluralità dell'incarico peritale dipende dall'unicità o pluralità degli accertamenti e delle indagini, non dalla pluralità delle domande, delle attività o delle risposte.
  • Il giudice di merito deve motivare specificamente sulla struttura dell'incarico peritale, dando conto dell'eventuale interdipendenza tra i quesiti e della conseguente unitarietà dell'onorario.

Come è indicizzato

MaterieSpese di liteProve
RamiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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