Sentenza n. 572/2026 - L'aquila, Sezione 1
per l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia, - della determinazione prot.-OMISSIS- del 20 giugno 2022 con cui il Comando Interregionale dell’Italia Centrale della Guardia di Finanza, nella persona del Comandante Interregionale, ha stabilito che “il -OMISSIS- CS -OMISSIS- -OMISSIS-m.m. -OMISSIS- perde il grado per rimozione ed è iscritto, d’ufficio, nel ruolo dei militari di truppa dell’Esercito Italiano, senza alcun grado (ex art. 2141 del richiamato Codice dell’Ordinamento Militare) a decorrere da oggi”; - ove occorra e per quanto di ragione, di ogni altro atto e provvedimento ad esso presupposto, preliminare, consequenziale e comunque connesso, anche allo stato non conosciuto, che incida sfavorevolmente nella sfera giuridica del ricorrente, ivi incluso: - Foglio -OMISSIS- dell’8 novembre 2021 con il quale il Comandante Regionale Abruzzo ha ordinato un’inchiesta formale a carico del ricorrente in relazione ai fatti oggetto del procedimento penale R.G.N.R. -OMISSIS- istruito dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di L’Aquila; - Foglio -OMISSIS- del 17 novembre 2021 del Nucleo PEF (Polizia Economico Finanziaria) di Teramo notificato in pari data al ricorrente con il quale l’Ufficiale Inquirente ha contestato gli addebiti; - Il Rapporto finale trasmesso con nota-OMISSIS-, in data 20 gennaio 2022 del Nucleo PEF di Teramo con il quale l’Ufficiale inquirente ha proposto che l’odierno ricorrente fosse deferito al giudizio di Commissione di Disciplina; - Determinazione -OMISSIS- del 4 febbraio 2022 con la quale “il Comandante Regionale Abruzzo- preso atto delle controdeduzioni al “Rapporto finale” da parte dell’inquisito pervenute in data 28 gennaio 2022- ha condiviso la proposta formulata dall’Ufficiale inquirente, deferendo l’interessato al giudizio di una Commissione di Disciplina”; - Il verdetto di “non meritevolezza” a conservare il grado formulato dall’Organo Collegiale in data -OMISSIS- nei riguardi del ricorrente;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: determinazione di perdita del grado per rimozione e iscrizione d’ufficio nel ruolo dei militari di truppa dell’Esercito Italiano senza grado
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione militare)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la sanzione disciplinare di perdita del grado per rimozione, deducendo eccesso di potere, ingiustizia manifesta, nullità, violazione della circolare della Guardia di Finanza n. 116242/109, carenza di istruttoria, contraddittorietà, carenza o assenza di motivazione, erronea presupposizione in fatto e in diritto, violazione degli artt. 1355 e seguenti del Codice dell’ordinamento militare e dei principi di proporzionalità e buon andamento. Ha sostenuto che la sanzione massima fosse sproporzionata rispetto a un episodio isolato, privo di collegamento con il servizio, e che la positività ai cannabinoidi e agli oppiacei fosse dovuta all’assunzione inconsapevole di sostanze contenute in un dolce consumato durante una festa. Ha inoltre contestato che vi fossero elementi sufficienti per affermare una contiguità con soggetti operanti nell’illegalità e ha invocato il proprio stato di servizio. L’Amministrazione ha posto a fondamento della sanzione sia la positività alle sostanze stupefacenti sia il rilevante tasso alcolemico rilevato dopo un incidente, nonché le funzioni di polizia giudiziaria e pubblica sicurezza, il grado rivestito e gli oltre venticinque anni di servizio.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso e confermato la legittimità della determinazione disciplinare. Ha rilevato che il ricorrente non aveva contestato l’assunzione di alcool né il rilevante tasso alcolemico, sicché tale elemento doveva ritenersi provato e non riconducibile a un’assunzione inconsapevole. Il provvedimento impugnato risultava logicamente e congruamente motivato con riferimento alle funzioni di ufficiale di polizia tributaria e di polizia giudiziaria, al grado apicale nel comparto ispettori e alla lunga esperienza di servizio, elementi dai quali discendeva l’obbligo di mantenere una condotta particolarmente rigorosa. Il Collegio ha condiviso anche la valutazione dell’Amministrazione circa la mancata produzione di controanalisi, di una relazione di servizio o di una querela relativa all’asserita assunzione inconsapevole. Anche ammettendo la versione del ricorrente, la sua permanenza in un ambiente nel quale aveva percepito il consumo di marijuana sarebbe stata incompatibile con il ruolo rivestito e con i doveri di contrasto e repressione degli illeciti. La dichiarazione del conoscente sulla presenza di marijuana nel dolce, prodotta soltanto nel giudizio, non poteva incidere sulla legittimità del provvedimento perché non era stata presentata nel procedimento disciplinare ed era inoltre non datata. Il TAR ha ritenuto proporzionata la sanzione massima anche in presenza di un unico episodio, quando la condotta sia particolarmente grave e frontalmente contraria ai doveri del Corpo. Ha infine escluso la rilevanza di precedenti casi asseritamente trattati in modo diverso, perché dedotti e non provati e comunque non decisivi. Il ricorrente è stato condannato al pagamento di euro 1.500,00 oltre accessori, in favore delle Amministrazioni resistenti.
Norme richiamate
artt. 1355 e seguenti d.lgs. 66/2010 (Codice dell'ordinamento militare)
Le disposizioni disciplinari militari costituiscono il quadro normativo richiamato dal ricorrente e applicato per la sanzione di stato; il giudice ha ritenuto legittima la perdita del grado per rimozione in relazione alla gravità della condotta.
art. 2141 d.lgs. 66/2010 (Codice dell'ordinamento militare)
La disposizione è richiamata nel provvedimento impugnato quale base dell'iscrizione d'ufficio del militare nel ruolo dei militari di truppa dell'Esercito Italiano senza grado, conseguente alla perdita del grado.
Il TAR ha applicato il principio della soccombenza per porre le spese di giudizio a carico del ricorrente.
Massime di principio
- In materia di disciplina militare, la sanzione della perdita del grado per rimozione può essere legittimamente applicata anche per un unico episodio, quando la condotta presenti una gravità tale da porsi in frontale contrasto con i doveri fondamentali del Corpo e con il giuramento prestato.
- La valutazione di proporzionalità della sanzione disciplinare militare deve considerare, oltre alla materialità dell’illecito, le funzioni esercitate, il grado rivestito, l’anzianità di servizio e il particolare affidamento richiesto al militare nell’esercizio di compiti di polizia giudiziaria e di contrasto agli illeciti.
- Quando il destinatario non contesta un elemento autonomo e particolarmente significativo della contestazione disciplinare, quale il rilevante tasso alcolemico, tale circostanza può essere valorizzata dall’Amministrazione come provata ai fini della valutazione complessiva della gravità della condotta.
- La produzione soltanto in giudizio di dichiarazioni o elementi probatori non sottoposti all’Amministrazione nel procedimento disciplinare non impone di riconsiderare la legittimità del provvedimento, soprattutto quando tali elementi siano tardivi, non datati o comunque non idonei a superare la motivazione dell’atto.
- L’Amministrazione può ritenere incompatibile con i doveri del ruolo la permanenza consapevole di un appartenente alle forze di polizia in un ambiente nel quale sia percepibile il consumo di sostanze stupefacenti, anche quando l’interessato deduca di non averne assunto volontariamente.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 22 lug 2026Sentenza n. 1618/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 22 lug 2026Sentenza n. 1619/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 22 lug 2026Sentenza n. 346/2026 - Trieste, Sezione 1
- Sentenza · 22 lug 2026Sentenza n. 347/2026 - Trieste, Sezione 1
- Sentenza · 22 lug 2026Sentenza n. 348/2026 - Trieste, Sezione 1
- Sentenza · 22 lug 2026Sentenza n. 1699/2026 - Torino, Sezione 2
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →