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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 34585/2024 del 12/09/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell´ordinanza del Tribunale di Roma che aveva rigettato l´appello avverso l´ordinanza del GUP del 27/10/2023, con cui era stata rifiutata la sostituzione della misura cautelare della custodia in carcere applicata a Salvadore per tre condotte di trasferimento fraudolento di valori aggravate dall´agevolazione mafiosa (segue condanna con rito abbreviato del 20/9/2023 a 5 anni). Il ricorrente deduce violazione di legge ex art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen. in relazione agli artt. 273 cod. proc. pen. e 416 bis.1 cod. pen., e censura la mancata valutazione dell´idoneità degli arresti domiciliari a prevenire la reiterazione del reato, invocando l´incensuratezza, il ruolo marginale, il sequestro delle attività commerciali e il decorso del tempo come elementi attenuanti delle esigenze cautelari.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per motivo generico. Ha richiamato il principio per cui il giudice di appello, nell´esame dell´impugnazione avverso il rigetto della richiesta di revoca o sostituzione della misura cautelare personale, non è tenuto a riesaminare integralmente la sussistenza delle condizioni di applicazione della misura, ma deve verificare la correttezza giuridica e l´adeguatezza della motivazione rispetto a fatti nuovi allegati. Nel caso di specie il Tribunale aveva adeguatamente motivato la conferma della custodia in carcere indicando l´inidoneità del mero decorso del tempo e delle circostanze prospettate (incensuratezza, sequestro attività, disagio del figlio) a dimostrare un´attenuazione delle esigenze cautelari. La Corte ha richiamato la presunzione relativa di persistenza delle esigenze cautelari e dell´adeguatezza della custodia in carcere prevista dall´art. 275, comma 3, cod. proc. pen., rilevando altresì il ruolo non marginale dell´imputato nel cosiddetto "sistema Alvaro" e la professionalità e la durata delle condotte, elementi che giustificano la misura. Ha confermato l´inammissibilità, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e a euro 3.000 in favore della cassa delle ammende, e ha disposto gli adempimenti di cancelleria ai sensi dell´art. 94, comma 1-ter disp. att. cod. proc. pen.

Norme richiamate

  • art. 310 cod. proc. pen.

    Base procedurale per l´emanazione dell´ordinanza del Tribunale di Roma impugnata; la sentenza richiama il carattere autonomo del provvedimento impugnato emesso ex art. 310.

  • art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen.

    Norma richiamata dal ricorrente come vizio di "violazione di legge". La Corte ha ritenuto il motivo generico e quindi inammissibile ai sensi delle regole di cassazione.

  • art. 273 cod. proc. pen.

    Richiamato nella motivazione del ricorso; dalla pronuncia emerge che l´invocazione non è stata ritenuta specifica o idonea a dimostrare fatti nuovi tali da modificare il quadro cautelare.

  • art. 416 bis.1 cod. pen.

    Norma relativa all´agevolazione mafiosa: i reati contestati erano aggravati dall´agevolazione mafiosa, fattore che ha concorso a qualificare la gravità della condotta e a rafforzare le esigenze cautelari.

  • art. 275, comma 3, cod. proc. pen.

    Interpretata come fonte della presunzione relativa della sussistenza delle esigenze cautelari e dell´adeguatezza della custodia in carcere per i reati ivi indicati: tale presunzione prevale sulla norma generale ed il mero decorso del tempo non la sovverte.

  • art. 274 cod. proc. pen.

    Norma generale sulle misure cautelari: la Corte ha ricordato che la presunzione speciale di cui all´art. 275, comma 3, prevale sulla disciplina generale di cui all´art. 274.

  • art. 616, comma 1, cod. proc. pen.

    Prevede la condanna al pagamento di una somma alla cassa delle ammende in caso di rigetto/inammissibilità: applicata dalla Corte nella misura stimata adeguata di euro 3.000.

  • art. 94, comma 1-ter disp. att. cod. proc. pen.

    Richiamato in ordine agli adempimenti di cancelleria conseguenti alla pronuncia della Corte.

Massime di principio

  • In sede di appello contro il rigetto di una richiesta di revoca o sostituzione della misura cautelare la parte deve allegare fatti nuovi, preesistenti o sopravvenuti, specifici e idonei a modificare apprezzabilmente il quadro probatorio o le esigenze cautelari; censure generiche sono inammissibili.
  • Il giudice d´appello non è tenuto a riesaminare integralmente la sussistenza delle condizioni di applicazione della misura; il controllo è limitato alla correttezza giuridica e all´adeguatezza della motivazione in relazione ai fatti nuovi dedotti.
  • Il mero decorso del tempo di esecuzione della misura o l´osservanza delle prescrizioni non sono, di per sé, sufficienti a escludere o attenuare le esigenze cautelari; il tempo assume valenza positiva solo se accompagnato da altri elementi circostanziali significativi e concreti.
  • Per i reati previsti dall´art. 275, comma 3, cod. proc. pen., opera una presunzione relativa di persistenza delle esigenze cautelari e dell´adeguatezza della custodia in carcere che il ricorrente deve superare con prove specifiche e non con affermazioni generiche.
  • La vicinanza o il ruolo dell´imputato rispetto a un «sistema» criminale, la professionalità e la durata delle condotte sono elementi sintomatici che rafforzano la necessità della misura cautelare e sono rilevanti nella valutazione complessiva del pericolo di reiterazione.
  • Le ragioni di carattere personale o familiare (es. disagio di un figlio minorenne) possono essere valutate, ma non sono automaticamente prevalenti se permangono gravi indizi o altri elementi ostativi alla revoca della misura.

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