Cassazione Penale, Sentenza n. 31690/2024 del 02/08/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato la conferma della condanna per bancarotta impropria per operazioni dolose commessa in qualità di soci illimitatamente responsabili della Fratelli Giorlando & C. s.n.c. contestando: (1) mancata correlazione fra i fatti contestati e la fattispecie ritenuta in sentenza; (2) errata qualificazione e insufficiente motivazione circa la loro responsabilità come soci (sostengono che, non essendo amministratori, non potevano essere autori del reato proprio di chi svolge funzioni gestorie e che manca il nesso causale fra prelievi effettuati e dissesto); (3) omissione di derubricazione in bancarotta preferenziale; (4) mancato riconoscimento delle attenuanti generiche. Hanno poi censurato la ricostruzione temporale e quantitativa dei prelievi e rilevato che molte somme sarebbero state in parte restituite prima del fallimento.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto alcuni motivi infondati (in particolare quello sulla violazione del principio di correlazione e sulla mancata specificazione della fattispecie di bancarotta), ma ha accolto in parte i rilievi relativi alla carenza motivazionale della sentenza d'appello in ordine alla qualificazione del ruolo dei soci e al nesso di causalità fra i prelievi e il dissesto. Ha osservato che la responsabilità dei soci illimitati per i reati fallimentari richiede che essi abbiano assunto formalmente o di fatto l'amministrazione ovvero siano concorsi nella consumazione del reato con chi ricopriva funzioni gestorie; la Corte territoriale aveva escluso il loro coinvolgimento gestionale ma non ha spiegato su quale base li abbia ritenuti concorsuali nelle condotte contestate né ha affrontato adeguatamente la rilevanza temporale dei prelievi e le restituzioni effettuate. Per tali lacune la sentenza è stata annullata e il processo è stato rinviato ad altra sezione della Corte d'appello di Palermo per nuovo giudizio.
Norme richiamate
legge fallimentare (L. fall.) art. 223
Riferita alla fattispecie di bancarotta impropria per operazioni dolose/patrimoniali; la Corte ha precisato che i fatti sono stati ritenuti integranti la causazione del fallimento per effetto di operazioni dolose
legge fallimentare (L. fall.) art. 222
Richiamata per affermare che la responsabilità dei soci illimitatamente responsabili discende dal disposto relativo alla manomissione del proprio patrimonio personale in relazione alle fattispecie del Capo I del Titolo VI
Richiamato per il principio secondo cui la responsabilità del singolo socio per fatti riguardanti la gestione può essere ravvisata se il socio ha assunto formalmente o di fatto l'amministrazione della società
Richiamato in imputazione per la partecipazione al reato (concorso morale o materiale) con l'amministratrice
legge fallimentare (L. fall.) art. 216
Citata in relazione alle fattispecie contestate nell'imputazione (unitamente ad art. 223) come quadro normativo delle condotte distrattive/appropriative
Massime di principio
- Per condannare soci illimitati per bancarotta impropria per operazioni dolose è necessario provare che essi abbiano avuto ruolo gestionale (formalmente o di fatto) o che abbiano concorso con gli amministratori nella condotta distrattiva; la sola qualità di socio illimitato non è sufficiente.
- La prova del nesso causale fra prelievi/distraimenti e il dissesto societario è essenziale: la collocazione temporale dei prelievi (se molto anteriore alla crisi) e le eventuali restituzioni possono escludere o attenuare il dolo o la prevedibilità del fallimento e devono essere valutate e motivate espressamente dal giudice.
- Il pubblico ministero deve documentare in modo specifico l'effettiva natura e l'entità dei prelievi nonché il titolo (retribuzione, utili, distribuzioni illecite) per superare le obiezioni difensive; osservazioni generiche non sono sufficienti.
- Se la motivazione della sentenza non chiarisce il ruolo dei singoli imputati, la tipologia normativa applicata e il nesso di causalità fra condotte e evento, la Cassazione è propensa ad annullare e disporre il rinvio per un nuovo esame di merito.
- In caso di asserita attività lavorativa retribuita in nero, la circostanza può essere rilevante ai fini previdenziali ma non esclude, di per sé, l'effettività della prestazione; tuttavia occorre prova diretta dell'attività e della destinazione delle somme prelevate.
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