Cassazione Civile, Ordinanza n. 35034/2022 del 29/11/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (società)
La controversia
Una società ha agito ex art. 2041 c.c. contro una società e contro il dipendente di quest'ultima, assumendo che il dipendente, referente per i rapporti con la società attrice, avesse sottoscritto ordinativi falsi a nome della medesima per oltre 25.000 euro. La domanda è stata rigettata in primo grado e l'appello è stato respinto dalla Corte territoriale perché, all'udienza di precisazione delle conclusioni, la parte aveva soltanto richiamato genericamente le conclusioni già formulate negli atti difensivi; secondo la Corte d'appello, ciò comportava che la causa dovesse essere decisa sulla base delle sole prove già assunte, ossia gli interrogatori formali, senza considerare la prova testimoniale non specificamente reiterata. Con l'unico motivo di ricorso per cassazione la società ricorrente ha censurato tale impostazione, sostenendo che il richiamo alle istanze contenute negli atti difensivi dovesse essere inteso come permanenza della richiesta di prova testimoniale, poiché gli interrogatori formali erano stati già svolti e la testimonianza era l'unica prova rimasta non ammessa e quindi ancora rilevante.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il ricorso. Ha richiamato il principio secondo cui le istanze istruttorie rigettate devono essere riproposte in modo specifico con la precisazione delle conclusioni, salvo che emerga in modo inequivoco la volontà di insistervi dalla condotta processuale complessiva o dalla connessione con la linea difensiva. Nel caso concreto, la Corte d'appello si era fermata alla constatazione della mancata specifica reiterazione della prova, senza valutare che, essendo già stati assunti gli interrogatori formali, il generico rinvio alle conclusioni degli atti difensivi non poteva che riferirsi alla prova testimoniale rimasta non ammessa. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d'appello di Roma, in diversa composizione, per un nuovo esame dei fatti e per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
La domanda era proposta per l'azione generale di arricchimento senza causa; la Corte non si pronuncia sul merito sostanziale della pretesa, ma sulla questione processuale relativa alla prova istruttoria.
artt. 375 c.p.c. e 380 bis c.p.c.
La trattazione è avvenuta con il rito camerale semplificato previsto per la decisione in sede di legittimità.
Massime di principio
- Le istanze istruttorie rigettate nel merito devono essere riproposte all'udienza di precisazione delle conclusioni in modo specifico; il mero rinvio generico agli atti difensivi, di regola, non è sufficiente a conservarle.
- Tuttavia, la mancata riproposizione espressa può essere superata se dal complesso della condotta processuale emerga in modo inequivoco la volontà di insistere nella richiesta probatoria, specie quando la prova residua sia chiaramente individuabile in relazione alle prove già assunte.
- Il giudice di merito deve dare conto, sia pure sinteticamente, delle ragioni per cui ritiene abbandonata una richiesta istruttoria o, al contrario, della ragione per cui la considera ancora coltivata.
- In sede di ricorso per cassazione è censurabile la decisione di merito che escluda la riproposizione di una prova senza valutare il contenuto complessivo delle difese e il contesto processuale in cui il richiamo alle conclusioni è stato effettuato.
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