Cassazione Penale, Sentenza n. 41541/2024 del 12/11/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione contro la conferma della condanna per bancarotta fraudolenta impropria: 1) contestazione della qualificazione come "false" di appostazioni di bilancio (valutative vs. descrittive) e omissione dell'indicazione dell'importo delle sanzioni erariali; 2) censura circa l'equiparazione del forte indebitamento societario a condotta distrattiva e la qualificazione del mancato pagamento di debiti tributari e previdenziali come elemento materiale di bancarotta fraudolenta; 3) contestazione della sussistenza dell'elemento soggettivo (dolo), sostenendo che la liquidità era stata usata per ripianare debiti e non per arrecare danno ai creditori; 4) mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il motivo relativo alla natura "valutativa" delle appostazioni di bilancio poiché la Corte territoriale ha dimostrato che le imputazioni erano finalizzate a occultare perdite e a presentare ricavi artificiosamente maggiorati; ha confermato la configurabilità del reato anche in presenza di enunciati valutativi falsi quando l'agente si discosti consapevolmente da criteri normativi o tecnici consolidati senza adeguata giustificazione. Ha dichiarato inammissibile o infondato il secondo motivo, ricordando che il sistematico inadempimento di obbligazioni tributarie e previdenziali può costituire operazione dolosa rilevante ai fini della bancarotta fraudolenta (non è richiesto il dolo specifico volto a causare il fallimento ma il dolo generico). Il terzo motivo è stato ritenuto generico e privo di confronto con la motivazione di merito che ha ricostruito l'intento di proseguire l'attività occultando la gravità della situazione. Il quarto motivo sulle attenuanti generiche è stato considerato inammissibile per assenza di specifici elementi concreti e mancato confronto con la motivazione dei giudici di merito. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
art. 223 legge fallimentare (R.D. n. 267/1942)
Norma richiamata per la configurazione della bancarotta fraudolenta impropria; include le ipotesi di operazioni dolose che aggravano il dissesto della società
Norma sulle comunicazioni sociali false: la Corte ha ritenuto che, dopo la modificazione introducendo la rimozione dell'inciso "ancorché oggetto di valutazioni", anche enunciati valutativi possono essere penalmente rilevanti se violano criteri normativi o tecnici e sono idonei a indurre in errore
Modifica dell'art. 2621 cod. civ. richiamata: la soppressione dell'inciso ha esteso la possibile rilevanza penale alle appostazioni valutative false quando siano in contrasto con criteri determinati
Richiamato dal ricorrente in relazione ai criteri valutativi; la Corte ha però ritenuto che la genericità dei criteri non esclude la penalità se vi è deviazione consapevole da parametri normativi o tecnici
Principio contabile OIC n. 15
Citato dal ricorrente come riferimento tecnico per la valutazione; la Corte ha ritenuto che il rispetto o la violazione di criteri tecnici consolidati ha rilievo nella distinzione tra valutazione lecita ed enunciato valutativo falsato
Norma sulle circostanze attenuanti generiche: la Corte ha osservato che la concessione richiede la indicazione di elementi concreti positivi e il confronto con la motivazione dei giudici di merito
Giurisprudenza: Sez. U, Sent. n. 22474/2016 (Passarelli)
Richiamata per sostenere che enunciati valutativi possono integrare reato di false comunicazioni sociali quando violano parametri normativamente determinati o tecnicamente indiscussi
Giurisprudenza: Sez. 5, n. 46689/2016 (Coatti)
Precedente che conferma la punibilità delle esposizioni valutative false in bilancio se contrarie a criteri normativi/tecnici e idonee a ingannare i destinatari
Giurisprudenza: Sez. 5, n. 24752/2018 (De Mattia)
Affermata la possibilità che il sistematico inadempimento di obbligazioni fiscali e previdenziali costituisca operazione dolosa rilevante ai fini della bancarotta
Giurisprudenza: Sez. 5, n. 12426/2013 (Beretta)
Ulteriore riferimento che conferma la qualificazione penalmente rilevante del sistematico inadempimento tributario/previdenziale come causa di aggravamento del dissesto
Giurisprudenza: Sez. 5, n. 16111/2024 (Leoni)
Richiama il principio per cui ai fini della bancarotta impropria da operazioni dolose non è necessario il dolo specifico diretto al fallimento ma il dolo generico e la prevedibilità del dissesto
Massime di principio
- Le appostazioni di bilancio di natura valutativa possono integrare responsabilità penale se l'amministratore si discosta consapevolmente da criteri normativi o tecnici consolidati e lo scopo o il contesto dimostrano la volontà di occultare la reale situazione patrimoniale/economica
- Il sistematico inadempimento di obbligazioni tributarie e previdenziali può configurare operazioni dolose rilevanti ai fini della bancarotta fraudolenta impropria; non è necessario provare il dolo specifico volto a causare il fallimento, è sufficiente il dolo generico e la prevedibilità del dissesto
- La crisi di mercato o difficoltà economiche non escludono automaticamente la responsabilità penale dell'amministratore se questi non adotta misure idonee (es. liquidazione) e continua a occultare la situazione con bilanci falsati
- Per impugnare con successo decisioni di merito in Cassazione è necessario confrontarsi puntualmente con la motivazione della corte territoriale; censure generiche o prive di specificità sono inammissibili
- La richiesta di riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche richiede l'indicazione di elementi concreti e positivi che giustifichino la riduzione della pena e il confronto diretto con le ragioni del rigetto in sede di merito
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