Cassazione Civile, Ordinanza n. 41209/2021 del 22/12/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La lite trae origine da un avviso di accertamento IRPEF relativo all'anno 2011. Il contribuente aveva impugnato l'atto; la CTP aveva accolto il ricorso solo parzialmente e la CTR Basilicata aveva rigettato l'appello. Il contribuente ha quindi proposto ricorso per cassazione contro la sentenza di secondo grado. Tuttavia, in sede di legittimità non ha depositato il ricorso nei termini prescritti dall'art. 369 c.p.c.; la Corte rileva che i dati essenziali del ricorso erano stati comunque portati a conoscenza tramite il controricorso dell'Agenzia delle Entrate. Il punto centrale deciso dalla Corte non riguarda il merito dell'accertamento, ma l'improcedibilità del ricorso per mancato deposito dell'atto.
La decisione
La Corte ha dichiarato improcedibile il ricorso per cassazione, rilevando d'ufficio la mancata produzione del ricorso stesso ai sensi dell'art. 369 c.p.c. Ha inoltre condannato il ricorrente alla rifusione delle spese in favore dell'Agenzia delle Entrate, liquidate in euro 3.000, oltre accessori e spese generali. La Corte ha escluso i presupposti per il raddoppio del contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, in ragione del mancato deposito del ricorso.
Norme richiamate
Il mancato deposito del ricorso per cassazione nei termini prescritti comporta improcedibilità; la Corte può rilevarla anche d'ufficio.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Il mancato deposito del ricorso ha escluso, nel caso concreto, i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, il mancato deposito del ricorso nei termini di legge determina l'improcedibilità del ricorso, rilevabile anche d'ufficio dalla Corte.
- L'improcedibilità può essere dichiarata anche quando il contenuto essenziale del ricorso sia comunque noto alla Corte per effetto del controricorso della controparte.
- La declaratoria di improcedibilità comporta la soccombenza del ricorrente con condanna alle spese in favore della parte resistente.
- La mancata produzione del ricorso può escludere, nel caso concreto, l'applicazione del raddoppio del contributo unificato.
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