Cassazione Penale, Sentenza n. 45516/2022 del 30/11/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Unicredit impugnava il decreto che aveva rigettato la sua opposizione allo stato passivo e aveva dichiarato inammissibile per decadenza la domanda di accertamento del credito nei confronti di D'Alpino Patrizia. Il giudice delegato aveva ritenuto tardiva la domanda perché l'avviso di fissazione dell'udienza era stato notificato il 20/11/2020 mentre la domanda era stata depositata il 30/03/2021. Unicredit aveva giustificato il ritardo con l'emergenza pandemica (impossibilità di accesso agli archivi fisici di Milano) e con il fatto che l'udienza, inizialmente fissata per il 12/04/2021, era stata rinviata al 14/06/2021 per il ritardo nel deposito dello stato passivo da parte di ANBSC, per cui doveva prendere riferimento la nuova data per valutare la tempestività.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza. Ha confermato la natura perentoria del termine previsto dall'art. 57, comma 2, d.lgs. n.159/2011, che va computato con riferimento alla notifica del decreto di fissazione dell'udienza e non alla successiva data dell'effettiva udienza. Lo slittamento dell'udienza non rimettere in termini e non può prorogare i termini decadenziali (ai sensi dell'art. 173, comma 2, c.p.p.). Inoltre la giustificazione del ritardo (pandemia, difficoltà di accesso agli archivi) è stata ritenuta insufficiente: erano possibili soluzioni come la trasmissione telematica o il deposito tempestivo con riserva della documentazione. La società è stata condannata alle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
d.lgs. n.159/2011, art.57, comma 2
"il giudice delegato assegna ai creditori un termine perentorio, non superiore a sessanta giorni, per il deposito delle istanze di accertamento dei crediti e fissa la data dell'udienza di verifica entro i sessanta giorni successivi."
Il termine per il deposito dell'istanza è perentorio e va computato con riferimento alla notifica del decreto di fissazione dell'udienza; non è soggetto a proroga né rimessione in termini in caso di rinvio dell'udienza.
d.lgs. n.159/2011, art.58, comma 5
Norma richiamata nell'ambito della disciplina della verifica dei crediti; non è stata ritenuta in grado di mutare la natura perentoria del termine di cui all'art.57.
art.173 cod. proc. pen., comma 2
Stabilisce che i termini stabiliti dalla legge a pena di decadenza non possono essere prorogati; supporta l'impossibilità di 'rimettere in termini' il creditore per effetto del rinvio dell'udienza.
art.468 cod. proc. pen., comma 1
"... devono, a pena di inammissibilità, depositare in cancelleria, almeno sette giorni prima della data fissata per il dibattimento, la lista ..."
Richiamata dalla ricorrente come analogia: è un termine fissato 'in relazione alla data del dibattimento', perciò il suo spostamento modifica il termine. La Corte ha distinto tale fattispecie da quella di cui all'art.57, dove il termine è ancorato alla notifica e non alla data dell'udienza.
d.lgs. n.159/2011, art.59, comma 6
Norma procedurale riferita all'opposizione allo stato passivo; quadro normativo entro cui è stata esperita l'opposizione, ma la decadenza per mancato deposito dell'istanza di accertamento è disciplinata dagli articoli richiamati sopra.
Massime di principio
- I termini perentori previsti dalla legge per il deposito delle istanze di accertamento del credito sono computati con riferimento alla notifica del decreto di fissazione dell'udienza e non alla data effettiva dell'udienza; il rinvio dell'udienza non proroga né rimettere in termini tali scadenze.
- L'art.173 c.p.p. impedisce la proroga dei termini stabiliti dalla legge a pena di decadenza: giustificazioni pratiche (es. pandemia) non modificano la natura perentoria del termine, salvo che la norma stessa non preveda una diversa disciplina.
- In presenza di difficoltà nel reperimento della documentazione, è prudente utilizzare mezzi alternativi (trasmissione telematica, deposito con riserva, istanza motivata prima della scadenza) per evitare la decadenza della pretesa.
- Bisogna distinguere tra termini ancorati alla notifica del provvedimento (che non mutano con il rinvio dell'udienza) e termini fissati in relazione alla data dell'udienza/dibattimento (che possono essere ricalcolati in caso di rinvio).
- L'assenza di pregiudizio per il procedimento (cioè il fatto che il ritardo non abbia inciso materialmente sullo svolgimento) non è sufficiente a superare la decadenza se la normativa prevede un termine perentorio.
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