Sentenza n. 642/2026 - Napoli, Sezione 1
per l'annullamento, previa sospensione: a) della determina dirigenziale n.793 del 11.12.2025 con la quale il Responsabile del settore Lavori Pubblici del Comune di Poggiomarino ha disposto di annullare, ai sensi dell’art. 21 nonies l. n. 241/1990 la determina dirigenziale n. 230 del 7.4.2025 e tutti gli atti conseguenziali relativi alla procedura di gara avente ad oggetto “lavori di realizzazione di un parco urbano all’interno dell’area di proprietà comunale in Via P.V. Marone”, CIG: B27E8C02A0 con importo a base di gara pari ad € 951.991,32; b) della nota del 11 dicembre 2025 con la quale è stato comunicato il provvedimento di annullamento di cui al punto che precede; c) di ogni altro atto presupposto e/o connesso ancorché non conosciuto;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: determina dirigenziale di annullamento d’ufficio dell’aggiudicazione e degli atti conseguenziali della gara per la realizzazione di un parco urbano
Esito
Favorevole al ricorrente (impresa aggiudicataria)
Prevale il privato
La controversia
L’impresa aggiudicataria ha impugnato il provvedimento con cui il Comune ha annullato d’ufficio, ai sensi dell’art. 21-nonies l. n. 241/1990, la precedente determina di aggiudicazione della gara. Il motivo esaminato in via prioritaria riguardava la mancata comunicazione di avvio del procedimento di autotutela. La ricorrente ha sostenuto che, prima dell’annullamento dell’aggiudicazione, l’Amministrazione avrebbe dovuto consentirle di partecipare al procedimento. Il Comune ha contestato la censura sostenendo che la comunicazione non fosse necessaria, poiché i vizi di legittimità posti a fondamento dell’annullamento sarebbero stati evidenti e oggettivi. Gli ulteriori motivi sono stati assorbiti.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso e annullato il provvedimento di annullamento d’ufficio. Ha ritenuto che l’autotutela sull’aggiudicazione avesse natura discrezionale, implicando la valutazione dell’interesse pubblico specifico all’annullamento e dell’affidamento maturato dall’aggiudicatario. Ne consegueva l’obbligo di comunicare l’avvio del procedimento, quantomeno all’aggiudicatario, la cui sfera giuridica poteva essere incisa dall’esercizio dell’autotutela. Il giudice ha inoltre ritenuto non dimostrato che il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso, sicché non era applicabile la regola dei vizi formali non invalidanti. L’atto è stato quindi annullato per violazione delle garanzie partecipative, con assorbimento degli altri motivi. Le spese di lite sono state compensate per la particolarità della questione.
Norme richiamate
L’annullamento d’ufficio di un’aggiudicazione costituisce esercizio di autotutela discrezionale e richiede la valutazione dell’interesse pubblico specifico e dell’affidamento maturato.
L'Amministrazione, che intenda procedere in autotutela al riesame del provvedimento di aggiudicazione definitiva, con il quale si era concluso il procedimento di affidamento di contratti pubblici, è tenuta ad adempiere alla prescrizione imposta dall'articolo 7, l. 7 agosto 1990 n. 241, provvedendo alla comunicazione dell'avvio del procedimento quantomeno nei confronti dell'aggiudicatario, la cui sfera giuridica potrebbe essere incisa dagli effetti sfavorevoli derivanti dall'adozione dell'atto di revoca.
Prima di annullare d’ufficio un’aggiudicazione, l’Amministrazione deve comunicare l’avvio del procedimento almeno all’aggiudicatario, salvo che sia dimostrato che il contenuto dell’atto non avrebbe potuto essere diverso.
La controversia è stata definita con sentenza in forma semplificata, previa audizione delle parti nella camera di consiglio.
Massime di principio
- L’annullamento d’ufficio di un provvedimento di aggiudicazione di una gara pubblica ha natura discrezionale, poiché richiede la valutazione dell’interesse pubblico specifico all’esercizio dell’autotutela e dell’affidamento maturato dal destinatario dell’aggiudicazione.
- Prima di procedere all’annullamento d’ufficio dell’aggiudicazione, la stazione appaltante deve comunicare l’avvio del procedimento almeno all’aggiudicatario, in quanto la sua sfera giuridica può essere incisa sfavorevolmente dall’autotutela.
- La mancata comunicazione di avvio del procedimento di annullamento d’ufficio dell’aggiudicazione determina l’illegittimità dell’atto quando l’Amministrazione non dimostri che il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso.
- La partecipazione procedimentale è necessaria anche nell’autotutela relativa ad atti di gara quando i concorrenti abbiano assunto una posizione differenziata e qualificata, derivante dalla partecipazione o dalla presentazione dell’offerta, tutelabile anche quale chance di aggiudicazione.
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