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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 11949/2025 del 26/03/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente impugnava l'ordinanza di revoca della pena sostitutiva dei lavori di pubblica utilità (concessa con sentenza del 02/07/2020, definitiva l'11/02/2021) per violazione dell'art. 186, nono comma-bis, D.Lgs. 285/1992 e dell'art. 666 c.p.p. Il motivo unico denunciava che la revoca era stata disposta "de plano" senza previa fissazione di udienza in camera di consiglio e senza il contraddittorio tra le parti, con conseguente omessa citazione del condannato e assenza del difensore in una fase in cui la loro presenza è obbligatoria.

La decisione

La Corte ha ritenuto il ricorso fondato. Ha affermato che l'art. 186, nono comma-bis, D.Lgs. 285/1992 richiama le formalità dell'art. 666 c.p.p. per le revoche della pena sostitutiva: la procedura "de plano" prevista dall'art. 667, quarto comma, c.p.p. è un'eccezione e non può essere usata quando la norma prevede il contraddittorio. Sulla base della giurisprudenza consolidata la mancata osservanza dello schema procedurale previsto per i procedimenti di esecuzione comporta la nullità d'ordine generale e di carattere assoluto del provvedimento. Pertanto l'ordinanza impugnata è stata annullata e la causa rinviata al GIP di Siena per nuovo giudizio.

Norme richiamate

  • art. 186, nono comma-bis, D.Lgs. 285/1992 (Codice della Strada)

    in caso di violazione degli obblighi connessi allo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, il giudice che procede o il giudice dell'esecuzione, con le formalità di cui all'art. 666 cod. proc. pen., possa disporre la revoca della pena sostitutiva

    La norma impone che la revoca della pena sostitutiva per i lavori di pubblica utilità avvenga con le formalità previste dall'art. 666 c.p.p., cioè nel contraddittorio e con le garanzie processuali previste per i procedimenti di esecuzione.

  • art. 666 cod. proc. pen.

    Disciplina le formalità generali dei procedimenti di esecuzione: fissazione di udienza in camera di consiglio, citazione delle parti e possibilità di contraddittorio; va applicato quando la legge richiama le formalità per la revoca di misure ed esecuzioni.

  • art. 667, quarto comma, cod. proc. pen.

    Prevede la procedura "de plano" come eccezione nei casi tassativamente previsti: non è applicabile quando la norma specifica (es. art.186 comma nono-bis C.d.S.) richiama le formalità dell'art. 666 c.p.p.

  • Giurisprudenza - Sez. 1, n. 44536 del 24/10/2012

    E' viziata da nullità di ordine generale e di carattere assoluto l'ordinanza di revoca della pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità emessa ai sensi dell'art. 186, comma nono bis, C.d.S. dal giudice delle indagini preliminari, quale giudice della esecuzione, con provvedimento "de plano".

    Precedente che conferma il principio secondo cui la revoca disposta "de plano" in materia di lavori di pubblica utilità è nulla se la legge richiede il procedimento previsto dall'art. 666 c.p.p.

  • Giurisprudenza - Sez. 1, n. 54869 del 05/06/2018

    "Il provvedimento con il quale il giudice dell'esecuzione abbia provveduto alla revoca della sospensione condizionale della pena senza fissare udienza in camera di consiglio, alla stregua di quanto previsto, per tutti i procedimenti di esecuzione, dall'art. 666 cod. proc. pen., è affetto da una nullità d'ordine generale e di carattere assoluto, rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento, in quanto determinante l'omessa citazione del condannato e l'assenza del difensore in un caso in cui ne è obbligatoria la presenza."

    Conferma che la mancata fissazione dell'udienza in camera di consiglio e l'omessa citazione determinano una nullità assoluta rilevabile d'ufficio, anche in sede di esecuzione.

Massime di principio

  • La revoca della pena sostitutiva dei lavori di pubblica utilità deve seguire le formalità dell'art. 666 c.p.p.: udienza in camera di consiglio, citazione delle parti e possibilità di contraddittorio.
  • La procedura "de plano" (art. 667 c.p.p.) è un'eccezione tassativa e non può essere adottata quando la legge richiama espressamente il procedimento delineato dall'art. 666 c.p.p.
  • La violazione della procedura prevista per l'esecuzione (omessa udienza, mancata citazione del condannato o del difensore) comporta nullità d'ordine generale e di carattere assoluto del provvedimento, rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado.
  • In situazioni analoghe è opportuno eccepire immediatamente la nullità per violazione delle formalità di esecuzione e richiedere il rinvio per nuovo giudizio.
  • Prima di adottare provvedimenti di revoca, l'organo procedente dovrebbe accertare e documentare adeguatamente la violazione degli obblighi connessi al lavoro di pubblica utilità e seguire il contraddittorio per evitare annullamenti.

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