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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 41135/2024 del 07/11/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione avverso l'ordinanza che ha respinto l'istanza di scarcerazione ex art. 304, comma 6, c.p.p.; il ricorrente sosteneva che la pena di 30 anni a suo carico fosse già stata integralmente scontata e che, una volta irrevocabile la condanna, tale pena dovesse rientrare nel cumulo ai sensi degli artt. 78 e 80 c.p., con conseguente operatività del limite dei 2/3 previsto dall'art. 304, comma 6, c.p.p., sicché sarebbe venuto meno il termine massimo della custodia cautelare. Ha richiamato una precedente pronuncia di questa Sezione (n. 14220/2022).

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che l'art. 304, comma 6, c.p.p. si riferisca al massimo edittale astratto della pena per il reato perseguito e non alla pena residua eventualmente da espiare; la determinazione del cumulo delle pene e dell'eventuale esaurimento della pena è questione propria della fase esecutiva successiva all'irrevocabilità della sentenza e non può essere risolta in sede cautelare. Ha, inoltre, richiamato i termini di custodia previsti dall'art. 303 c.p.p. e osservato che le questioni esecutive non sono rilevanti nella valutazione della misura cautelare. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende per l'irritualità dell'impugnazione.

Norme richiamate

  • art. 304 c.p.p., comma 6

    Il limite dei "2/3 del massimo della pena temporanea" è riferito alla comminatoria astratta edittale del reato per cui si procede e non alla pena residua già determinata o presunta; è criterio per la durata massima della custodia cautelare nella fase di sospensione, non per valutazioni prognostiche dell'esecuzione.

  • art. 303 c.p.p.

    Stabilisce termini diversi di custodia cautelare per ciascuna fase del procedimento (con riferimento ai reati puniti con ergastolo e ai casi di "doppia conforme"); la Corte lo ha richiamato per precisare i termini di fase applicabili.

  • art. 305 c.p.p.

    Norma sulle proroghe dei termini di custodia cautelare, richiamata in relazione alla computazione complessiva dei limiti temporali della custodia.

  • art. 78 c.p.

    Il criterio moderatore del cumulo va applicato in sede esecutiva per la formazione dei cumuli; non è principio che imponga al giudice della cognizione (o della cautela) di risolvere preventivamente la questione dell'esecutività/assenza di pena residua.

  • art. 80 c.p.

    Rinvio alla fase esecutiva per l'applicazione del cumulo e del criterio moderatore; la questione della ricaduta esecutiva delle pene non è pertinente alla decisione sulla misura cautelare.

  • art. 73 c.p., secondo comma

    Richiamato dal Tribunale del riesame nella fase di primo livello per sostenere che, in presenza di determinate condizioni, può essere applicata la pena dell'ergastolo; posto a confronto con la tesi difensiva sulla non applicabilità di determinati criteri di cumulo.

  • art. 275 c.p.p., comma 2

    Richiama il criterio della ragionevole proporzione della custodia rispetto alla pena che si prevede; la Corte ha distinto la rilevanza della pena prospettica (per proporzione) dalla questione del cumulo esecutivo.

  • art. 273 c.p.p., comma 2

    Preclude l'applicazione di misure cautelari che non siano destinate a sfociare in una pena eseguibile; la Corte ha usato la norma per delimitare i casi in cui la custodia sia incompatibile con l'assenza di pena eseguibile.

  • Corte Cost. n. 186/2000

    Richiamata a fondamento della possibilità di condannare al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende per impugnazioni irrituali o manifestamente infondate.

  • Giurisprudenza: Sez.1, n. 14220 del 16/12/2022

    La sentenza citata chiarisce che il limite dei 2/3 dell'art. 304, comma 6, c.p.p. riguarda la pena massima edittale e non la pena residua; inoltre segnala che la formazione dei cumuli e la valutazione dell'espiazione sono questioni esecutive, non decisorie in sede cautelare.

  • Giurisprudenza: Sez.1, n. 47678 del 03/07/2019

    Richiamata in tema di cumuli parziali: i limiti dell'art. 78 c.p. vanno commisurati con riferimento a ciascun cumulo e, pertanto, la valutazione richiede elementi fattuali specifici che il ricorrente non aveva fornito.

Massime di principio

  • Il limite dei "2/3" previsto dall'art. 304, comma 6, c.p.p. va inteso rispetto alla pena massima edittale del reato per cui si procede e non alla pena residua di una condanna che il ricorrente ritiene già scontata.
  • La determinazione del cumulo delle pene e dell'effettiva esecuzione (ovvero se una pena sia già stata integralmente scontata) è materia della fase esecutiva successiva all'irrevocabilità della sentenza, non della fase cautelare.
  • Per ottenere la scarcerazione per decorrenza termini in base a conteggi esecutivi è necessario fornire al giudice elementi concreti e documentati relativi al cumulo e all'espiazione; affermazioni generiche o prognosi sull'esecuzione sono insufficienti e possono determinare l'inammissibilità del ricorso.
  • I termini massimi della custodia cautelare devono essere calcolati con riferimento alle specifiche fasi processuali (art. 303 c.p.p. e relative proroghe) e non possono essere superati tramite valutazioni anticipate della fase esecutiva.
  • Le impugnative ritenute irrituali o manifestamente infondate possono essere sanzionate con le spese processuali e con somme alla Cassa delle ammende, conformemente alla giurisprudenza costituzionale.

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