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Cassazione Penale, Ordinanza n. 01992/2025 del 16/01/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo il motivo non conforme all'art. 581, comma 1, lett. c), c.p.p. per difetto di specificità. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la condanna di primo grado per un furto in abitazione (art. 624-bis c.p.). Con l'unico motivo ha censurato la correttezza della motivazione posta a base della declaratoria di responsabilità, ma la Corte ha rilevato che la doglianza era del tutto generica e indeterminata: non indicava quali specifici passaggi della motivazione fossero erronei né quali elementi probatori o logici dovessero essere presi in considerazione, impedendo così al giudice dell'impugnazione di comprendere i rilievi e di esercitare il sindacato richiesto.

Norme richiamate

  • art. 624-bis c.p.

    norma incriminatrice posta a base della condanna confermata in appello; nel testo non è oggetto di interpretazione autonoma

  • art. 581, comma 1, lett. c), c.p.p.

    il motivo di ricorso deve essere specifico e determinato; la mera contestazione apodittica della motivazione, senza indicare gli elementi di censura, rende il ricorso inammissibile

  • art. 616 c.p.p.

    base della condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, conseguente all'inammissibilità

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione, il motivo che censura la motivazione della sentenza deve essere specifico e autosufficiente quanto meno nel delimitare con precisione i punti contestati e le ragioni della censura.
  • È inammissibile il ricorso che si limiti a una critica generica della motivazione, senza indicare gli elementi di fatto o di diritto posti a fondamento dell'impugnazione e senza consentire alla Corte di individuare il perimetro del sindacato richiesto.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende, nei limiti previsti dalla legge.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniFurto
RamiProcesso penaleDelitti contro il patrimonio
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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