Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 36806/2023 del 05/09/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione avverso la condanna per detenzione illecita di una banconota falsa. Il ricorrente ha proposto quattro motivi: 1) insufficienza di prove e mancanza dell'elemento soggettivo (dolo), sostenendo di non essere consapevole della falsità della banconota e fornendo spiegazioni sull'origine e sul possesso; 2) errata qualificazione del fatto e mancato riconoscimento della buona fede (richiesta di applicazione della disciplina relativa alla spendita/messa in circolazione acquisita in momento successivo, art. 457 c.p.); 3) doglianza sulla recidiva e sull'applicazione dell'aggravante per presunta pericolosità sociale (art. 99 c.p.), con richiamo alle modalità della condotta e ai precedenti risalenti nel tempo; 4) contestazione del diniego delle attenuanti generiche e mancato prevalere delle stesse sull'aggravante.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il primo motivo inammissibile perché consiste in una richiesta di rivalutazione del materiale probatorio, riservata al giudice di merito; ha giudicato infondata la censura sulla riqualificazione/ buona fede (secondo motivo) confermando che la valutazione dei Giudici di merito desumeva il dolo dalla condotta e dall'assenza di spiegazioni sulla provenienza della banconota; ha annullato invece la sentenza limitatamente al riconoscimento della recidiva per carenza motivazionale della Corte d'appello, rinviando ad altra sezione della Corte d'appello di Palermo per nuovo esame sul punto; infine ha dichiarato inammissibile il quarto motivo sulle attenuanti generiche, rilevando che queste richiedono elementi positivi specifici che non sono stati prodotti. Pertanto la condanna per detenzione della banconota falsa è confermata, salvo il nuovo esame sulla recidiva.

Norme richiamate

  • art. 455 cod. pen.

    Secondo la Corte la fattispecie comprende le condotte di spendita e di messa in circolazione di monete false con consapevolezza della falsità fin dal momento della ricezione; la mera detenzione è rilevante penalmente se accompagnata dalla volontà della successiva spendita.

  • art. 457 cod. pen.

    La disposizione si riferisce alla spendita o messa in circolazione con consapevolezza della falsità acquisita successivamente alla ricezione; in tal caso la mera detenzione può essere un antefatto penalmente irrilevante se non emerge la volontà di impiegare il denaro.

  • art. 99 cod. pen.

    Invocato dal ricorrente in relazione al requisito della pericolosità sociale; la Corte ha richiamato che la valutazione della pericolosità e della recidiva richiede una motivazione che colleghi i precedenti al fatto attuale.

  • art. 192 cod. proc. pen.

    Richiama i canoni normativi di valutazione della prova: la Corte di Cassazione verifica solo la correttezza logico-normativa dell'argomentazione e non può sostituirsi al giudice di merito nella valutazione della attendibilità delle fonti probatorie.

  • art. 133 cod. pen.

    Stabilisce i criteri per la valutazione della recidiva; il giudice deve motivare il rapporto tra fatti per cui si procede e precedenti condanne per verificare se questi indichino una perdurante inclinazione al delitto.

Massime di principio

  • La Cassazione non riesamina i fatti o la valutazione della credibilità delle prove: chi impugna per mancanza di prove rischia l'inammissibilità se la censura si limita a chiedere una diversa lettura dei fatti senza indicare vizi di motivazione logico-normativi.
  • La distinzione tra reato di spendita/messa in circolazione (art. 455) e spesa acquisita successivamente (art. 457) dipende dall'elemento soggettivo: occorre dimostrare quando il soggetto ha acquisito la consapevolezza della falsità.
  • La detenzione di una banconota falsa custodita insieme ad altre banconote e senza spiegazioni plausibili sulla provenienza può legittimamente far desumere dal giudice di merito l'intenzione di metterla in circolazione.
  • Il riconoscimento della recidiva richiede una motivazione specifica che colleghi i precedenti al fatto corrente; formule generiche o richiamo assertivo ai precedenti sono insufficienti e determinano l'annullamento parziale con rinvio.
  • Le attenuanti generiche non sono riconosciute per mera assenza di elementi negativi: il difensore deve produrre e dimostrare elementi positivi idonei a giustificare la mitigazione della pena.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.