Cassazione Civile, Ordinanza n. 22321/2023 del 25/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (proprietaria/affittuaria)
La controversia
La controversia trae origine da una domanda proposta dalla proprietaria di fondi rustici e dalla conduttrice/affittuaria di essi per ottenere l’accertamento della mancanza di un titolo legittimante la detenzione dei fondi da parte di un soggetto che aveva operato come contoterzista della conduttrice fino al 2019, con conseguente rilascio dei terreni e risarcimento dei danni. In primo grado il Tribunale aveva accolto la domanda di rilascio e condannato la controparte anche al risarcimento del danno nei confronti dell’affittuaria. In appello veniva respinto il motivo sul rilascio e accolto solo parzialmente il gravame, con rigetto della domanda risarcitoria proposta dall’affittuaria. Con il ricorso per cassazione il soccombente censurava l’omesso esame dell’assunzione di mezzi istruttori richiesti nei precedenti gradi (capitoli di prova testimoniale e interpello), sostenendo che l’istruttoria avrebbe consentito di dimostrare l’esistenza di un rapporto di subaffittanza tra lui e la conduttrice; inoltre la Corte rilevava la richiesta della resistente di liquidazione delle spese affrontate per resistere alla sospensione dell’efficacia esecutiva della sentenza impugnata.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il motivo fosse formulato in modo generico e non autosufficiente, in violazione dell’art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c., perché il ricorrente si era limitato a trascrivere i capitoli di prova e a richiamare genericamente la giurisprudenza sulla prova orale, senza confrontarsi in modo specifico con la motivazione della sentenza impugnata. La Corte ha condiviso il rilievo del giudice di merito secondo cui le prove documentali già acquisite deponevano per un mero rapporto di servizio/contoterzismo tra il ricorrente e la conduttrice, escludendo la prova del dedotto subaffitto e, correlativamente, la necessità di assumere la prova testimoniale, ritenuta superflua. È stata inoltre accolta la richiesta della resistente di liquidazione delle spese del procedimento ex art. 373 c.p.c.; rigettata invece la domanda di lite temeraria. Il ricorrente è stato condannato alle spese del giudizio di legittimità, alle spese ex art. 373 c.p.c. e all’ulteriore contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
omesso esame in merito all'assunzione dei mezzi istruttori
Il motivo ex n. 5 non può essere usato in modo generico: occorre confrontarsi specificamente con il fatto decisivo e con la motivazione della sentenza impugnata.
art. 366, comma 1, n. 3 c.p.c.
Il ricorso deve contenere un’esposizione chiara e completa del fatto sostanziale e processuale, tale da consentire alla Corte la comprensione della vicenda senza ricorrere ad altre fonti.
La trattazione è avvenuta in adunanza camerale secondo il rito camerale previsto dalla norma.
È stata riconosciuta la liquidazione delle spese sostenute dalla parte resistente per resistere all’istanza di sospensione dell’efficacia esecutiva della sentenza impugnata.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Ricorrono i presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione il vizio di omesso esame di un fatto decisivo non può essere prospettato in modo meramente assertivo o mediante la sola trascrizione di prove richieste: è necessario indicare con precisione il fatto decisivo, il suo rapporto con la ratio decidendi e il contenuto della motivazione impugnata.
- Il requisito di specificità e autosufficienza del ricorso impone una esposizione completa della vicenda sostanziale e processuale, così da consentire alla Corte di comprendere immediatamente la doglianza senza integrare la lettura con atti esterni o con la sentenza stessa.
- Quando il giudice di merito ha già valutato il quadro documentale come sufficiente a escludere il fatto dedotto, la censura sull’omessa ammissione di prova testimoniale è inammissibile se non spiega perché tale prova fosse decisiva e non superflua rispetto alle risultanze già acquisite.
- L’istanza di liquidazione delle spese per la resistenza alla sospensione dell’efficacia esecutiva della sentenza può essere accolta in cassazione se il contraddittorio risulta rispettato e la parte ha effettivamente sostenuto costi per contrastare la richiesta cautelare.
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