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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 17438/2022 del 03/05/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione della sentenza di condanna per il delitto di utilizzo indebito di carta di credito (art. 493‑ter c.p.). Il ricorrente, tramite difensore, deduceva: 1) carenza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione perché la coimputata aveva ammesso di aver sottratto la carta al padre e dunque Razzi avrebbe ricevuto la carta senza consapevolezza dell'illiceità dell'uso; 2) inosservanza o errata applicazione della legge in relazione all'art. 62 n.4 c.p. (minore valore degli acquisti) perché gli acquisti erano di poche decine di euro; 3) errata applicazione degli artt. 62‑bis e 133 c.p. relativamente all'applicazione delle attenuanti generiche e alla determinazione della pena.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto i motivi manifestamente infondati o impropriamente proposti: in ordine alla motivazione ha rilevato che la sentenza d'appello ha adeguatamente esposto gli elementi di fatto (rinvenimento presso l'abitazione dell'imputato di gran parte dei beni acquistati illecitamente, scontrini attinenti, utilizzo di una carta fedeltà intestata al Razzi) idonei a provare il concorso nell'uso illecito e la consapevolezza dell'illiceità (intestazione della carta a terzi, rapporto di vicinanza con la complice, ripetuto utilizzo). Il secondo motivo (art. 62 n.4) è stato ritenuto inammissibile perché sollevato per la prima volta in cassazione; inoltre, anche se considerato, gli importi non sarebbero compatibili con l'attenuante. Quanto alle attenuanti generiche e alla misura della pena, la Corte ha ritenuto la decisione d'appello adeguatamente motivata alla luce della negativa personalità dell'imputato. Per l'inammissibilità del ricorso è stata disposta la condanna alle spese processuali e il pagamento di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 493‑ter cod. pen.

    Norma che punisce l'utilizzo indebito di carta di credito; la Corte conferma che l'utilizzo reiterato e gli indizi oggettivi (beni, scontrini, carta fedeltà) sono idonei a dimostrare il concorso nell'uso illecito.

  • art. 606 lett. e) cod. proc. pen.

    Limita il sindacato di legittimità alla 'mancanza o manifesta illogicità della motivazione'; la Corte ha applicato tale limite escludendo un riesame dei fatti non rivolto a evidenziare vizi logicamente macroscopici.

  • art. 606 lett. b) cod. proc. pen.

    Richiamato in relazione a presunte violazioni di legge penale (attenuanti); la Cassazione richiede corretto sviluppo del motivo già in precedenti gradi e motivazione puntuale per rilevare violazioni di norma.

  • art. 62 n. 4 cod. pen.

    Attenuante per il valore modesto del fatto: la Corte ha ritenuto che l'eccezione sia stata sollevata tardivamente (solo in cassazione) e, comunque, che i singoli importi non fossero compatibili con l'applicazione dell'attenuante.

  • art. 62‑bis cod. pen.

    Riguarda le attenuanti generiche: la Corte ha ritenuto che la loro mancata concessione e la determinazione della pena siano state adeguatamente motivate in relazione alla personalità negativa dell'imputato.

  • art. 133 cod. pen.

    Criteri per determinazione della pena: la Corte ha giudicato congrua la pena inflitta, molto prossima al minimo, e adeguatamente motivata.

  • art. 606 comma 3 cod. proc. pen.

    Prevede l'inammissibilità dei motivi sollevati per la prima volta in cassazione; la Corte ha applicato tale principio al motivo relativo all'art. 62 n.4.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Stabilisce le conseguenze della declaratoria di inammissibilità, con condanna alle spese e possibile versamento alla Cassa delle ammende, qui quantificato in euro 3.000,00.

Massime di principio

  • La revisione in Cassazione sulla motivazione è molto limitata: sono valutabili solo vizi di assoluta mancanza o manifesta illogicità della motivazione; non si rinnovano in sede di legittimità valutazioni alternative sui fatti.
  • La presenza di evidenze materiali (beni riconducibili, scontrini, carte fedeltà intestate) e l'uso ripetuto della carta sono indici forti di partecipazione e di consapevolezza dell'illecito.
  • Motivi nuovi o questioni non dedotte nei precedenti gradi (es. richiesta di attenuante per valore modesto) sono in genere inammissibili in cassazione salvo che non risultino eccezioni di diritto già sollevate anteriormente.
  • Le attenuanti per 'valore modesto' sono restrittive: va dimostrato che i singoli o complessivi importi rientrino nei parametri di lieve entità; altrimenti non vengono concesse.
  • La mancata concessione delle attenuanti generiche e la scelta della pena sono sottoposte a sindacato limitato in cassazione se motivate dalla personalità del reo o da elementi concreti emersi in giudizio.
  • Chi intende impugnare con successo in cassazione deve curare la formulazione dei motivi già nei precedenti gradi, produrre elementi che dimostrino vizi di motivazione macroscopici e non limitarsi a una diversa interpretazione dei fatti.

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