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Cassazione Penale, Ordinanza n. 35797/2026 del 12/10/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L’imputato ha proposto ricorso contro la sentenza del 27 ottobre 2025 della Corte d’appello di Roma, che aveva confermato la condanna di primo grado per tentato furto pluriaggravato. Con il primo motivo ha denunciato l’inosservanza della legge penale e l’illogicità della motivazione in relazione al mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto. Con il secondo motivo ha contestato la sussistenza dell’aggravante della destrezza, deducendo l’inosservanza della legge penale e l’illogicità della motivazione.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibili entrambi i motivi perché riproponevano censure già svolte in appello e disattese con motivazione adeguata, con la quale il ricorrente non si confrontava realmente. Quanto alla particolare tenuità, la Corte d’appello aveva valorizzato la gravità del fatto, realizzato con particolare abilità e astuzia, la capacità a delinquere e la personalità compromessa dell’imputato, nonché un precedente tentato furto commesso in data prossima. Quanto alla destrezza, era stata descritta l’improvvisa e abile sottrazione del cellulare dalla tasca della persona offesa mentre scendeva dall’autobus; la motivazione d’appello era stata ritenuta corretta anche alla luce del principio secondo cui la destrezza ricorre per condotte improvvise e repentine volte a eludere la vigilanza esercitata sulle cose portate addosso o in mano. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 131-bis c.p.

    il primo motivo, svolto in relazione alla mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, è inammissibile in quanto reiterativo di quanto già dedotto con l'atto di appello e puntualmente disatteso dalla Corte di merito che, con motivazione completa, lineare e non manifestamente illogica, con cui il ricorrente non si confronta realmente, ha ritenuto infondata la richiesta evidenziando — dopo aver ampiamente motivato in ordine alla sussistenza del fatto tipico, antigiuridico e colpevole e alla sua attribuibilità all'imputato — l'elevata gravità del fatto, connotato da particolare abilità e astuzia, e la non modesta capacità a delinquere e la personalità compromessa dell'imputato, gravato da un precedente tentato furto commesso in data prossima a quello per cui si precede;

    La richiesta di non punibilità per particolare tenuità può essere respinta, in base alla valutazione complessiva del fatto e della personalità dell’imputato, quando la gravità concreta della condotta e gli elementi relativi alla capacità a delinquere escludano la tenuità; in cassazione è inammissibile la censura che ripete quella d’appello senza confrontarsi con la motivazione.

  • art. 625, comma 1, n. 4 c.p.

    ha correttamente valorizzato quanto anche di recente affermato da questa Corte e cioè «che sussiste sempre la circostanza aggravante della destrezza in presenza di condotte improvvise e repentine, caratterizzate da una particolare abilità volta ad eludere la vigilanza che, in via necessaria ed automatica, la persona esercita sulle cose che porta addosso o in mano»

    L’aggravante della destrezza sussiste quando la sottrazione è attuata con modalità improvvise e repentine e con particolare abilità diretta a eludere la vigilanza esercitata sulle cose che la persona porta addosso o tiene in mano.

  • art. 591 c.p.p.

    Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

    Il ricorso dichiarato inammissibile comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, nel caso in cui non vi sia esenzione, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • È inammissibile il motivo di ricorso per cassazione che ripropone una censura già dedotta in appello e respinta con motivazione completa e non manifestamente illogica, senza confrontarsi effettivamente con le ragioni della decisione impugnata.
  • La particolare tenuità del fatto va valutata considerando la gravità concreta della condotta e gli elementi relativi alla capacità a delinquere e alla personalità dell’imputato; tali elementi possono escludere la causa di non punibilità.
  • La destrezza è configurabile quando la sottrazione avviene con modalità improvvise e repentine e con particolare abilità volta a eludere la vigilanza che la persona esercita sulle cose portate addosso o tenute in mano.

Come è indicizzato

MaterieFurtoCause di non punibilitàImpugnazioni
RamiDelitti contro il patrimonioParte generaleProcesso penale
IstitutiParticolare tenuità del fatto

Testo integrale

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