Cassazione Civile, Ordinanza n. 21693/2025 del 28/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (concessionaria riscossione)
La controversia
La controversia traeva origine da un avviso di accertamento TARSU per l'anno 2009, emesso per un importo di euro 158.403,33, relativo all'occupazione di un'area di proprietà di un soggetto terzo e utilizzata dalla società contribuente per una superficie complessiva di mq. 46.533. In primo grado il ricorso era stato accolto solo in parte; in appello la decisione era stata riformata parzialmente, confermando l'avviso salvo l'esclusione della superficie ricadente nel Comune di Pioltello. Avverso tale sentenza la società contribuente proponeva ricorso principale per cassazione con sette motivi, mentre la concessionaria proponeva ricorso incidentale con un motivo. Prima dell'adunanza camerale le parti presentavano istanza congiunta per la definizione transattiva della lite e depositavano rinunce ai rispettivi ricorsi, accettate dalle controparti. La Corte ha quindi esaminato la ritualità delle rinunce e la conseguente estinzione del giudizio; ha inoltre escluso l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato, poiché la pronuncia di estinzione non è equiparabile a rigetto, inammissibilità o improponibilità.
La decisione
La Corte ha dichiarato l'estinzione del procedimento per reciproche rinunce ai ricorsi principale e incidentale, ritenute rituali perché anteriori all'adunanza camerale e sottoscritte/accettate dai difensori muniti di procura speciale. Ha compensato le spese di lite in conformità all'accordo transattivo intervenuto tra le parti. Ha inoltre escluso l'applicabilità dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, ritenendo che la pronuncia di estinzione, e non di rigetto o inammissibilità, non consenta di porre a carico del ricorrente l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 390, secondo comma, c.p.c.
prima dell'adunanza camerale
La rinuncia al ricorso è rituale se interviene prima dell'adunanza camerale.
La rinuncia deve essere sottoscritta dai difensori muniti di procura speciale e accettata e sottoscritta dalle controparti.
art. 391, quarto comma, c.p.c.
In caso di accettazione delle reciproche rinunce, la Corte dispone la compensazione delle spese giudiziali conformemente all'accordo raggiunto.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
L'ulteriore importo a titolo di contributo unificato non si applica alla pronuncia di estinzione del giudizio, poiché la norma ha natura sanzionatoria ed eccezionale e richiede una decisione di rigetto, inammissibilità o improcedibilità.
art. 1, comma 17, L. 24 dicembre 2012, n. 228
Norma che ha inserito l'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso per cassazione è efficace se proposta prima dell'adunanza camerale e se è assistita dalla necessaria procura speciale, con accettazione delle altre parti.
- L'accettazione della rinuncia reciproca comporta l'estinzione del giudizio di legittimità, senza che il merito della controversia venga deciso.
- Quando l'estinzione del processo deriva da rinunce concordate nell'ambito di una definizione transattiva, la Corte può compensare le spese di lite in coerenza con l'accordo tra le parti.
- L'ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002 non è dovuto se il processo si estingue per rinuncia, poiché la disposizione opera solo nei casi tassativamente previsti di esito sfavorevole del ricorso.
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