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Sentenza

Sentenza del 11/11/2021 n. 4082 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società ha effettuato nell'anno 2014 compensazioni tramite modello F24 per complessivi Euro 930.386,00, comprendenti crediti INPS (Euro 620.533) derivanti dall'anticipazione da parte del datore di lavoro di integrazioni salariali previste dal contratto di solidarietà. L'Agenzia ha ritenuto che, essendo la compensazione orizzontale effettuata tramite F24, si fosse superato il limite annuo di Euro 700.000 previsto dall'art. 34, comma 1, Legge n. 388/2000, e quindi ha irrogato la sanzione per indebita compensazione (30% dell'importo oltre il limite). La società ha contestato sostenendo che i crediti INPS derivanti da contratto di solidarietà non dovessero rientrare nella soglia di cui all'art. 34 e invocando analogie con altre agevolazioni e con prassi/interpelli.

La decisione

La Commissione Tributaria Regionale ha ritenuto ammissibile l'appello dell'Agenzia e, sul merito, ha accolto l'appello riformando la sentenza di primo grado. Il Collegio ha ritenuto che i crediti INPS derivanti da contratto di solidarietà, se utilizzati in compensazione mediante modello F24 (compensazione orizzontale), rientrino nel limite previsto dall'art. 34 Legge n. 388/2000 e che non possa essere applicata per analogia un'esclusione non espressamente prevista dalla legge (diversa è la situazione per il “bonus Renzi” che la norma ha espressamente escluso). Pertanto il ricorso introduttivo della società è stato rigettato. Le spese del presente grado sono compensate.

Norme richiamate

  • art. 34, comma 1, Legge n. 388/2000

    Stabilisce il limite annuo alla compensazione orizzontale tramite F24 (nel 2014 Euro 700.000). La CTR ha ritenuto che i crediti INPS derivanti da contratto di solidarietà, se compensati tramite F24, rientrino nel computo di tale soglia e non siano esclusi se non previsto espressamente dalla legge.

  • art. 17, DLgs. n. 241/1997

    Introduce la compensazione orizzontale tramite modello F24. La sentenza utilizza questa norma per distinguere la modalità di recupero del credito: se il credito viene usato tramite F24 è soggetto ai limiti dell'art. 34.

  • art. 1, DL n. 66/2014 ("bonus Renzi")

    Esempio normativo citato dalla CTR per mostrare che l'esclusione dalla soglia deve essere espressamente prevista dalla legge: il legislatore ha espressamente previsto l'esclusione del bonus Renzi, il che dimostra che altre esclusioni non possono essere operate per analogia.

  • art. 53, DLgs. n. 546/1992

    Richiamato rispetto alla questione preliminare di ammissibilità dell'appello; la CTR ha ritenuto l'appello ammissibile perché lamentava una violazione e falsa applicazione di norme espressamente dedotte in appello.

Massime di principio

  • I crediti previdenziali (es. crediti INPS derivanti da contratti di solidarietà) utilizzati tramite modello F24 rientrano nel regime della compensazione orizzontale e sono soggetti al limite annuo previsto dall'art. 34 Legge n. 388/2000, salvo diversa e specifica previsione normativa.
  • Le esclusioni dalla soglia di compensazione devono essere previste espressamente dalla legge: non è ammessa un'estensione o un'interpretazione analogica delle esclusioni fiscali a favore del contribuente quando la norma è restrittiva.
  • Vi sono due modalità pratiche di recupero del credito INPS da contratto di solidarietà: a) compensazione interna con contributi dovuti sulla parte di stipendio erogata (modalità diversa e non soggetta all'art. 34 nella stessa misura); b) compensazione tramite F24 (compensazione orizzontale) che è soggetta al limite di legge. Occorre verificare quale modalità sia stata effettivamente utilizzata.
  • La giurisprudenza tende ad adottare una lettura rigorosa e restrittiva delle norme tributarie che pongono limiti o divieti, richiedendo una chiara espressa disciplina normativa per introdurre deroghe o esclusioni.
  • Le prassi amministrative e gli interpelli non vincolano il giudice quando la norma è chiara; pertanto, la documentazione di prassi non può supplire all'assenza di una previsione normativa espressa.
  • In caso di dubbio sull'applicabilità della soglia, il contribuente dovrebbe: conservare e documentare la diversa modalità di compensazione, valutare soluzioni alternative (es. accordi con INPS o rimborsi), e considerare la preventiva richiesta di interpello per ottenere chiarimenti vincolanti dall'Amministrazione.

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