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Sentenza

Sentenza del 11/11/2021 n. 81 - Comm. Trib. II grado di Trento

Imposta sul reddito delle persone fisiche - Redditi da lavoro autonomo - Principio di cassa- Fattispecie.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente aveva dedotto nell'anno X somme corrisposte a terzi relative a prestazioni rese in quell'anno, ma effettivamente pagate in un periodo di imposta successivo. L'oggetto del contendere era se tali somme potessero essere portate in deduzione nell'anno in cui si riferivano le prestazioni (principio di competenza) o se invece dovessero essere considerate deducibili solo nell'anno del pagamento (principio di cassa) ai sensi dell'art. 54 del d.P.R. n. 917/1986.

La decisione

Il giudice ha ritenuto applicabile il principio di cassa previsto dall'art. 54 del d.P.R. n. 917/1986 per i redditi da lavoro autonomo: i compensi vanno tassati nell'anno in cui sono percepiti e le spese sono deducibili nell'anno in cui sono sostenute (pagate). Di conseguenza la deduzione richiesta dal contribuente per somme effettivamente pagate in un periodo d'imposta successivo è stata dichiarata illegittima, essendo un artificio contabile volto all'abbattimento dei ricavi. Il ricorso è stato quindi respinto e la posizione fiscale del contribuente è stata rettificata a favore dell'Amministrazione finanziaria.

Norme richiamate

  • art. 54 d.P.R. n. 917/1986

    La norma è interpretata nel senso che i redditi da lavoro autonomo si determinano secondo il principio di cassa: i compensi si imputano all'anno di percezione e le spese deducibili all'anno in cui sono effettivamente sostenute (pagamento). Non sono pertanto ammesse deduzioni di somme pagate in periodi d'imposta successivi rispetto a quello cui si riferiscono i ricavi, salvo che l'onere sia effettivamente sostenuto nell'anno.

Massime di principio

  • Per i redditi da lavoro autonomo prevale il principio di cassa: imponibile e deduzioni seguono il momento del pagamento/incasso, non la competenza.
  • Non è lecita la pratica di rinviare a fini fiscali le deduzioni tramite registrazioni contabili se il pagamento è avvenuto in un esercizio successivo: si configura un artificio contabile.
  • Una spesa è deducibile solo se effettivamente sostenuta nel periodo d'imposta (pagamento o altro fatto che costituisca perdita effettiva di patrimonio). Documentazione che provi il pagamento è fondamentale per ottenere la deduzione.
  • Eventuali debiti certi, liquidi ed esigibili non fanno automaticamente sorgere il diritto alla deduzione nell'anno di maturazione se la disciplina fiscale del lavoro autonomo è espressamente ancorata al criterio di cassa.
  • In situazioni simili conviene anticipare o posticipare operazioni (se legittimo) con attenzione alla prova del pagamento; in caso di contestazione, prevale la posizione dell'Amministrazione finanziaria se manca la prova dell'effettivo sostenimento dell'onere nell'anno.
  • Occorre verificare eventuali norme speciali o principi contabili applicabili che, per particolari tipi di costi o attività, possano derogare al principio di cassa (ad esempio regimi forfettari o specifiche disposizioni fiscali), ma la regola generale resta il criterio di cassa per i professionisti.

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