Sentenza del 11/11/2021 n. 5049 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Accertamento - Presunto utilizzo di fatture oggettivamente inesistenti - Episodi o fattispecie differenti rispetto alla vicenda oggetto di contestazione fiscale - Irrilevanza - Scenario probatorio privo di sufficiente univocità - Infondatezza della pretesa erariale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
accertamento per presunto utilizzo di fatture oggettivamente inesistenti: l'Amministrazione contestava la deducibilità dei costi e la veridicità delle operazioni sulla base del mancato rinvenimento, presso la società prestatrice, delle fatture risultanti emesse e contabilizzate dalla committente
La decisione
la sentenza ha accolto la tesi del contribuente: la sola mancata reperibilità delle fatture presso il fornitore, senza altri elementi indiziari coerenti e univoci, non è prova sufficiente della fittizietà delle operazioni. Il giudice ha valorizzato gli elementi documentali prodotti dal contribuente (esecuzione effettiva delle opere dimostrata, corrispondenza e-mail con riunioni e scambi tecnici, trasmissione di elaborati progettuali, ritardi e contestazioni sui pagamenti) e ha ritenuto lo scenario probatorio equivoco e privo della sufficiente univocità necessaria a sostenere la pretesa erariale. Ne consegue l'infondatezza dell'atto accertativo e l'annullamento della pretesa
Norme richiamate
TUIR, art. 109
l'art. 109 TUIR riguarda l'indeducibilità dei componenti negativi relativi ad operazioni inesistenti; nella sentenza è stato interpretato nel senso che l'Amministrazione deve fornire elementi probatori coerenti e sufficientemente univoci per dimostrare la oggettiva fittizietà delle operazioni contestate
Massime di principio
- La ricostruzione probatoria dell'Amministrazione deve essere riferita esclusivamente alla vicenda oggetto di contestazione: episodi diversi o collegati soggettivamente non sostituiscono la prova specifica della fattisietà.
- La mera assenza di documenti presso il fornitore non costituisce, di per sé, prova della inesistenza delle operazioni: occorrono indizi aggiuntivi coerenti e univoci.
- Devono essere valorizzati dall'interessato elementi documentali che dimostrino l'effettiva esecuzione (comunicazioni e-mail, consegna di elaborati/progetti, ordini, report di attività, contestazioni/ritardi sui pagamenti).
- Se il complesso probatorio risulta equivoco e privo di univocità, l'accertamento è infondato: l'onere dell'Amministrazione è di ricostruire un quadro probatorio solido e non contraddittorio.
- In situazioni analoghe il contribuente dovrebbe produrre tutta la documentazione possibile che attesti la prestazione effettiva e i rapporti tra le parti; l'Amministrazione, se intende sostenere la fittizietà, deve integrare con elementi esterni e corroboranti (es. verifiche incrociate, riscontri da terzi, tracciature di pagamento concluse).
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