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Sentenza

Sentenza del 11/11/2021 n. 5067 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio

Irpef - Pagamento emolumenti per prestazioni aggiuntive - Ritardo non fisiologico - Tassazione separata - Applicabilità.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Il contenzioso riguarda la tassazione di emolumenti corrisposti per prestazioni aggiuntive con ritardo non fisiologico. L'Amministrazione aveva sottoposto tali somme a tassazione ordinaria ai fini IRPEF nell'anno di corresponsione; il ricorrente ha sostenuto che, trattandosi di retribuzioni arretrate dovute a periodi di lavoro anteriori e corrisposte con ritardo non fisiologico, dovesse applicarsi la tassazione separata ai sensi dell'art. 17, co. 1, lett. b) del TUIR.

La decisione

Il giudice ha accolto la tesi del ricorrente: quando il ritardo nella corresponsione degli emolumenti per prestazioni aggiuntive non è di carattere fisiologico (ossia non rientra nelle normali dinamiche di pagamento salariali), sussistono i presupposti per applicare la tassazione separata prevista dall'art. 17, co. 1, lett. b) del TUIR. La pronuncia richiama e conferma orientamenti giurisprudenziali precedenti (cfr. 28116/2020, 3581/2020; C.T.R. Lazio 856/2020) e determina la ricalcolazione dell'imposta con il regime della tassazione separata a favore del contribuente.

Norme richiamate

  • d.P.R. 917/1986 (TUIR), art. 17, co. 1, lett. b)

    La norma è stata interpretata nel senso che la tassazione separata è applicabile anche alle retribuzioni arretrate o emolumenti corrisposti con ritardo non fisiologico, in quanto tali somme devono essere considerate riferite a periodi di imposta diversi da quello di corresponsione e la tassazione separata evita l'alterazione della progressività dell'imposta.

Massime di principio

  • La tassazione separata ai sensi dell'art. 17 TUIR è applicabile quando le somme corrisposte al lavoratore rappresentano arretrati riferibili ad anni precedenti e la corresponsione è avvenuta con ritardo non fisiologico.
  • Il criterio chiave è il carattere non fisiologico del ritardo: ritardi eccezionali, prolungati e non riconducibili alla normale periodicità retributiva giustificano la qualificazione come 'arretrati' e quindi la tassazione separata.
  • Se il ritardo è fisiologico (es. normale corresponsione mensile nel mese successivo), le somme vanno tassate con le regole ordinarie nell'anno di pagamento; la distinzione va provata con documentazione sul ciclo retributivo e sulle ragioni del ritardo.
  • In sede probatoria il lavoratore/contribuente dovrebbe produrre buste paga, contratti, comunicazioni dal datore di lavoro e qualsiasi elemento che dimostri che la prestazione si riferisce a periodi anteriori e che il pagamento è avvenuto con ritardo anomalo.
  • Dal punto di vista operativo, se si ottiene il riconoscimento della tassazione separata l'imposta va ricalcolata separatamente per gli arretrati, evitando la progressività applicata cumulativamente con gli altri redditi dell'anno di corresponsione.
  • In contenzioso tributario è utile richiamare giurisprudenza favorevole (es. C.T.R. Lazio 856/2020 e sentenze indicate) per sostenere la nozione di ritardo non fisiologico e l'applicabilità dell'art. 17.

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