Cassazione Civile, Ordinanza n. 25250/2023 del 24/08/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia riguarda il diniego di rimborso delle accise sul gas naturale impiegato per la produzione di energia elettrica in relazione a un arco temporale compreso tra il 2004 e il 2007. La società contribuente aveva chiesto il rimborso invocando l’esenzione prevista dall’art. 14, n. 1, lett. a), della direttiva 2003/96/CE, ritenuta direttamente efficace dalla giurisprudenza unionale. La CTR aveva riconosciuto il rimborso almeno per parte del periodo richiesto, ritenendo che il termine di decadenza biennale decorresse dalla dichiarazione annuale e non dai singoli versamenti. L’Agenzia delle dogane e dei monopoli ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando violazione e falsa applicazione dell’art. 14, comma 2, d.lgs. n. 504/1995, sostenendo che la decadenza per chiedere il rimborso dovesse decorrere dai singoli pagamenti, e non dalla dichiarazione annuale.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il motivo dell’Agenzia. Ha affermato che, nelle ipotesi di esenzione dall’accisa sui prodotti energetici destinati alla produzione di energia elettrica in forza dell’efficacia diretta della direttiva 2003/96/CE, il relativo versamento è indebito ab origine; ne consegue che il termine biennale di decadenza per chiedere il rimborso decorre dalla data del singolo versamento. Ha quindi cassato la sentenza della CTR e ha rinviato alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Toscana, in diversa composizione, per nuovo esame e per la regolazione delle spese.
Norme richiamate
art. 14, comma 2, d.lgs. 26 ottobre 1995, n. 504
termine di decadenza biennale per la richiesta di rimborso
Il termine biennale decorre dalla data del singolo versamento quando l’imposta era non dovuta ab origine per effetto dell’esenzione diretta derivante dalla normativa unionale.
art. 14, n. 1, lett. a), direttiva 2003/96/CE
La norma unionale, relativa all’esenzione dalle accise per prodotti energetici impiegati nella produzione di energia elettrica, è stata considerata direttamente efficace; il versamento effettuato in contrasto con tale esenzione integra un pagamento indebito originario.
art. 56, comma 1, d.lgs. 26 ottobre 1995, n. 504
Le somme eventualmente versate in più del dovuto sono detratte dai successivi versamenti di acconto
Il meccanismo di compensazione previsto dalla disciplina ordinaria delle accise opera nel rapporto tributario e rileva per escludere, in quel diverso contesto, la configurabilità del pagamento come indebito durante il rapporto stesso.
art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.
È stata dedotta la violazione e falsa applicazione di legge come vizio di legittimità della sentenza impugnata.
art. 380 bis.1 cod. proc. civ.
Richiamato per la trattazione in camera di consiglio e il deposito di memoria.
Massime di principio
- Quando un tributo è stato versato in assenza originaria del relativo obbligo, il pagamento deve qualificarsi come indebito ab origine e il termine di decadenza per chiederne il rimborso decorre dal singolo versamento.
- Nel regime delle accise, la regola sulla decorrenza della decadenza biennale per il rimborso non può essere ancorata alla dichiarazione annuale se la pretesa restitutoria riguarda somme non dovute fin dall’origine.
- Il meccanismo di compensazione dei versamenti eccedenti previsto dalla disciplina ordinaria delle accise è diverso dall’ipotesi di rimborso per indebito originario e non ne modifica la decorrenza del termine decadenziale.
- Quando la disciplina interna è conforme a una direttiva self executing, il giudice nazionale deve applicare direttamente la norma unionale e trarne le conseguenze sul piano della ripetizione dell’indebito tributario.
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