Cassazione Penale, Sentenza n. 6991/2023 del 17/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che confermava gli arresti domiciliari applicati dal G.I.P. per il reato di concorso in truffa pluriaggravata continuata (capo 3° dell'imputazione). La ricorrente, tramite due difensori, contestava: 1) l'esistenza del danno patrimoniale a danno dello Stato derivante dalle presunte truffe commesse ai danni delle amministrazioni giudiziarie dei compendi aziendali "Gran Caffè Cellini" e "Bar Pedone", sostenendo che, soprattutto dopo l'annullamento del sequestro di prevenzione, le somme non sarebbero mai uscite dall'azienda né confluite nel Fondo unico giustizia; 2) la mancanza di induzione in errore e l'assenza di danno effettivo perché gli incassi si sarebbero poi compensati con addebiti SEPA; 3) l'assenza di cooperazione artificiosa delle vittime (amministratori giudiziari); 4) la non sussistenza dell'aggravante del "metodo mafioso" e dell'aggravante di avere agito per agevolare l'articolazione romana dell'associazione mafiosa, anche in ragione della temporizzazione (parte delle condotte anteriori alla costituzione del locale romano) e dell'assenza di elementi indicativi del coinvolgimento personale della Palamara (si rileva inoltre che il ricorso ha fatto osservare che la mera parentela con soggetti indiziati non prova apporto alla cosca). Infine, è stata depositata rinuncia all'impugnazione il 24/11/2022.
La decisione
La ricorrente ha rinunciato all'impugnazione il 24 novembre 2022; perciò i ricorsi sono stati dichiarati inammissibili ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. d), c.p.p. Conseguentemente la Corte ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali e, avendo rilevato profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, ha inflitto alla ricorrente la somma equitativamente fissata di euro 2.000 in favore della cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p. (applicazione delle conseguenze processuali della rinuncia). Non si è pronunciata sul merito delle doglianze sostanziali perché l'azione è stata estinta dalla rinuncia.
Norme richiamate
Norma richiamata come fondamento del reato di truffa pluriaggravata; nel ricorso la ricorrente contestava la qualificazione aggravata con riferimento al danno a soggetto pubblico, ma la Corte non si è pronunciata sul merito, avendo dichiarato l'inammissibilità per rinuncia.
Norma relativa all'associazione di tipo mafioso e alle aggravanti connesse al "metodo mafioso"; invocata dalla difesa per contestarne l'applicabilità (mancanza di elementi che dimostrino conoscenza o apporto dell'indagata). La Corte non ha valutato il merito dell'impugnazione su questo punto a causa della rinuncia.
art. 591, comma 1, lett. d) c.p.p.
Applicata per dichiarare l'inammissibilità del ricorso a seguito della rinuncia espressa dall'impugnante; la norma disciplina i casi di inammissibilità di impugnazioni.
Richiamato per le conseguenze dell'inammissibilità: condanna alle spese processuali e irrogazione di ammenda (qui fissata equitativamente in euro 2.000) per profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Citato in uno dei motivi difensivi (dinanzi al Tribunale del riesame) in relazione alla motivazione; non è desumibile dal provvedimento una valutazione definitiva della sua applicabilità, dato che la Corte ha dichiarato inammissibili i ricorsi per rinuncia.
Massime di principio
- La rinuncia all'impugnazione estingue il gravame e comporta l'inammissibilità del ricorso: il giudice non entra nel merito delle questioni sostanziali se l'impugnante rinuncia tempestivamente.
- In cause che invocano l'aggravante del danno a pubblico erario è necessario dimostrare la "deminutio patrimonii" dello Stato o il concreto prelievo di fondi pubblici (es. confluenza nel Fondo unico giustizia); l'annullamento di misure preventive che avevano inciso sul patrimonio può incidere sulla valutazione del danno e richiede accertamenti specifici.
- La mera parentela con soggetti ritenuti contigui a organizzazioni criminali non è di per sé sufficiente a provare la partecipazione o l'apporto personale al delitto associativo: serve evidenza di consapevolezza, contributo o uso del "metodo mafioso".
- Quando si contesta la sussistenza del dolo nella truffa (es. induzione in errore), occorre indicare elementi che provino la mancata capacità di errore della vittima ovvero l'elemento soggettivo mancante: l'anziché generiche contestazioni motivazionali, sono richieste valutazioni fattuali precise.
- Dal punto di vista processuale, proporre motivi numerosi senza cura nella gestione dell'impugnazione può esporre l'impugnante a sanzioni (spese e ammende) in caso di rinuncia o inammissibilità; è importante valutare la convenienza a proseguire l'appello quando sussistono profili processuali critici.
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