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Cassazione Civile, Ordinanza n. 02967/2025 del 06/02/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (professionista)

La controversia

La controversia nasce da un preliminare del 25 gennaio 2007 con cui più promittenti venditori si obbligavano a cedere una quota societaria; nel preliminare era pattuito che il promissario acquirente non potesse recedere fino al definitivo. Con successiva scrittura privata del 25 settembre 2007, sottoscritta solo da due dei tre promittenti venditori, l’acquirente dichiarava di recedere e di non avere altro a pretendere, salvo la restituzione delle somme versate. Dopo l’inadempimento dei pagamenti rateali, il creditore otteneva decreto ingiuntivo per il residuo. Gli eredi del de cuius, assistiti da due avvocati, proponevano opposizione, ma il procedimento si estingueva per mancato adempimento di formalità processuali nel rito speciale, rendendo esecutivo il decreto. Gli eredi agivano quindi contro i difensori per responsabilità professionale, lamentando che l’erronea gestione dell’opposizione avesse causato loro un danno. In Cassazione il ricorrente censurava: 1) l’interpretazione della scrittura del 25 settembre 2007 e del preliminare, deducendo violazione degli artt. 1362, 1363 e 1371 c.c.; 2) la violazione degli artt. 1321 e 1372 c.c., sostenendo che la risoluzione consensuale del primo contratto richiedesse la sottoscrizione di tutte le parti; 3) la violazione degli artt. 1292, 1967 e 2697 c.c., contestando l’esclusione del danno e la valutazione del pregiudizio risarcibile.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha però corretto la motivazione della sentenza impugnata, precisando che la seconda scrittura non realizzava una risoluzione consensuale del preliminare, perché per l’effetto risolutorio sarebbe stato necessario il consenso di tutti i promittenti venditori; essa valeva invece come accordo di recesso del promissario acquirente, preceduto logicamente dalla revoca tacita del divieto di recesso contenuto nel preliminare, con effetti limitati alle parti che avevano sottoscritto l’accordo. Ha inoltre ritenuto infondato il motivo sul danno, perché non risultava provato alcun pregiudizio derivante alla parte ricorrente: l’azione esecutiva successiva era stata coltivata solo per il residuo effettivamente dovuto, dopo detrazione delle somme già ricevute da altre condebitorie. Il ricorso è stato dunque respinto e il ricorrente condannato alle spese.

Norme richiamate

  • art. 1362 c.c.

    Richiamato per l’interpretazione del preliminare e della successiva scrittura, ma la Corte ha escluso la violazione dei canoni ermeneutici.

  • art. 1363 c.c.

    Usato come parametro interpretativo complessivo del negozio, senza ravvisare errori della sentenza impugnata.

  • art. 1371 c.c.

    Invocato dal ricorrente, ma la Corte ha ritenuto infondate le censure interpretative.

  • art. 1321 c.c.

    Richiamato in relazione alla tesi della risoluzione consensuale del preliminare, poi esclusa.

  • art. 1372 c.c.

    La Corte ha chiarito che la seconda scrittura non produceva una vera risoluzione consensuale del preliminare, mancando l’adesione di tutte le parti necessarie.

  • art. 1373 c.c.

    La Corte ha distinto il recesso unilaterale dalla risoluzione per mutuo dissenso, correggendo la motivazione della sentenza impugnata.

  • art. 1292 c.c.

    Richiamato nel terzo motivo in tema di obbligazione solidale, ma la censura è stata disattesa.

  • art. 1967 c.c.

    Invocato dal ricorrente senza esito, in rapporto alla qualificazione dell’accordo successivo come transazione o rinuncia.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato per contestare l’accertamento del danno; la Corte ha ritenuto corretta la valutazione probatoria dei giudici di merito.

  • art. 384 c.p.c.

    È la base per l’enunciazione dei principi di diritto da parte della Corte di cassazione.

Massime di principio

  • Se, in un preliminare, le parti abbiano escluso il diritto di recesso del promissario acquirente, una successiva scrittura sottoscritta solo da alcune delle parti può valere come revoca tacita del divieto di recesso e come accettazione del recesso stesso, pur senza integrare una risoluzione consensuale del preliminare.
  • La risoluzione per mutuo dissenso di un contratto preliminare richiede il consenso di tutte le parti del rapporto originario; in mancanza della firma di uno dei promittenti, non si produce l’effetto estintivo del preliminare nei suoi confronti.
  • La mancata partecipazione di una parte all’accordo successivo impedisce l’effetto risolutorio pieno del contratto originario, ma non impedisce che l’accordo produca effetti obbligatori tra i soli sottoscrittori.
  • Nel giudizio di responsabilità professionale dell’avvocato, il danno va provato con riferimento al concreto pregiudizio subito dal cliente, non essendo sufficiente prospettare un danno solo potenziale o meramente ipotetico.
  • La censura di violazione dei criteri legali di interpretazione del contratto non può essere accolta quando la ricostruzione della volontà negoziale operata dal giudice di merito sia coerente con il testo dell’atto e con la logica complessiva del regolamento negoziale.

Come è indicizzato

MaterieMandatoResponsabilità professionaleImpugnazioni
RamiContrattiResponsabilità civileProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiBuona fede e correttezzaOnere della provaRisoluzione del contratto

Testo integrale

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