Cassazione Penale, Ordinanza n. 19190/2026 del 27/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La sentenza impugnata resta quindi ferma quanto al mancato riconoscimento della causa di non punibilità invocata.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La decisione riguarda il ricorso per cassazione proposto nell'interesse dell'imputato contro la sentenza della Corte d'appello di Catanzaro del 24/06/2025. Il ricorso articolava un unico motivo, deducendo vizio di motivazione per il mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. La Corte rileva che la censura riproduceva doglianze già formulate in appello e già esaminate e respinte dal giudice di merito, con conseguente difetto di specificità. Inoltre osserva che il giudizio sulla particolare tenuità del fatto, fondato sui criteri dell'art. 133 c.p., è rimesso alla discrezionalità del giudice di merito ed è sindacabile in cassazione solo per mancanza o manifesta illogicità della motivazione. Nel caso concreto la Corte territoriale aveva escluso la particolare tenuità dell'offesa valorizzando l'elevato numero dei beni oggetto di ricettazione.
Norme richiamate
La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto richiede la positiva valutazione di tutti i presupposti previsti; il diniego può fondarsi anche sulla valutazione negativa di uno solo di essi.
Il giudizio sulla particolare tenuità del fatto deve essere compiuto alla luce dei criteri di commisurazione indicati da questa norma ed è rimesso al potere discrezionale del giudice di merito.
In caso di inammissibilità del ricorso seguono la condanna alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- La doglianza in cassazione è inammissibile quando si limita a riproporre questioni già dedotte in appello e già espressamente esaminate e disattese dal giudice di merito, senza confrontarsi in modo specifico con la motivazione impugnata.
- Il riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto richiede una valutazione complessiva e positiva di tutti i presupposti normativi; la mancanza anche di uno solo di essi legittima il diniego.
- La valutazione sulla particolare tenuità del fatto è tipicamente di merito: in sede di legittimità è censurabile soltanto per assenza di motivazione o manifesta illogicità della stessa.
- Quando l'offesa è ritenuta non tenue in ragione di un dato fattuale significativo, come l'elevato numero dei beni oggetto di condotta illecita, il diniego dell'art. 131-bis c.p. può essere correttamente confermato in cassazione.
Come è indicizzato
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