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Sentenza

Sentenza n. 347/2026 - Reggio Calabria, Sezione 1

per l'annullamento: - del provvedimento adottato dalla Città Metropolitana di Reggio Calabria - Servizio Pianificazione, in data 10 settembre 2025, n. 070958 di protocollo, di diniego al rilascio di autorizzazione paesaggistica; - del parere contrario (acquisito al protocollo della Città Metropolitana di Reggio Calabria n. 62889 del 04.08.2025) della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Reggio Calabria;

Giustizia amministrativa202500655

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Calabria - Reggio Calabria, Sez. staccataSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego di autorizzazione paesaggistica per la realizzazione di un sottotetto non abitabile in sopraelevazione e parere contrario della Soprintendenza

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazioni paesaggistiche)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha impugnato il diniego della Città Metropolitana e il parere contrario della Soprintendenza relativi a una nuova soluzione progettuale per la realizzazione di un sottotetto non abitabile in sopraelevazione su un edificio residenziale sito in area sottoposta a vincolo paesaggistico. Con il primo e il terzo motivo ha dedotto eccesso di potere per motivazione apparente o generica, difetto di istruttoria, illogicità e violazione di legge, sostenendo che l'intervento riguardasse una zona periferica, fosse più basso o analogo agli edifici circostanti, determinasse un ampliamento inferiore a quello consentito dalla normativa edilizia e si inserisse armonicamente nel contesto. Ha contestato inoltre l'assenza di sopralluogo, la mancata considerazione della documentazione fotografica e della relazione tecnica di parte, nonché la contraddittorietà tra il parere favorevole eventualmente espresso dalla Soprintendenza sullo strumento urbanistico comunale e il successivo parere negativo sul singolo intervento. Con il secondo motivo ha dedotto la violazione dell'art. 146 del d.lgs. 42/2004, sostenendo che il parere fosse tardivo, avesse perso il carattere vincolante, non valutasse adeguatamente la compatibilità paesaggistica e il pregiudizio ai valori tutelati, fosse genericamente motivato e non indicasse possibili modifiche progettuali idonee a rendere assentibile l'intervento.

La decisione

Il TAR ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto congrua e adeguata la motivazione del parere della Soprintendenza e del diniego, che individuavano specificamente l'incompatibilità della sopraelevazione con il contesto tutelato: disallineamento e discontinuità delle linee di colmo e di gronda della schiera edilizia, alterazione delle caratteristiche tipologiche e compositive del quartiere, ulteriore livello di facciata cieco e impatto percettivo negativo sul contesto protetto dal D.M. 22 luglio 1968. La valutazione paesaggistica non doveva limitarsi alla visuale dal belvedere, ma poteva riguardare l'impatto visivo complessivo della modificazione volumetrica sull'edificato. Il giudice ha ribadito che la valutazione della Soprintendenza costituisce esercizio di discrezionalità tecnica, sindacabile soltanto per carenza di motivazione, manifesta irragionevolezza, illogicità, incoerenza, inattendibilità o travisamento dei fatti; non è consentito sostituire la valutazione tecnica dell'amministrazione con quella del privato o del giudice. La conformità urbanistico-edilizia dell'intervento, anche se sussistente, non avrebbe imposto il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica, poiché le valutazioni urbanistiche e paesaggistiche perseguono finalità diverse e l'autorizzazione paesaggistica è autonoma e presupposta rispetto al titolo edilizio. Il precedente parere della Soprintendenza sullo strumento urbanistico non costituiva un'autorizzazione paesaggistica preventiva per ogni intervento astrattamente consentito dallo strumento. È stata inoltre esclusa la necessità di un sopralluogo, potendo la Soprintendenza decidere sulla base del progetto e della conoscenza istituzionale dello stato dei luoghi. Quanto ai termini procedimentali, il TAR ha ritenuto che la presentazione della nuova soluzione progettuale avesse avviato un nuovo procedimento; il parere del 4 agosto 2025 era quindi intervenuto entro 45 giorni dalla presentazione del nuovo progetto del 28 luglio 2025 e non aveva perso il carattere vincolante. Le spese sono state integralmente compensate.

Norme richiamate

  • art. 146 d.lgs. 42/2004

    L'autorizzazione paesaggistica costituisce atto autonomo e presupposto rispetto al permesso di costruire o agli altri titoli legittimanti l'intervento urbanistico-edilizio; l'amministrazione effettua gli accertamenti circa la conformità dell'intervento alle prescrizioni contenute nei provvedimenti di dichiarazione di interesse pubblico e nei piani paesaggistici; il Soprintendente rende il parere limitatamente alla compatibilità paesaggistica del progettato intervento nel suo complesso e alla conformità dello stesso alle disposizioni contenute nel piano paesaggistico ovvero alla specifica disciplina della dichiarazione di interesse pubblico.

    La valutazione paesaggistica è autonoma rispetto a quella urbanistico-edilizia; l'autorizzazione paesaggistica precede e condiziona il titolo edilizio, mentre il parere della Soprintendenza conserva carattere vincolante quando sia espresso nel termine previsto.

  • art. 140, comma 2, d.lgs. 42/2004

    La compatibilità dell'intervento deve essere valutata alla luce della specifica disciplina del vincolo paesaggistico dichiarato.

  • D.M. 22 luglio 1968

    Ha notevole interesse pubblico perché, per le sue incantevoli e varie vedute, per l'incomparabile bellezza panoramica incorniciata dal verde degli ulivi e per i suggestivi tratti di scogliera degradanti sul mare, costituisce un quadro naturale di particolare bellezza godibile lungo tutta la zona costiera.

    Il vincolo tutela non soltanto la visuale da uno specifico belvedere, ma anche il quadro panoramico e l'impatto percettivo complessivo delle trasformazioni edilizie sull'area.

  • art. 134 c.p.a.

    Il giudice amministrativo non può sostituire le proprie valutazioni a quelle dell'amministrazione tecnica, salvo le eccezionali ipotesi di giurisdizione con cognizione estesa al merito.

Massime di principio

  • Il parere della Soprintendenza in materia di autorizzazione paesaggistica esprime una valutazione di discrezionalità tecnica, sindacabile dal giudice amministrativo nei limiti della legittimità per carenza di motivazione, travisamento dei fatti, manifesta irragionevolezza, illogicità, incoerenza o inattendibilità tecnico-scientifica, ma non mediante una sostituzione della valutazione giudiziale a quella amministrativa meramente opinabile e plausibile.
  • La valutazione di compatibilità paesaggistica può riguardare l'impatto percettivo complessivo della trasformazione edilizia sul tessuto costruito e sui valori tutelati, anche quando l'intervento non interferisca direttamente con la visuale da uno specifico belvedere.
  • La conformità di un intervento alla disciplina urbanistica o edilizia comunale non comporta la sua automatica compatibilità paesaggistica: le valutazioni urbanistico-edilizie e paesaggistiche perseguono finalità diverse e restano autonome.
  • Il parere favorevole della Soprintendenza sullo strumento urbanistico non equivale a un'autorizzazione paesaggistica preventiva per tutti gli interventi astrattamente consentiti dallo strumento; la Soprintendenza conserva il potere di valutare la compatibilità paesaggistica del singolo intervento ai sensi dell'art. 146 del d.lgs. 42/2004.
  • La presentazione di una nuova soluzione progettuale nell'ambito di un procedimento di autorizzazione paesaggistica avvia un nuovo procedimento, sicché il termine per il parere della Soprintendenza decorre dalla presentazione del nuovo progetto; il parere espresso entro tale termine conserva il carattere vincolante.
  • Nell'ambito del procedimento di autorizzazione paesaggistica, la Soprintendenza non è necessariamente tenuta a effettuare un sopralluogo, potendo fondare il proprio giudizio sul progetto, sulla documentazione acquisita e sulla conoscenza istituzionale dello stato dei luoghi.

Come è indicizzato

MaterieAutorizzazione paesaggisticaQualificazione degli interventiTitoli abilitativi edilizi
RamiBeni culturali e paesaggioEdilizia
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di motivazioneDifetto di istruttoriaEccesso di potere

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