Cassazione Penale, Sentenza n. 22927/2023 del 25/05/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso per cassazione con tre motivi: 1) violazione di legge per mancata applicazione della speciale causa di non punibilità di cui all'art. 649 c.p. nel caso di tentata estorsione commessa mediante minaccia in danno di congiunti; 2) violazione di legge e manifesta illogicità della motivazione per la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche ex art. 62-bis c.p., con contraddittorietà rispetto al casellario giudiziale; 3) violazione di legge e vizio della motivazione per omissione in ordine agli aumenti sanzionatori per i reati in continuazione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto fondato il primo motivo limitatamente ai capi c) e d), annullando senza rinvio le condanne per le tentate estorsioni commesse nei confronti dei congiunti perché l'imputato non è punibile ex art. 649 c.p. (la clausola negativa del terzo comma opera solo se il fatto è commesso con violenza fisica). È stata invece confermata la responsabilità per il capo a) (delitto di minaccia aggravata); la sentenza è annullata con rinvio ad altra sezione della Corte d'Appello di Firenze per la determinazione della pena relativa al capo a). I motivi successivi relativi alla dosimetria sono stati assorbiti dall'accoglimento del primo motivo poiché la misura della pena dovrà essere rideterminata dopo l'annullamento dei capi c) e d).
Norme richiamate
La speciale causa di non punibilità per reati contro il patrimonio commessi in danno di prossimi congiunti opera anche quando l'azione è realizzata mediante minaccia o mera violenza psichica; la clausola negativa del terzo comma esclude la non punibilità solamente se il fatto è commesso con violenza fisica diretta all'incolumità personale.
Norma che disciplina il reato di minaccia; nel caso esaminato il capo a) contestato è relativo a minaccia aggravata e la responsabilità è stata confermata.
Richiamato nella rubrica dei reati contestati (connesso alle altre imputazioni), mantiene rilievo processuale ma non è stato oggetto di annullamento nella parte confermata.
art. 56, art. 629, art. 628, comma terzo, n. 3-bis cod. pen.
Norme richiamate in relazione ai capi c) e d) (tentata estorsione aggravata); l'applicazione dell'art. 649 c.p. ha però determinato la non punibilità per i fatti commessi in danno dei congiunti nella forma tentata mediante minaccia.
Disposizione sulle circostanze attenuanti generiche; il ricorrente aveva dedotto il mancato riconoscimento, ma la Corte di Cassazione ha ritenuto i motivi sulla dosimetria assorbiti dall'annullamento dei capi relativi all'esimente, rinviando la ricalcolazione della pena.
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Richiamato come limite alla riproduzione integrale dei motivi nella motivazione della sentenza di cassazione (riferimento procedurale per la esposizione sintetica dei motivi).
Massime di principio
- La speciale causa di non punibilità di cui all'art. 649 c.p. può trovare applicazione anche quando il reato contro il patrimonio è tentato nei confronti di prossimi congiunti mediante minaccia o violenza psicologica: la mera minaccia non esclude di per sé la non punibilità.
- La clausola negativa del terzo comma di art. 649 c.p. opera solo se il fatto è commesso con violenza fisica diretta all'incolumità personale; quindi va valutata la natura della condotta (violenza fisica vs. minaccia/pressione psicologica).
- Se una parte delle imputazioni viene annullata per applicazione dell'esimente, la misura della pena per le restanti condanne deve essere ricalcolata tenendo conto dell'assorbimento dei reati estinti: questioni di dosimetria possono risultare assorbite e devono essere trattate in sede di rinvio.
- Quando si contesta la mancata concessione di attenuanti o l'aumento per continuazione, occorre considerare se cambiamenti nel quadro probatorio o nell'assetto delle imputazioni (es. applicazione di esimenti) rendano tali questioni secondarie o assorbite.
- In casi simili è importante documentare: a) il rapporto di prossimità (congiunti) tra autore e offesi; b) l'assenza di aggressione fisica; c) la natura intimidatoria versus violenta della condotta, per poter fondare una richiesta di applicazione dell'art. 649 c.p.
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