Sentenza del 14/10/2016 n. 20777 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ha contestato l'avviso di accertamento ICI n. 29578/2001, relativo a 12 fabbricati e 4 aree fabbricabili, sostenendo: l'insufficienza della motivazione della sentenza regionale; la violazione dell'art. 2 del D.Lgs. n. 504/1992, poiché i fabbricati non sarebbero stati tassabili prima dell'ultimazione dei lavori; e la violazione dell'art. 7, comma 1, lett. a), dello stesso decreto, deducendo che il trasferimento del possesso alla Regione Basilicata avrebbe comportato l'esenzione ICI o lo spostamento dell'obbligo tributario.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondato il motivo relativo alla motivazione, poiché la sentenza regionale consentiva di comprendere le ragioni della decisione, e comunque inammissibile per carente specificità. Ha affermato che l'iscrizione dell'unità immobiliare in catasto è, di per sé, sufficiente a determinare l'assoggettamento all'ICI; la data di ultimazione dei lavori rileva solo quando il fabbricato non sia ancora accatastato. Ha inoltre stabilito che soggetto passivo è il proprietario o il titolare di un diritto reale di godimento, mentre il mero trasferimento del possesso materiale o l'esercizio di un potere di fatto non trasferisce l'obbligazione tributaria. La società è stata condannata a rimborsare al Comune di Potenza le spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 2.300,00, oltre al 15% per spese generali e agli accessori di legge.
Norme richiamate
D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 1, comma 2
Il presupposto dell'imposta è il possesso di fabbricati, di aree fabbricabili e di terreni agricoli.
La norma individua il presupposto oggettivo dell'ICI, ma deve essere letta insieme alle disposizioni che identificano i soggetti passivi e collegano l'obbligazione alla titolarità del diritto sull'immobile.
D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 2, comma 1, lett. a)
Per fabbricato si intende l'unità immobiliare iscritta nel catasto edilizio urbano o che deve essere iscritta.
L'iscrizione catastale costituisce presupposto sufficiente per l'applicazione dell'ICI. La data di ultimazione dei lavori o quella anteriore di utilizzazione rileva soltanto se il fabbricato non è ancora iscritto in catasto.
D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 3
Soggetti passivi dell'imposta sono il proprietario degli immobili indicati nell'art. 1, comma 2, ovvero il titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi o superficie sugli stessi.
L'obbligo tributario grava sul proprietario o sul titolare di un diritto reale di godimento; il semplice possesso di fatto o la disponibilità materiale dell'immobile non determina il trasferimento dell'obbligazione.
D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 5
Per gli immobili iscritti in catasto, la determinazione della base imponibile e dell'imposta si collega ai dati catastali e ai titolari di diritti reali.
D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 7, comma 1, lett. a)
L'esenzione prevista per gli immobili posseduti dallo Stato e dagli enti territoriali non opera automaticamente in favore del soggetto che abbia soltanto ricevuto il possesso materiale dell'immobile; occorre verificare la titolarità rilevante ai fini dell'imposta secondo le regole sui soggetti passivi.
Codice di procedura civile, art. 360, comma 1, n. 5
Il vizio di motivazione deve riguardare fatti controversi e decisivi e deve essere specificamente indicato; una censura generica o non riferita a precise argomentazioni della sentenza è inammissibile.
Codice di procedura civile, art. 366, comma 1, n. 6
Il ricorso per cassazione deve indicare in modo specifico i fatti, gli atti e i documenti sui quali si fonda la censura, consentendo alla Corte di verificarne immediatamente la rilevanza.
La nozione civilistica di possesso, intesa come esercizio di un potere di fatto sulla cosa, non è sufficiente da sola a individuare il soggetto passivo dell'ICI, che la disciplina tributaria collega alla proprietà o a un diritto reale.
Massime di principio
- Per l'ICI, l'iscrizione catastale dell'unità immobiliare è normalmente sufficiente a far scattare l'imposizione, anche se il contribuente contesta l'effettiva ultimazione dei lavori o l'abitabilità del fabbricato.
- La data di ultimazione dei lavori assume rilievo soprattutto quando l'immobile non è ancora accatastato; dopo l'accatastamento, la tassabilità decorre secondo il regime collegato all'iscrizione catastale.
- Il soggetto tenuto al pagamento è, in linea generale, il proprietario o il titolare di un diritto reale di godimento. La consegna dell'immobile, il trasferimento del possesso materiale o un preliminare di vendita non spostano automaticamente l'obbligo tributario.
- Le esenzioni tributarie devono essere interpretate in modo rigoroso e non possono essere estese sulla base della sola disponibilità di fatto dell'immobile da parte di un ente pubblico.
- Nel ricorso per cassazione le censure sulla motivazione devono indicare con precisione il fatto decisivo omesso o le contraddizioni specifiche; deduzioni generiche comportano l'inammissibilità del motivo.
- In una situazione analoga è essenziale verificare separatamente la data di accatastamento, la titolarità del diritto reale alla data d'imposta, l'eventuale trasferimento formale della proprietà e i presupposti puntuali di qualsiasi esenzione.
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