Cassazione Penale, Sentenza n. 6972/2023 del 17/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Imputazione per indebito utilizzo di una carta bancomat (art. 493-ter c.p.). Ricorso per due motivi: 1) violazione di legge processuale e vizio motivazionale riguardo alla attendibilità dell'individuazione operata dal carabiniere Andrea Petrandolfo (contestata la competenza/precedente conoscenza ed il fatto che la Corte avrebbe compiuto un'identificazione in assenza di contraddittorio); 2) violazione di legge penale per l'applicazione della recidiva (contestata la considerazione di condanne molto risalenti e l'uso di condanne o comportamenti divenuti definitivi o sopravvenuti dopo il fatto)
La decisione
Il ricorso è stato accolto solo sul punto della recidiva e respinto sul punto dell'identificazione. Sulla identificazione la Cassazione ha ritenuto infondato il motivo: nel rito abbreviato secco i giudici possono valutare la nota della polizia giudiziaria e le immagini di videosorveglianza; il riconoscimento informale su fotografia è prova atipica ammissibile se credibile e supportata da immagini nitide e dalla dichiarata conoscenza dell'agente. Sul punto della recidiva la Cassazione ha invece annullato: la Corte territoriale aveva considerato precedenti non utilizzabili (alcuni troppo remoti, altri estinti ex art. 445 comma 2 c.p.p. o divenuti irrevocabili dopo il fatto) e aveva fatto riferimento a condanne successive al reato che si giudicava, violando il principio secondo cui per l'applicazione della recidiva le condanne utilizzate devono essere passate in giudicato prima della commissione del nuovo fatto. La sentenza è annullata limitatamente al riconoscimento della recidiva e il procedimento è stato rinviato ad altra sezione della Corte di appello di Torino perché valuti, secondo i criteri di merito indicati nella giurisprudenza (Calibè), se la reiterazione indichi maggiore colpevolezza o pericolosità, considerando solo i precedenti utili anteriori al fatto
Norme richiamate
Norma che punisce l'indebito utilizzo di carte bancomat; reato contestato alla ricorrente
artt. 192, comma 1 e 526, comma 1 cod. proc. pen.
Richiamati dalla difesa in relazione a presunte violazioni procedurali nell'individuazione dell'imputata; la Corte ha ritenuto che non vi sia stata violazione essendo il rito abbreviato 'secco' fondato sugli atti d'indagine
Disciplina la recidiva; oggetto del secondo motivo di ricorso e del controllo della Corte sulla corretta applicazione
art. 445, comma 2 cod. proc. pen.
Prevede la declaratoria di estinzione del reato per decorso dei termini e condizioni; le condanne estinte ai sensi di questa norma non rilevano ai fini della recidiva
art. 106, secondo comma, cod. pen.
Stabilisce che gli effetti penali estinti non sono rilevanti ai fini della recidiva; richiamato per escludere precedenti dichiarati estinti
Sez. U, n. 35738 del 27/5/2010 (Calibè) e giurisprudenza correlata
Principio secondo cui, per l'applicazione della recidiva, il giudice deve valutare concretamente la riprovevolezza e la pericolosità alla luce di criteri individualizzanti (natura dei reati, distanza temporale, omogeneità, occasionalità, ecc.); criterio che dovrà essere applicato dalla Corte di appello nel giudizio di rinvio
Massime di principio
- Nel rito abbreviato 'secco' il giudizio si svolge sugli elementi raccolti in fase di indagine: le annotazioni della polizia giudiziaria e le immagini di videosorveglianza possono costituire prova atipica valutabile dal giudice purché la loro attendibilità sia motivata.
- Il riconoscimento informale da parte di un agente su base fotografica è ammissibile come prova atipica se la dichiarazione è credibile e, se possibile, corroborata da altri elementi (es. immagini nitide).
- Per l'applicazione della recidiva vanno considerate solo le condanne passate in giudicato prima della commissione del nuovo reato; non possono essere conteggiate condanne divenute definitive dopo il fatto.
- Le condanne i cui effetti penali si sono estinti ai sensi dell'art. 445 c.p.p. non rilevano ai fini della recidiva (art. 106 c.p.).
- In caso di contestazione della recidiva il giudice deve operare una valutazione concreta della maggiore colpevolezza o pericolosità del reo, secondo i parametri affermati dalla giurisprudenza (criteri Calibè); un errore su questo punto determina annullamento parziale e rinvio per nuovo giudizio limitato alla recidiva.
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