Cassazione Penale, Sentenza n. 8878/2025 del 04/03/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per Cassazione avverso l'ordinanza che aveva dichiarato inammissibile l'istanza di revisione della sentenza di condanna per usura ed estorsione. Il ricorrente deduceva come novità probatorie: una nuova consulenza tecnica che avrebbe dimostrato manipolazioni oggettive delle registrazioni (cd/pendrive) fornite dalla persona offesa Azzarito Giuseppe; intercettazioni e documentazione raccolte in sede di investigazioni difensive mai valutate; documentazione relativa alla partecipazione all'asta e alla vendita dell'immobile (per contestare la ricostruzione degli interessi e l'acquisizione dell'immobile); una consulenza economico-contabile sul calcolo degli interessi. Il nodo centrale era che la nuova tecnica di analisi avrebbe dimostrato che le registrazioni erano state manomesse prima della produzione in giudizio e prima delle dichiarazioni, minando così l'attendibilità della persona offesa e la fondatezza delle sentenze di merito.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso ritenendolo infondato. Ha confermato che l'istanza di revisione era manifestamente infondata: la valutazione preliminare della Corte d'appello (fase rescindente) era corretta nel ritenere che il "novum" non avesse rilevanza e decisività tali da demolire il giudicato; molte delle prove indicate come nuove (pendrive, documentazione sull'asta, atti del sequestro/sospensione procedura esecutiva) erano già state valutate in precedenti decisioni o non erano realmente nuove; altre deduzioni erano generiche o richiedevano una rivalutazione meramente devoluta al giudizio di merito (non consentita in sede di revisione). La Corte ha anche ricordato l'inammissibilità di una trattazione orale nell'iter previsto dall'art. 611 c.p.p. e ha condannato la parte privata al pagamento delle spese del procedimento ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
procedimento incardinato ai sensi dell'art. 611 cod. proc. pen., per il quale detta forma di trattazione non è prevista
nei procedimenti di revisione incardinati secondo art. 611 non è prevista la trattazione con discussione orale richiesta dal ricorrente
art. 630, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.
ai sensi e per gli effetti dell'art. 630, comma primo, lett. c), cod. proc. pen, devono considerarsi prove nuove sia le prove preesistenti, non acquisite nel precedente giudizio, sia quelle già acquisite, ma non valutate neanche implicitamente
definizione di "prova nuova": sono tali le prove preesistenti non acquisite e le prove già acquisite ma non valutate, purché non dichiarate inammissibili o superflue; tuttavia la novità deve avere rilevanza e decisività per il giudicato
con il provvedimento che rigetta il ricorso la parte privata che lo ha proposto può essere condannata al pagamento delle spese del procedimento
fattispecie di cui all'art. 644 cod. pen.
nel giudicato di merito era intervenuta una diversa qualificazione del fatto (ricondotto alla fattispecie di cui all'art. 644 c.p.) che ha avuto rilievo nelle valutazioni processuali, come richiamato nelle decisioni precedenti
Massime di principio
- In sede di revisione il "novum" deve essere effettivamente nuovo e, soprattutto, rilevante e decisivo rispetto al giudicato: non basta che la prova possa indurre a una diversa valutazione, deve poterne demolire in modo evidente l'accertamento.
- Materiale già in atti o già esaminato dalle corti di merito non può essere riproposto come prova nuova a meno che non risulti che non sia mai stato valutato nemmeno implicitamente o sia stato dichiarato inammissibile.
- Una consulenza tecnica di parte che prospetti la possibilità di manomissioni non è in sé sufficiente: per costituire novum deve dimostrare oggettivamente, con metodologia affidabile e confrontabile, la manipolazione e la sua incidenza sul giudizio di attendibilità.
- Non sono ammissibili in revisione censure volte a ottenere una semplice rinnovazione della valutazione di merito (es. rideterminazione della credibilità della persona offesa o nuova ricostruzione fattuale) se la questione era già ottenibile o sollevabile nel giudizio ordinario.
- Questioni procedurali proprie della fase di revisione devono rispettare le limitazioni previste (es. assenza di discussione orale prevista dall'art. 611 c.p.p. nella fase in cui è incardinato il procedimento), pena l'inammissibilità di richieste formali non previste.
- Documenti o prove raccolti in investigazioni difensive possono costituire novum solo se non erano disponibili o valutati nel giudizio precedente e se la loro rilevanza attacca direttamente l'accertamento definitivo; altrimenti rischiano di essere dichiarati irrilevanti.
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