Cassazione Penale, Ordinanza n. 23667/2026 del 26/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte di appello che, in riforma solo sul trattamento sanzionatorio, aveva confermato la condanna di primo grado resa all'esito di giudizio abbreviato per plurimi episodi di spaccio di stupefacenti. I motivi erano due: il primo denunciava violazione di legge processuale e vizio di motivazione per asserita omessa pronuncia sul terzo motivo di appello, sostenendo che la Corte territoriale non avesse fornito una motivazione esplicita sui singoli reati ascritti; il secondo lamentava violazione di legge processuale e vizio di motivazione in punto di determinazione della pena, con particolare riferimento alla graduazione degli aumenti per la continuazione e all'adeguatezza della pena complessiva. La Corte di cassazione ha ritenuto che entrambe le censure riproducessero questioni già esaminate e disattese dal giudice di merito e, quanto alla pena, ha richiamato il principio per cui gli aumenti per i reati satellite, se contenuti, possono essere motivati anche sinteticamente.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il primo motivo non fosse scrutinabile in sede di legittimità perché la Corte di appello aveva già spiegato che tutti gli episodi delittuosi erano provati e che non erano stati oggetto di specifica contestazione in appello, sicché l'esame analitico della responsabilità per ciascun episodio esulava dai limiti della devoluzione. Il secondo motivo è stato qualificato manifestamente infondato, perché nella continuazione la graduazione della pena e degli aumenti per i reati satellite rientra nella discrezionalità del giudice di merito e, ove gli aumenti siano di esigua entità, la motivazione può essere sintetica, mediante richiamo alla gravità dei fatti o ai criteri di cui all'art. 133 c.p. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
Norma incriminatrice relativa ai plurimi reati in materia di stupefacenti; i fatti sono stati riqualificati ai sensi del comma 5.
art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
Riqualificazione dei fatti nella fattispecie di lieve entità.
Può essere richiamato per motivare sinteticamente la determinazione della pena e degli aumenti per continuazione quando siano di contenuta entità.
Evocato nel principio richiamato dalla Corte per escludere un abuso del potere discrezionale del giudice nella graduazione degli aumenti sanzionatori.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità non sono scrutinabili censure che si limitino a riproporre questioni di merito già specificamente esaminate e disattese dal giudice di appello.
- Se l'appello non contiene una specifica contestazione dei singoli episodi delittuosi, la Corte territoriale può limitarsi a rilevare che tali episodi sono provati e che l'esame analitico di ciascuno esula dai limiti della devoluzione.
- In tema di reato continuato, la determinazione della pena base e degli aumenti per i reati satellite appartiene alla discrezionalità del giudice di merito.
- Quando gli aumenti per i reati satellite sono di modesta entità, l'obbligo di motivazione può essere assolto anche in forma sintetica, mediante richiamo alla gravità dei fatti o ai criteri di cui all'art. 133 c.p.
- La mera doglianza sull'adeguatezza complessiva della pena è infondata se la sentenza di merito evidenzia una graduazione contenuta e non arbitraria degli aumenti per continuazione.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 26 giu 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 23647/2026 del 26/06/2026
- ordinanza_penale · 26 giu 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 23648/2026 del 26/06/2026
- ordinanza_penale · 26 giu 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 23649/2026 del 26/06/2026
- ordinanza_penale · 26 giu 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 23650/2026 del 26/06/2026
- ordinanza_penale · 26 giu 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 23651/2026 del 26/06/2026
- ordinanza_penale · 26 giu 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 23652/2026 del 26/06/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →